CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 febbraio 2020
Cassazione n. 11775/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA interlocutoria sul ricorso 14718-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.C.S. s.r.I.- , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto n. 1474/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Nuova S.A.C.S. srl impugna il decreto del tribunale di Milano che, confermando il decreto del giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di Ilva spa che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo della stessa procedura ammettendo il credito richiesto in chirografo (in luogo di riconoscere la dedotta prededuzione), rigettava l'opposizione proposta dalla Nuova S.A.C.S. srl, confermando l'ammissione allo stato passivo della predetta società per C 518.661,39, al chi rog rafo. A supporto della decisione di rigetto dell'opposizione, il tribunale di Milano riteneva che le prestazioni di autotrasporto che avevano originato i crediti oggetto dell'opposizione non potevano essere ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 3 comma 1 ter del d.lgs. n. 347/2003 perché la citata norma assegna la prededuzione ai crediti relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, mentre, il medesimo tribunale aveva accertato che nessuna delle prestazioni adempiute dalla opponente poteva rientrare nell'ambito applicativo della norma di riferimento, in quanto la prestazione in concreto effettuata non si inseriva nel processo produttivo dell'acciaio, fornendo la materia prima ad esso destinata, bensì svolgeva la mera prestazione di trasporto del prodotto finito, sicché difettava ab origine l'essenzialità e la funzionalità delle prestazioni stesse, proprio in ragione del loro oggetto (cioè, attività post produzione, in vista della commercializzazione e distribuzione del prodotto destinato alla clientela). Anche alla luce dell'art. 8 comma 1-bis del DL n. 91/17, norma d'interpretazione autentica dell'art. 3 comma 1 ter del d.lgs. n. 347/2003, in virtù della necessaria stretta Ric. 2020 n. 14137 sez. M1 - ud. 01-12-2021 2 -2- interpretazione, trattandosi di eccezione al principio della par condicio creditorum, il diritto alla prededuzione in capo agli autotrasportatori, ad avviso del tribunale, doveva essere limitato al trasporto di merci non genericamente ed indistintamente considerato, bensì alle sole prestazioni di trasporto funzionali per gli impianti essenziali (e, quindi, nell'ambito del cd. "primo acciaio", e per gli interventi ambientali previsti dal piano governativo). In questa prospettiva, concludeva il tribunale, il servizio di autotrasporto reso dalla opponente non aveva mai garantito (per le prestazioni evincibili dalle fatture prodotte) la continuità degli impianti produttivi essenziali (vale a dire i cd. impianti "a caldo" mediante la fornitura di materie prime). Nuova S.A.C.S. srl ha proposto ricorso ín cassazione, sulla base di due motivi, mentre uva spa in amministrazione straordinaria non ha predisposto difese scritte. Considerato che Con il primo motivo di ricorso, Nuova S.A.C.S. srl deduce il vizio di nullità del decreto e del procedimento (art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.) e la violazione dell'art. 99 e dell'art. 11 bis L.F. e dell'art. 112 c.p.c., perché la causa era stata discussa davanti al giudice designato come relatore e non davanti al tribunale in composizione collegiale competente per il procedimento camerale di opposizione allo stato passivo, ed, inoltre, perché il credito richiesto non essendo stato contestato, né per collocazione né per ammontare, ex art. 111 bis L.F., doveva senz'altro essere ammesso, senza che il GD lo sottoponesse a valutazioni ulteriori, non rientranti nella propria competenza, dovendo esercitare i propri poteri nei limiti fissati dalle richieste delle parti (essendovi stato, tra l'altro, il pagamento di acconti per circa il 30% del credito). Ric. 2020 n. 14137 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -3- Con il secondo motivo, la società ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 3 comma 1 DL n. 347/2003 e dell'art. 8 comma 1-bis del DL n. 91/17, convertito in legge n. 263/17 e dell'art. 99 comma 10 L.F., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, il tribunale non aveva riconosciuto la prededucibilità del credito, anche alla luce della norma d'interpretazione autentica che mirava a ricomprendere tra i crediti prededucibili quelli vantati da tutte le imprese di autotrasporto senza alcuna distinzione. Ritenuto che Il ricorso si iscrive in una serie di controversie proposte nei confronti della Amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. che presentano le medesime questioni in fatto e diritto e che pertanto appare opportuna la loro definizione in una o più udienze tematiche della prima sezione. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio riconvocata per il giorno 30 marzo 2022. 2 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] t)EPOS?ATAt C