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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05409/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alle sentenze della Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso fino in Palmi e altrove del 2003 e della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per i delitti di cui agli artt. 12 L. 497/1974, 23 L. 110/1975 e 648 cod. pen. relativi alla detenzione di alcune armi, commessi in data 27/10/1997; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe adeguatamente valutato quanto emerge dalla motivazione con il quale la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Misure di Prevenzione, ha applicato al ricorrente la misura della prevenzione speciale ritenendo che la contiguità dello stesso al clan Gallico risalisse all'anno 1997 e che le condotte poste in essere in relazione alle armi erano inserite nel medesimo contesto associativo; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti -dai quali risulta una rilevantissima distanza temporale tra la commissione dei due reati e che il ricorrente era nell'anno 1997 dedito ad attività criminose che nulla a che vedere avevano con l'appartenenza al clan, ciò anche tenendo conto del diverso criterio decisorio applicato nel procedimento di prevenzione citato, il cui fine è quello di verificare la pericolosità del ricorrente senza che eventuali considerazioni incidentali possano incidere nella verifica circa la sussistenza o meno della continuazione tra reati- non emerge alcuno specifico indicatore che consenta di applicare l'invocata disciplina di favore (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01 Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. • P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alle sentenze della Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso fino in Palmi e altrove del 2003 e della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per i delitti di cui agli artt. 12 L. 497/1974, 23 L. 110/1975 e 648 cod. pen. relativi alla detenzione di alcune armi, commessi in data 27/10/1997; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe adeguatamente valutato quanto emerge dalla motivazione con il quale la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Misure di Prevenzione, ha applicato al ricorrente la misura della prevenzione speciale ritenendo che la contiguità dello stesso al clan Gallico risalisse all'anno 1997 e che le condotte poste in essere in relazione alle armi erano inserite nel medesimo contesto associativo; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti -dai quali risulta una rilevantissima distanza temporale tra la commissione dei due reati e che il ricorrente era nell'anno 1997 dedito ad attività criminose che nulla a che vedere avevano con l'appartenenza al clan, ciò anche tenendo conto del diverso criterio decisorio applicato nel procedimento di prevenzione citato, il cui fine è quello di verificare la pericolosità del ricorrente senza che eventuali considerazioni incidentali possano incidere nella verifica circa la sussistenza o meno della continuazione tra reati- non emerge alcuno specifico indicatore che consenta di applicare l'invocata disciplina di favore (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01 Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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