CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 30433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 1522/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Genova di condanna per il reato di cui all'art. 110, 582 comma 1 e 2 ,585 comma 1 cod. pen., anche in relazione all'art. 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 1 cod. pen. ; Rilevato che il motivo unico di ricorso — che contesta la logicità del ragionamento probatorio — è manifestamente infondato e in parte aspecifico, perché la motivazione della Corte di appello, fondata sulla possibile confusione del teste circa il lato dove si trovava il tatuaggio dell'aggressore di nome Cristian, non è manifestamente illogica, tanto più se affiancata dall'altra considerazione che pure la decisione avversata svolge, vale a dire quella legata all'atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA], che aveva mentito all'evidente scopo di tenere fuori dalla vicenda proprio l'odierno imputato; Rilevato, quanto alle omissioni motivazionali pure lamentate, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227 - 01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e altri, Rv. 267723 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il