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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 29243/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con cui si lamenta che non sia stata valutata la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare laddove il giudice del merito, dopo aver analizzato l'attendibilità del Russo e la compatibilità del suo racconto con le modalità di esecuzione della condotta, ha ritenuto le dichiarazioni rese dalla persona offesa idonee ad essere poste a fondamento della decisione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con cui si lamenta che non sia stata valutata la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare laddove il giudice del merito, dopo aver analizzato l'attendibilità del Russo e la compatibilità del suo racconto con le modalità di esecuzione della condotta, ha ritenuto le dichiarazioni rese dalla persona offesa idonee ad essere poste a fondamento della decisione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.
Sentenza Cassazione n. 29243/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris