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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 03411/2025

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/07/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9323/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIA G. PUCCINI 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliodigitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRENTO n. 2222 /201 7 depositat o il16/03/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Trento ha rigettato l'opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da M ario [OSCURATO:PERSONA] contro l’esclusione del credito di €237.089,00 insinuato nel 2015 al passivo del [OSCURATO:PERSONA]̀ s.r.l. a titolo di restituzione dell’acconto (€ 23.000,00) e risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del contratto di realizzazione e posa in opera di una cucina domotica (al prezzo di € 70.000,00 oltre Iva) , mentre pendeva giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di € 90.240,64 ottenuto nel 2014 da Inoxpì s.r.l. in bonis a titolo di saldo del prezzo della cucina, giudizio interrotto ex art. 43 l.fall. e riassunto dalla curatela fallimentare, in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. a seguito di diffida ad adempiere.

1.1. –In particolare il tribunale, avvalendosi della c.t.u. svolta in sede ordinaria dinanzi al Tribunale di Brescia , ha escluso che l'inadempimento di Inoxpì s.r.l. fosse di gravit ̀ tale da giustificare la risoluzione del contratto, ed ha affermato che il minor valore della cucina,per inesatta esecuzione del contratto (€ 22.703,60) avrebbe potuto essere « compensato (come richiesto) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di ottenere la revoca (totale o parziale) del decreto ingiuntivoopposto».

Inoltre, ha rigettato, per difetto di prova, la domanda di risarcimento delle ulteriori voci di dannolamentate (per lo più da mancato godimento dell’immobile in ristrutturazione ove la cucina andava installata).

2. –Avverso detta decisione il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Con ordinanza interlocutoria n. 8075/2024, resa all’esito dell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024, il Collegio ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione della causa all’esito della pubblica udienza del 17 maggio 2024, fissata per la trattazione di analoghi ricorsi in tema di procedibilità in sede di cognizione civile ordinaria, ovvero attrazione al rito di cui agli artt. 92 e ss. l.fall.,delle domande di risoluzione contrattuale pregiudiziali a pretese restitutorie e risarcitorieproposte prima del fallimento di una parte. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. –Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 72, comma 5, e 96 l.fall. nonché degli artt. 1454 e 1455 c.c. in relazione all’art. 295 c.p.c., poiché il tribunale fallimentare avrebbe dovuto disporre la sospensione necessaria del procedimento di opposizione ex art. 98 l.fall., in attesa del passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario investito della opposizione a decreto ingiuntivo– dinanzi al quale era stata svolta azione di accertamento della risoluzione per diffida ad adempiereex art. 1454 c.c. , e non azione costitutiva ex art. 1453 c.c. –stante la sua incompetenza funzionale a decidere le questioni prodromiche e pregiudiziali di risoluzione del contratto p er inadempimento o inesatto adempimento, potendo decidere solo le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie.

2.2. – Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1455 c.c., poiché il tribunale, pur ritenendo sussistente l'inadempimento di Inoxpì s.r.l. , ne ha tuttavia escluso la gravit̀ , determinante ai fini della risoluzione, senza valutare adeguatamente l'incidenza dell'inadempimento sull'interesse del committente e il pregiudizio arrecatogli, ma limitandosi ad una valutazione, per giunta errata, dell'entità meramente economica del valore dell'inadempimento rispetto al valore del contratto.

2.3. — Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, poiché, nel concludere che la gravit̀ dell'inadempimento non era tale da giustificare la risoluzione, il tribunale avrebbe condotto un giudizio apodittico, senza valutare l'inadempimento all'obbligazione ritenuta essenziale dalle parti.

3. – Prima di esaminare i motivi occorre dare atto di quanto risulta dalla memoria di parte ricorrente circa la sopravvenuta definizione in via transattiva del giudizio in sede ordinaria.

3.1. – Nel 2018 i l Tribunale di Brescia , p ur dichiarando improcedibili ex artt. 52 e 93 l.fall. le domande riconvenzionali «di risarcimento dei danni, di restituzione dell’importo di euro 23.000,00 o, comunque, di quanto eventualmente corrisposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in eccesso rispetto al valore dell’opera»,aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto di diritto, ex art. 1454 c.c. , per inadempimento di non scarsa importanza di [OSCURATO:SOCIETA]. – sulla scorta della c.t.u. che aveva quantificato la diminuzione di valore dell’opera in € 22.703,60 oltre al l’irrimediabile inidoneit̀ del software gestionale per la limitazione dei consumi energetici e la totale assenza del comparto tecnologico pattuito– ed aveva perciò revocatoil decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. ( € 90.240,00 al netto di Iva) per non essere più nulla dovuto dall’opponente in ragione dell’intervenuta risoluzione del contratto, anche in relazione al corrispettivo per le pretese “opere extracontratto”.

3.2. –Nel 2021 la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado sia in punto di procedibilità della domanda di risoluzione in sede ordinaria sia in punto di accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. (avendo il c.t.u. determinato il minor valore complessivo dell’opera in € 22.703,60 oltre I va , p ari a circa un terzo del corrispettivo pattuito) ed in parziale accoglimento del l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restitu zione della cucina, disponendo la compensazione per 1/5 delle spese processuali (liquidate per l’intero in € 9.515,00 oltre rimborso forfetario e accessori) e condannano il Fallimento alla rifusione dei restanti 4/5.

3.3. – Nello stesso anno, le parti hanno definito quel contenzioso con un accordo transattivo, in base al quale il Fallimento ha rinunciato alla restituzione della cucina – così acquisita in proprietà daMario [OSCURATO:PERSONA] – e quest’ultimo ha rinunciato alla rifusione delle spese processuali, mentre entrambe le parti hanno rinuncia to a proporre ricorso per cassazione, prestando acquiescenza per il resto alla decisione della Corte d’appello di Brescia.

4. – Può dunque dirsi pacifico che la statuizione sulla risoluzione del contratto per grave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. sia passata in giudicato, e che questo giudicato spieghi i suoi effetti anche nel presente giudizio, poiché il Fallimento, costituendosi nel giudizio di opposizione allo stato passivo, aveva introdotto in via di eccezione questioni identiche a quelle poi fatte valere in via di azione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi come visto con una decisione cui il Fallimento ha prestato acquiescenza.

4.1. –Da ciò consegue che sulle questioni poste con i tre motivi di ricorso – i quali riguardano esclusivamente l a competenza a dichiarare la risoluzione del contratto (ora effettivamente dichiarata dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo) e la gravità dell’inadempimento di Inoxpì s.r.l. (ora effettivamente accertata con efficacia di giudicato tra le parti) –è venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione, che notoriamente deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa(Cass. Sez.

U, 19976/2024, 13701/2004).

5. –Il ricorrente sostiene in memoria che alla transazione sono rimaste estranee le pretese restitutorie e risarcitorie, le quali sarebbero ancora da verificare in sede fallimentare, secondo il rito dell’accertamento del passivo, oggetto del presente giudizio.

5.1. –Tuttavia, con i tre motivi sopra indicati il ricorrente ha impugnato in questa sede solo la pronuncia sulla domanda di risoluzione, e non anche il rigetto (implicito) della domanda restitutoria,né il rigetto (esplicito) delle domand e risarcitori e .

5.2. –In particolare, il Tribunale di Trento, dopo aver rigettato la domanda di risoluzione per grave inadempimento, ha comunque rigettato anche la domanda di risarcimento dei d a nni per il minor valore della cucina, pari a €22.703,60 come quantificato dal c.t.u. , sul rilievo che esso avrebbe potuto «essere compensato (come richiesto) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di ottenere la revoca (totale o parziale) del decreto ingiuntivo opposto».

Tale statuizione non è stata impugnatain questa sede, ed in effetti il Tribunale di Brescia, con sentenza confermata sul punto in appello, proprio in considerazione della diminuzione del valore dell’opera,quantificata dal c.t.u., ha dichiarato che «nulla è dovuto» dall’opponente ed ha revocato il decreto ingiuntivo che lo condannava al pagamento della somma di € 90.240,00 oltre Iva.

5.3. –Inoltre, il Tribunale di Trento ha escluso le ulteriori voci di danno esposte dall’opponente per mancanza di prova, ed anche questa statuizione, come detto,non è toccata dai motivi di ricorso.

5.4. – Infine, con riguardo all a pretes a restitutori a ( € 13.000,00 a titolo di “caparra provvisoria”, contestata, ed € 10.000,00 a titolo di “caparra confirmatoria”, ammessa dal Fallimento), occorre evidenziare che nel giudizio di appello il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, per il caso (poi verificatosi) di accoglimento anche solo parziale dell’appello del Fallimento, che fossero accolte le conclusioni rassegnate in primo grado, e cioè: i) in via principale , revocareil decreto ingiuntivo a causa della risoluzione del contratto per grave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ; ii) in via subord inata , «previo accertamento dell’intervenuto pagamento della somma di € 13.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA] a favore di Inoxpì , in aggiunta alla somma di € 10.000,00 gì riconosciuta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ̀ come corrisposta, ridurre in misura corrispondente l’importo ingiunto anche in ragione del minor valore degli impianti»; iii) in via riconvenzionale, accertare che « nulla è ulteriormente dovuto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]» per il suo grave inademp imento e « per l’effetto, accertare e dichiarare ogni corrispettivo preteso da [OSCURATO:SOCIETA] già saldato per effetto degli acconti corrisposti dal sig. [OSCURATO:PERSONA]».

Pertanto, il pagamento degli acconti, pur parzialmente contestato, è statogià “speso” dall’odierno ricorrente e considerat o dai giudici de l parallelo giudizio ordinario per ottenere la revoca totale del decreto ingiuntivo(di notevole importo), in uno alla risoluzione del contratto e, in via transattiva, alla acquisizione in proprietà della cucina – in luogo della restituzione che ne sarebbe dovuta conseguire– a fronte della rinuncia allespese processuali liquidate (di modesto importo).

6. – Da tutto quanto esposto discende la declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese tra le parti, in considerazione della complessità del contenzioso e del non univoc o formante giurisprudenziale sulla esegesi dell’art. 72, comma 5, l.fall.

7. –Trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti processuali per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Cass. Sez.

U, 19976/2024).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorsoper sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente le spese tra le parti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, d̀ atto della in sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/07/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9323/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIA G. PUCCINI 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliodigitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRENTO n. 2222 /201 7 depositat o il16/03/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Trento ha rigettato l'opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da M ario [OSCURATO:PERSONA] contro l’esclusione del credito di €237.089,00 insinuato nel 2015 al passivo del [OSCURATO:PERSONA]̀ s.r.l. a titolo di restituzione dell’acconto (€ 23.000,00) e risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del contratto di realizzazione e posa in opera di una cucina domotica (al prezzo di € 70.000,00 oltre Iva) , mentre pendeva giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di € 90.240,64 ottenuto nel 2014 da Inoxpì s.r.l. in bonis a titolo di saldo del prezzo della cucina, giudizio interrotto ex art. 43 l.fall. e riassunto dalla curatela fallimentare, in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. a seguito di diffida ad adempiere. 1.1. –In particolare il tribunale, avvalendosi della c.t.u. svolta in sede ordinaria dinanzi al Tribunale di Brescia , ha escluso che l'inadempimento di Inoxpì s.r.l. fosse di gravit ̀ tale da giustificare la risoluzione del contratto, ed ha affermato che il minor valore della cucina,per inesatta esecuzione del contratto (€ 22.703,60) avrebbe potuto essere « compensato (come richiesto) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di ottenere la revoca (totale o parziale) del decreto ingiuntivoopposto». Inoltre, ha rigettato, per difetto di prova, la domanda di risarcimento delle ulteriori voci di dannolamentate (per lo più da mancato godimento dell’immobile in ristrutturazione ove la cucina andava installata). 2. –Avverso detta decisione il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Con ordinanza interlocutoria n. 8075/2024, resa all’esito dell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024, il Collegio ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione della causa all’esito della pubblica udienza del 17 maggio 2024, fissata per la trattazione di analoghi ricorsi in tema di procedibilità in sede di cognizione civile ordinaria, ovvero attrazione al rito di cui agli artt. 92 e ss. l.fall.,delle domande di risoluzione contrattuale pregiudiziali a pretese restitutorie e risarcitorieproposte prima del fallimento di una parte. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. –Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 72, comma 5, e 96 l.fall. nonché degli artt. 1454 e 1455 c.c. in relazione all’art. 295 c.p.c., poiché il tribunale fallimentare avrebbe dovuto disporre la sospensione necessaria del procedimento di opposizione ex art. 98 l.fall., in attesa del passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario investito della opposizione a decreto ingiuntivo– dinanzi al quale era stata svolta azione di accertamento della risoluzione per diffida ad adempiereex art. 1454 c.c. , e non azione costitutiva ex art. 1453 c.c. –stante la sua incompetenza funzionale a decidere le questioni prodromiche e pregiudiziali di risoluzione del contratto p er inadempimento o inesatto adempimento, potendo decidere solo le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie. 2.2. – Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1455 c.c., poiché il tribunale, pur ritenendo sussistente l'inadempimento di Inoxpì s.r.l. , ne ha tuttavia escluso la gravit̀ , determinante ai fini della risoluzione, senza valutare adeguatamente l'incidenza dell'inadempimento sull'interesse del committente e il pregiudizio arrecatogli, ma limitandosi ad una valutazione, per giunta errata, dell'entità meramente economica del valore dell'inadempimento rispetto al valore del contratto. 2.3. — Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, poiché, nel concludere che la gravit̀ dell'inadempimento non era tale da giustificare la risoluzione, il tribunale avrebbe condotto un giudizio apodittico, senza valutare l'inadempimento all'obbligazione ritenuta essenziale dalle parti. 3. – Prima di esaminare i motivi occorre dare atto di quanto risulta dalla memoria di parte ricorrente circa la sopravvenuta definizione in via transattiva del giudizio in sede ordinaria. 3.1. – Nel 2018 i l Tribunale di Brescia , p ur dichiarando improcedibili ex artt. 52 e 93 l.fall. le domande riconvenzionali «di risarcimento dei danni, di restituzione dell’importo di euro 23.000,00 o, comunque, di quanto eventualmente corrisposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in eccesso rispetto al valore dell’opera»,aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto di diritto, ex art. 1454 c.c. , per inadempimento di non scarsa importanza di [OSCURATO:SOCIETA]. – sulla scorta della c.t.u. che aveva quantificato la diminuzione di valore dell’opera in € 22.703,60 oltre al l’irrimediabile inidoneit̀ del software gestionale per la limitazione dei consumi energetici e la totale assenza del comparto tecnologico pattuito– ed aveva perciò revocatoil decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. ( € 90.240,00 al netto di Iva) per non essere più nulla dovuto dall’opponente in ragione dell’intervenuta risoluzione del contratto, anche in relazione al corrispettivo per le pretese “opere extracontratto”. 3.2. –Nel 2021 la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado sia in punto di procedibilità della domanda di risoluzione in sede ordinaria sia in punto di accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. (avendo il c.t.u. determinato il minor valore complessivo dell’opera in € 22.703,60 oltre I va , p ari a circa un terzo del corrispettivo pattuito) ed in parziale accoglimento del l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restitu zione della cucina, disponendo la compensazione per 1/5 delle spese processuali (liquidate per l’intero in € 9.515,00 oltre rimborso forfetario e accessori) e condannano il Fallimento alla rifusione dei restanti 4/5. 3.3. – Nello stesso anno, le parti hanno definito quel contenzioso con un accordo transattivo, in base al quale il Fallimento ha rinunciato alla restituzione della cucina – così acquisita in proprietà daMario [OSCURATO:PERSONA] – e quest’ultimo ha rinunciato alla rifusione delle spese processuali, mentre entrambe le parti hanno rinuncia to a proporre ricorso per cassazione, prestando acquiescenza per il resto alla decisione della Corte d’appello di Brescia. 4. – Può dunque dirsi pacifico che la statuizione sulla risoluzione del contratto per grave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. sia passata in giudicato, e che questo giudicato spieghi i suoi effetti anche nel presente giudizio, poiché il Fallimento, costituendosi nel giudizio di opposizione allo stato passivo, aveva introdotto in via di eccezione questioni identiche a quelle poi fatte valere in via di azione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi come visto con una decisione cui il Fallimento ha prestato acquiescenza. 4.1. –Da ciò consegue che sulle questioni poste con i tre motivi di ricorso – i quali riguardano esclusivamente l a competenza a dichiarare la risoluzione del contratto (ora effettivamente dichiarata dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo) e la gravità dell’inadempimento di Inoxpì s.r.l. (ora effettivamente accertata con efficacia di giudicato tra le parti) –è venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione, che notoriamente deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa(Cass. Sez. U, 19976/2024, 13701/2004). 5. –Il ricorrente sostiene in memoria che alla transazione sono rimaste estranee le pretese restitutorie e risarcitorie, le quali sarebbero ancora da verificare in sede fallimentare, secondo il rito dell’accertamento del passivo, oggetto del presente giudizio. 5.1. –Tuttavia, con i tre motivi sopra indicati il ricorrente ha impugnato in questa sede solo la pronuncia sulla domanda di risoluzione, e non anche il rigetto (implicito) della domanda restitutoria,né il rigetto (esplicito) delle domand e risarcitori e . 5.2. –In particolare, il Tribunale di Trento, dopo aver rigettato la domanda di risoluzione per grave inadempimento, ha comunque rigettato anche la domanda di risarcimento dei d a nni per il minor valore della cucina, pari a €22.703,60 come quantificato dal c.t.u. , sul rilievo che esso avrebbe potuto «essere compensato (come richiesto) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di ottenere la revoca (totale o parziale) del decreto ingiuntivo opposto». Tale statuizione non è stata impugnatain questa sede, ed in effetti il Tribunale di Brescia, con sentenza confermata sul punto in appello, proprio in considerazione della diminuzione del valore dell’opera,quantificata dal c.t.u., ha dichiarato che «nulla è dovuto» dall’opponente ed ha revocato il decreto ingiuntivo che lo condannava al pagamento della somma di € 90.240,00 oltre Iva. 5.3. –Inoltre, il Tribunale di Trento ha escluso le ulteriori voci di danno esposte dall’opponente per mancanza di prova, ed anche questa statuizione, come detto,non è toccata dai motivi di ricorso. 5.4. – Infine, con riguardo all a pretes a restitutori a ( € 13.000,00 a titolo di “caparra provvisoria”, contestata, ed € 10.000,00 a titolo di “caparra confirmatoria”, ammessa dal Fallimento), occorre evidenziare che nel giudizio di appello il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, per il caso (poi verificatosi) di accoglimento anche solo parziale dell’appello del Fallimento, che fossero accolte le conclusioni rassegnate in primo grado, e cioè: i) in via principale , revocareil decreto ingiuntivo a causa della risoluzione del contratto per grave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ; ii) in via subord inata , «previo accertamento dell’intervenuto pagamento della somma di € 13.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA] a favore di Inoxpì , in aggiunta alla somma di € 10.000,00 gì riconosciuta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ̀ come corrisposta, ridurre in misura corrispondente l’importo ingiunto anche in ragione del minor valore degli impianti»; iii) in via riconvenzionale, accertare che « nulla è ulteriormente dovuto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]» per il suo grave inademp imento e « per l’effetto, accertare e dichiarare ogni corrispettivo preteso da [OSCURATO:SOCIETA] già saldato per effetto degli acconti corrisposti dal sig. [OSCURATO:PERSONA]». Pertanto, il pagamento degli acconti, pur parzialmente contestato, è statogià “speso” dall’odierno ricorrente e considerat o dai giudici de l parallelo giudizio ordinario per ottenere la revoca totale del decreto ingiuntivo(di notevole importo), in uno alla risoluzione del contratto e, in via transattiva, alla acquisizione in proprietà della cucina – in luogo della restituzione che ne sarebbe dovuta conseguire– a fronte della rinuncia allespese processuali liquidate (di modesto importo). 6. – Da tutto quanto esposto discende la declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese tra le parti, in considerazione della complessità del contenzioso e del non univoc o formante giurisprudenziale sulla esegesi dell’art. 72, comma 5, l.fall. 7. –Trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti processuali per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Cass. Sez. U, 19976/2024). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoper sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente le spese tra le parti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, d̀ atto della in sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a nor
Decreto Cassazione n. 03411/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris