CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11424/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, rideterminando la pena ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di tentato furto; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancanza della condizione di procedibilità, lamentando che la querela è stata presentata da un soggetto non legittimato (nella specie, la responsabile dell'esercizio commerciale) - è manifestamente infondato in quanto secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela) (Sez. U, 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01). Ai fini della legittimazione a proporre querela, dunque, rileva che il soggetto sia titolare - come nel caso di specie - di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, pur se sprovvisto dei poteri di rappresentanza del proprietario. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la mancata esclusione della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede - è manifestamente infondato perché l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento, e non da condizioni di mero controllo saltuario ed eventuale (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493; Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020, Timoniere, Rv. 280387; Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Felici, Rv. 263258). I plurimi arresti di questa Corte in tema di rapporti tra l'aggravante in parola e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza hanno affermato che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Manno, Rv. 239095). Se, dunque, affinché possa essere esclusa la circostanza aggravante di cui sopra, è necessario che sia attuata una sorveglianza costante e che consenta un intervento immediato, correttamente il Collegio di merito ha escluso che tali condizioni si siano verificate nel caso di specie (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha dato atto di una sorveglianza "attenuata"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consi nere