Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09737/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. 4 30948/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 24/02/2020 della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza del 08/10/2019 del Tribunale della medesima città, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, ritenuta l'ipotesi della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena nella misura di un anno e sei mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 337 cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Lavagna il 08/08/2019. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione del divieto di 'reformatio in peius' avendo la Corte di appello commisurato il trattamento sanzionatorio non partendo dal minimo edittale del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come invece aveva fatto il Tribunale che aveva applicato il minimo edittale del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ulteriormente attenuato ai sensi del settimo comma del medesimo articolo. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen.

Afferma al riguardo di non essersi opposto alla perquisizione ma di essersi solo divincolato dalla presa posta in essere in piena notte da persone in borghese salvo "arrendersi" immediatamente non appena resosi conto di quanto stava accadendo e senza che nessuno avesse riportato lesioni. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.11 primo motivo è manifestamente infondato. 3.1.11 Tribunale aveva escluso la lieve entità del fatto ed aveva commisurato la pena determinandola nel modo che segue: ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, aveva fissato la pena base in sei anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa; pena diminuita, ai sensi dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, a due anni e otto mesi di reclusione e 15.000,00 euro di multa, aumentata a tre anni di reclusione e 15.000,00 euro di multa per la continuazione e definitivamente ridotta per il rito a due anni di reclusione e 10.000,00 euro di multa. 3.2.Accogliendo il primo motivo di appello, la Corte territoriale ha qualificato la condotta ascritta al ricorrente come di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha rideterminato la pena ponendo a base del calcolo quella prevista per detto reato quantificandola nella misura di quattro anni di reclusione e 10.000,00 euro di multa, tenuto conto dei precedenti penali, della natura dello stupefacente (cocaina) e delle cessioni poste in essere prima dell'arresto.

La pena è stata diminuita a un anno e undici mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa per effetto dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, applicato nella stessa percentuale operata dal Tribunale (in tal senso è stato rigettato lo specifico motivo di appello qui non ripreso), ed aumentata di quattro mesi di reclusione come aveva già fatto il primo Giudice.

La pena di due anni e tre mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa è stata definitivamente ridotta a un anno e sei mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa per la scelta del rito. 3.3.0rbene, la questione dedotta con il primo motivo è mal posta. 3.4.La autonomia e diversità del reato ritenuto dalla Corte di appello determina l'eterogeneità dei termini che impedisce ogni possibile paragone tra il trattamento sanzionatorio commisurato dal Tribunale in base ad un determinato reato e quello rideterminato dal giudice dell'impugnazione in base ad un altro reato (e ciò senza considerare l'errore nel quale è incorsa la Corte di appello che ha ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, benché punito con pena edittale massima detentiva inferiore a quella prevista dall'art. 337 cod. pen.).

La lieve entità del fatto non costituisce più circostanza attenuante del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.RR. n. 309 del 1990, ma reato autonomo, specificamente sanzionato da una cornice edittale del tutto diversa.

Ed invero, non necessariamente la valutazione di gravità del fatto "lieve" di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, deve trovare meccanicistica corrispondenza con quella del reato più "grave"; se il primo giudice ritiene che il fatto non possa essere qualificato come lieve e tuttavia ritenga di sanzionarlo con il minino edittale ciò non vincola il giudice dell'impugnazione che ritenga il fatto lieve e tuttavia tale da non poter essere sanzionato con il minimo della pena.

La minima offensività penale della condotta che caratterizza l'ipotesi lieve non esclude affatto, per scelta legislativa, l'applicazione di una pena corrispondente al massimo edittale del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e ciò perché, come affermato dal Giudice delle leggi, «indubitabilmente molti casi si collocano in una "zona grigia", al confine fra le due fattispecie di reato» (Corte cost., sentenza n. 40 del 2019). 3.5.Si tratta, dunque, di una questione di motivazione sull'uso del potere discrezionale del giudice (art. 132, cod. pen.) che non è affatto colta (né posta) dal ricorrente. 4.11 secondo motivo deduce il malgoverno dell'art. 337 cod. pen. ma , in realtà, propone una diversa (e diretta) lettura degli atti processuali che non è consentita in sede di legittimità ed è pertanto inammissibile. 4.1.L'errore di diritto ("error in iudicando") (che può essere dedotto anche per saltum: art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen.) deve risultare dal testo del provvedimento impugnato: dato il fatto così come ricostruito e descritto dal giudice, si deduce essere errata la norma giuridica che ad esso è stata applicata o l'interpretazione che ne è stata fatta.

Le lettere b) e c) dell'art. 606, cod. proc. pen., si riferiscono all'inosservanza ed all'erronea applicazione della legge e non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lett. e), che si riferisce, peraltro, ai profili in fatto della motivazione (Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, Rv. 264273 - 01).

Come precisato da Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268404 - 01, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione. 4.2.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il ricorrente aveva reagito ai pubblici ufficiali, che si erano sin da subito qualificati come tali, opponendo loro fisica resistenza mentre compivano la perquisizione personale.

Tanto basta per ritenere la piena e consapevole integrazione del reato.

Il tentativo del ricorrente di spostare l'attenzione sulla diversa modalità della condotta ricostruibile in base alle prove assunte nel corso del processo non può trovare ingresso in questa sede in assenza di una specifica deduzione del travisamento della prova. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. 4 30948/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 24/02/2020 della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza del 08/10/2019 del Tribunale della medesima città, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, ritenuta l'ipotesi della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena nella misura di un anno e sei mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 337 cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Lavagna il 08/08/2019. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione del divieto di 'reformatio in peius' avendo la Corte di appello commisurato il trattamento sanzionatorio non partendo dal minimo edittale del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come invece aveva fatto il Tribunale che aveva applicato il minimo edittale del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ulteriormente attenuato ai sensi del settimo comma del medesimo articolo. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. Afferma al riguardo di non essersi opposto alla perquisizione ma di essersi solo divincolato dalla presa posta in essere in piena notte da persone in borghese salvo "arrendersi" immediatamente non appena resosi conto di quanto stava accadendo e senza che nessuno avesse riportato lesioni. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.11 primo motivo è manifestamente infondato. 3.1.11 Tribunale aveva escluso la lieve entità del fatto ed aveva commisurato la pena determinandola nel modo che segue: ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, aveva fissato la pena base in sei anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa; pena diminuita, ai sensi dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, a due anni e otto mesi di reclusione e 15.000,00 euro di multa, aumentata a tre anni di reclusione e 15.000,00 euro di multa per la continuazione e definitivamente ridotta per il rito a due anni di reclusione e 10.000,00 euro di multa. 3.2.Accogliendo il primo motivo di appello, la Corte territoriale ha qualificato la condotta ascritta al ricorrente come di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha rideterminato la pena ponendo a base del calcolo quella prevista per detto reato quantificandola nella misura di quattro anni di reclusione e 10.000,00 euro di multa, tenuto conto dei precedenti penali, della natura dello stupefacente (cocaina) e delle cessioni poste in essere prima dell'arresto. La pena è stata diminuita a un anno e undici mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa per effetto dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, applicato nella stessa percentuale operata dal Tribunale (in tal senso è stato rigettato lo specifico motivo di appello qui non ripreso), ed aumentata di quattro mesi di reclusione come aveva già fatto il primo Giudice. La pena di due anni e tre mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa è stata definitivamente ridotta a un anno e sei mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa per la scelta del rito. 3.3.0rbene, la questione dedotta con il primo motivo è mal posta. 3.4.La autonomia e diversità del reato ritenuto dalla Corte di appello determina l'eterogeneità dei termini che impedisce ogni possibile paragone tra il trattamento sanzionatorio commisurato dal Tribunale in base ad un determinato reato e quello rideterminato dal giudice dell'impugnazione in base ad un altro reato (e ciò senza considerare l'errore nel quale è incorsa la Corte di appello che ha ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, benché punito con pena edittale massima detentiva inferiore a quella prevista dall'art. 337 cod. pen.). La lieve entità del fatto non costituisce più circostanza attenuante del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.RR. n. 309 del 1990, ma reato autonomo, specificamente sanzionato da una cornice edittale del tutto diversa. Ed invero, non necessariamente la valutazione di gravità del fatto "lieve" di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, deve trovare meccanicistica corrispondenza con quella del reato più "grave"; se il primo giudice ritiene che il fatto non possa essere qualificato come lieve e tuttavia ritenga di sanzionarlo con il minino edittale ciò non vincola il giudice dell'impugnazione che ritenga il fatto lieve e tuttavia tale da non poter essere sanzionato con il minimo della pena. La minima offensività penale della condotta che caratterizza l'ipotesi lieve non esclude affatto, per scelta legislativa, l'applicazione di una pena corrispondente al massimo edittale del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e ciò perché, come affermato dal Giudice delle leggi, «indubitabilmente molti casi si collocano in una "zona grigia", al confine fra le due fattispecie di reato» (Corte cost., sentenza n. 40 del 2019). 3.5.Si tratta, dunque, di una questione di motivazione sull'uso del potere discrezionale del giudice (art. 132, cod. pen.) che non è affatto colta (né posta) dal ricorrente. 4.11 secondo motivo deduce il malgoverno dell'art. 337 cod. pen. ma , in realtà, propone una diversa (e diretta) lettura degli atti processuali che non è consentita in sede di legittimità ed è pertanto inammissibile. 4.1.L'errore di diritto ("error in iudicando") (che può essere dedotto anche per saltum: art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen.) deve risultare dal testo del provvedimento impugnato: dato il fatto così come ricostruito e descritto dal giudice, si deduce essere errata la norma giuridica che ad esso è stata applicata o l'interpretazione che ne è stata fatta. Le lettere b) e c) dell'art. 606, cod. proc. pen., si riferiscono all'inosservanza ed all'erronea applicazione della legge e non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lett. e), che si riferisce, peraltro, ai profili in fatto della motivazione (Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, Rv. 264273 - 01). Come precisato da Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268404 - 01, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione. 4.2.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il ricorrente aveva reagito ai pubblici ufficiali, che si erano sin da subito qualificati come tali, opponendo loro fisica resistenza mentre compivano la perquisizione personale. Tanto basta per ritenere la piena e consapevole integrazione del reato. Il tentativo del ricorrente di spostare l'attenzione sulla diversa modalità della condotta ricostruibile in base alle prove assunte nel corso del processo non può trovare ingresso in questa sede in assenza di una specifica deduzione del travisamento della prova. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm