CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2026
Cassazione n. 09230/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11286/2024Numero sezionale 4277/2025Numero di raccolta generale 9230/2026Data pubblicazione 12/04/2026ALESSANDRO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.518/2024 depositata il 21/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente ha avuto, quale operatore telefonico per il suo studiolegale, la società [OSCURATO:SOCIETA]. Ha poi deciso di interrompere ilrapporto e passare a [OSCURATO:PERSONA] spa, ma, da un lato, [OSCURATO:SOCIETA] hainterrotto il servizio, e, dall'altro, Wind non lo ha attivato, con laconseguenza che lo studio legale è rimasto privo di linea telefonicaper oltre tre mesi.Il ricorrente ha dunque dovuto cambiare numero, con un terzooperatore, pur ricevendo ugualmente fatture di pagamento da [OSCURATO:PERSONA].Ha agito in giudizio contro le due compagnie per chiedere ilrisarcimento del danno e lo storno delle fatture del periodo noncoperto da servizio.Entrambe le società si sono difese. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di nonavere mai ricevuto la linea da [OSCURATO:SOCIETA] (precedente gestore) cheinvece ha ceduto il numero a Telecom, e dunque non ha potutorichiesta di migrazione.Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, ritenendo generichele allegazioni sia quanto all'inadempimento che al danno.2 di 9Numero registro generale 11286/2024Numero sezionale 4277/2025Numero di raccolta generale 9230/2026Anche la Corte di Appello, che ha confermato la decisione di primoData pubblicazione 12/04/2026grado, ha ritenuto il difetto di prova del danno, fatto consisteredall'attore nella perdita di clientela e di occasioni di guadagno,tuttavia, secondo i giudici di merito, non dimostrate in modospecifico.Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte delBruno, con cinque motivi di censura, di cui chiedono il rigetto siaWindTre spa, che [OSCURATO:SOCIETA], entrambe costituite concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 112 e115 cpc.La tesi è la seguente.La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado nellaparte in cui ha rigettato la domanda ricorrendo alla “ragione piùliquida”, ossia osservando che non era stata fornita prova, e neancheallegazione, del danno subito; che occorreva invece daredimostrazione specifica delle perdite avute a causa della interruzionedel servizio telefonico.E dunque non vi era bisogno di accertare l’inadempimento.Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto invece evitare quelcriterio e decidere la domanda di inadempimento, accertato il quale,il riconoscimento del danno subito sarebbe logicamente scaturito.2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 112,115, 116, c.p.c. e 1218, 1226, 1227 c.c.E' svolgimento del precedente.Si ribadisce che la Corte, attraverso la documentazione prodottae le allegazioni suesposte, avrebbe dovuto accertarel’inadempimento, in via esclusiva ovvero in via concorrente dellesocietà convenute; una volta accertato l’an, la Corte avrebbe dovutoprocedere alla quantificazione del danno da perdita di chancesecondo una valutazione necessariamente equitativa (p. 14).3 di 9Numero registro generale 11286/2024Numero sezionale 4277/2025Numero di raccolta generale 9230/2026Inoltre, la Corte, nel ritenere che non era stata fornita prova alcunaData pubblicazione 12/04/2026del danno, non ha tenuto conto che lo studio era attivo sin dal 1991ed ha liquidato tale allegazione con l’affermazione che molti studisono inattivi, o possono esserlo.Questi due motivi sono logicamente connessi e sono fondati.Il criterio della ragione più liquida può essere espresso nel modoseguente: L'applicabilità del principio della "ragione più liquida"postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altrequestioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto aqueste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio;tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni sicaratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esitidefinitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza chel'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio diomessa pronuncia (Cass. 693/2024).Il che significa che si può prospettare una omessa pronuncia sullaquestione (o domanda) assorbita, quando l'assorbimento siaillegittimo, e cioè quando l'esame di quella domanda avrebbe portatoad un esito diverso.Qui la Corte di Appello non ha tenuto conto del fatto che, qualeconseguenza dell’inadempimento, il ricorrente ha chiesto ilrisarcimento di una perdita di chance. Non ha chiesto il risarcimentodi un danno effettivo e finale.E’ principio di diritto che in tema di somministrazione del serviziodi telefonia fissa, il danno da perdita della possibilità di acquisirenuova clientela, conseguente al mancato o inesatto inserimentonell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore, si configuracome perdita di "chance", atteso che esso non consiste nella perditadi un vantaggio economico ma in quella della possibilità diconseguirlo, sicché, trattandosi di un genere di pregiudiziocaratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provatoin termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai4 di 9Numero registro generale 11286/2024Numero sezionale 4277/2025parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentitaNumero di raccolta generale 9230/2026la liquidazione in via equitativa (Cass. 14916/2018) Data pubblicazione 12/04/2026E la liquidazione equitativa può essere fatta senza che sianecessario dimostrare l'avvenuta contrazione dei redditi deldanneggiato (Cass. 27633/2023).Come questa Corte ha chiarito, il diritto al risarcimento della perditadi chance ha, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquandol'utenza telefonica afferisca ad un'attività professionale ocommerciale (Cass. 03/08/2017, n. 19342); né l'esistenza del dannopuò essere negata per il solo fatto -rilevato dalla Corte territoriale-che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione deldecremento reddituale; tale omissione può certamente incidere sullaliquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che undanno vi sia comunque stato in ragione di ciò che, in mancanza dellacondotta d’inadempimento del gestore, l’utente in via di ragionevoleprobabilità avrebbe potuto invero conseguire; e che tale danno possaessere liquidato in via equitativa (Cass., 29/9/2023, n. 27633;Cass. n. 19497 del 2017), la quale è ammessa non solo quando laprova del danno sia impossibile, ma anche quando sia difficile (Cass.2831/2021).Invece, i giudici di merito, prescindendo dall’accertamentodell’inadempimento, e dunque dalle modalità in cui è avvenuto, dallasua durata e dalle altre circostanze concrete e rilevanti ai fini deldanno, hanno rigettato la domanda asserendo un difetto di provadella perdita patrimoniale, dunque del danno finale, ossiapretendendo la dimostrazione che si era verificato un effettivo dannopatrimoniale, attraverso una affermazione del genere: Ed infatti,poiché il danno di cui si discute va calcolato applicando il cd.coefficiente di riduzione (risultante dal concreto grado di probabilitàdi conseguire il risultato utile sperato) al bene finale cui si aspirava(cfr. Cass. n. 15759/01), è evidente come sia necessario conoscerequale fosse quest’ultimo .5 di 9Numero registro generale 11286/2024Numero sezionale 4277/2025Numero di raccolta generale 9230/2026Il che significa richiedere la prova del danno finale per poter calcolareData pubblicazione 12/04/2026su quest’ultimo la percentuale di chance. La decisione invocata dallaCorte di Appello (Cass. 15759/2001) invece ha richiesto l’allegazionedel risultato finale solo ai fini della stima della probabilità perduta diquest’ultimo, non già ai fini della prova dell’an.Ed infatti questa è la massima: In tema di responsabilitàprofessionale (nella specie, di un dottore commercialista), lanegligenza del professionista che abbia causato al cliente la perditadella "chance" di intraprendere o di proseguire una lite in sedegiudiziaria determina un danno per il quale non può, di regola, porsialcun problema di accertamento sotto il profilo dell'"an" - una voltaaccertato l'inadempimento contrattuale sotto il profilo dellaragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe subito,per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'usodell'ordinaria diligenza professionale -, ma solo, eventualmente,sotto quello del "quantum", dovendo tale danno liquidarsi in ragionedi un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevolipossibilità di risultati utili, ed assumendo, come parametro divalutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabiledal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzioneproporzionato al grado di possibilità di conseguirlo (deducibile,quest'ultimo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazionegiuridica dedotta), ovvero ricorrendo a criteri equitativi ex art. 1226cod. civ. .Questo precedente, a ben vedere, conferma la tesi per cuil’accertamento dell’inadempimento determina un danno per ilquale non può, di regola, porsi alcun problema di accertamento sottoil profilo dell'"an" .Ma, al di là di tale precisazione, resta il fatto che qui la Corte diAppello ha preteso l’onere di allegazione e prova di un danno finaleed effettivo a fronte della domanda di un danno da perdita di chance,per la cui prova vale quanto detto in precedenza.6 di 9Numero registro generale 11286/2024Numero sezionale 4277/2025Numero di raccolta generale 9230/2026E dunque in ciò ha anche violato il criterio della ragione più liquida,Data pubblicazione 12/04/2026come sopra evidenziato, avendo ritenuto assorbito l’accertamentodell’inadempimento che, invece, poteva tornare decisivo per farnepresumere un danno da perdita di chance.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 112, 115cpc.Si denuncia omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento deldanno non patrimoniale, ossia del danno alla immagine: Lasentenza impugnata è priva di qualsiasi riferimento al richiestodanno all’immagine, oggetto dei motivi di specificaimpugnazione .Il motivo è fondato.La domanda era stata formulata, ed, a seguito del rigetto, vi erastata specifica impugnazione indicata dal ricorrente a pagina 18 delricorso.4.- Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli 112, 115c.p.c., 1218 e 2697 c.c.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha ammessole prove testimoniali ed ha omesso di valutare quelle documentali inverso nemmeno prende in considerazione, né motiva, sulladocumentazione prodotta e sulle richieste di prova (p. 21)Il motivo può considerarsi assorbito, dovendo la Corte diAppello procedere all’accertamento del danno da perdita di chance,omesso nel precedente grado sulla base degli argomenti contestaticon i motivi precedenti.5.- Con il quinto motivo si prospetta violazione degli articoli 112,115,c.p.c., 1218, 2697 c.c.La censura è la seguente.In primo grado era stata formulata domanda di accertamentonegativo del credito di [OSCURATO:SOCIETA], che aveva emesso fatture,richiedendo dunque il pagamento per prestazioni non effettuate.7 di 9Numero registro generale 11286/2024Numero sezionale 4277/2025Numero di raccolta generale 9230/2026Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il ricorrente non avesseData pubblicazione 12/04/2026contestato le allegazioni di [OSCURATO:SOCIETA], o, meglio, che avesse accettatoil rimborso in una certa misura, di guisa che, dovendosiconsiderare provata l’emissione di note di credito per importisuperiori rispetto a quelli non dovuti, la domanda di accertamentonegativo in esame va rigettata (sent. primo grado).Su tale capo di decisione, proposto appello, i giudici di secondo gradohanno ritenuto questa questione assorbita, al pari delle altre, dallamancata prova del danno.Il motivo è fondato.La questione era affatto diversa da quella del danno da perdita dichance, con la conseguenza che l’affermazione della Corte di Appellosecondo cui il ricorso andava interamente rigettato, sul presuppostoche la domanda di risarcimento era infondata, non può considerarsicome pronuncia implicita ed implicito rigetto, poiché il rigetto, perl’appunto, è motivato sulla base della mancanza di prova di unadomanda diversa: qui era chiesto altro, ossia il dirittoall’accertamento negativo di una pretesa da parte di [OSCURATO:SOCIETA].In altri termini, oltre alla domanda di risarcimento, il ricorrente avevaproposto quella di accertamento negativo del credito del gestoretelefonico. L’una non presuppone l’altra.Quella di accertamento negativo del credito era stata rigettata inprimo grado, ed il ricorrente aveva proposto appello su tale capo didecisione, con la conseguenza che la Corte avrebbe dovutopronunciarsi, e non già ritenere la questione assorbita dal rigettodell’altra domanda, del tutto autonoma rispetto a questa.Il ricorso va dunque accolto nei suindicati termini e la decisionecassata in relazione con rinvio, per nuovo esame e per le spese delgiudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano, in diversacomposizione. P.Q.M8 di 9Numero registro generale 11286/2024Numero sezionale 4277/2025Numero di raccolta generale 9230/2026La Corte accoglie il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso;Data pubblicazione 12/04/2026dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo. Cassa in relazionel’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 06/11/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO9 di 9