CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 18405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12603/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 1 [OSCURATO:PERSONA] 1 NAPOLI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 355/2013 depositata il01/10/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe confermativa della decisione di primo grado con cui era stato dichiarato che il ricorso introduttivo contro l’avviso di liquidazione di imposta di registro notificato al contribuente il 21 ottobre 2010, doveva ritenersi notificato all’Agenzia oltre il termine di cui all’art.21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, valendo la data di consegna del ricorso all’Agenzia stessa, il 28 dicembre 2010, e non potendo invece annettersi alcun valore alla data, il 17 dicembre 2010, in cui l’atto appariva essere stato spedito dal concessionario del servizio di poste private “[OSCURATO:PERSONA]” posto che il concessionario non era “autorizzato e/o abilitato … a certificare la tempestività della impugnazione con l’invio raccomandato del ricorso amministrativo e/o giudiziario”; 2.l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; 3. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso vengono lamentate la “violazione o falsa applicazione degli artt. 16 comma 3 del d.lgs. 546/92 cit. e 2704 cod. civ., l’omessa o insufficiente motivazione”. Deduce il ricorrente che la data a cui aveva fatto riferimento la CTR, il 28 dicembre 2010, era la data in cui l’atto “fu protocollato” mentre l’ “atto, come da ricevuta in atti, veniva consegnato il 20.12.2010”. Deduce poi che “al fine di dare certezza alla data di spedizione” avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione, ai sensi dell’art.2704 cod. civ., una serie di eventi che, come documentato in atti interni del concessionario del servizio postale, erano tali da dimostrare che la data di spedizione da parte del concessionario era il 17 dicembre; 2. il motivo è inammissibile. 2.1. Anche interpretandosi il motivo, sia nella parte facente riferimento alla “ricevuta” da cui risulterebbe la data di consegna del ricorso all’Agenzia sia nella parte facente riferimento ad atti interni del concessionario come idonei a far ritenere la consegna del ricorso all’incaricato della spedizione, come teso a veicolare una doglianza di omesso esame dei fatti decisivi documentati dalla “ricevuta” e dagli atti interni, ai sensi dell’art.360, comma primo, n.5 cod. proc. civ., il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza posto che non è indicato quando detta “ricevuta” e detti atti interni siano stati prodotti nei gradi di merito.Va ricordato che “In tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l' indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. 25 marzo 2010, n.7161). 2.2. In relazione poi alla dedotta violazione dell’art. 2704 cod. civ. il motivo è ulteriormente inammissibile per difetto di interesse (art.100 cod. proc. civ.) in quanto esso non ha riguardo alla ratio della decisione. La ratio è che il soggetto concessionario del servizio di poste private non ha poteri certificativi e quindi non risulta che l’originario ricorso sia stato notificato nel rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione avvenuta il 21 ottobre 2010. La deduzione si inquadra in una prospettiva diversa ossia che si siano verificati fatti (risultanti da atti interni del concessionario) da cui sia dato stabilire in modo certo l'anteriorità della spedizione dell’atto di appello rispetto al 60 giorno a decorrere dal 21; 2.3. per completezza si aggiunge che la ratio appena ricordata della decisioni in epigrafe si allinea con il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte con sentenza 10/01/2020, n. 299 (“In tema di notificazioni di atti processuali,posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore diposta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza dicertezza legale delladata di consegna del ricorso medesimo all'op eratore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”). 3. con il secondo e con il terzo motivo di ricorso vengono dedotte la “violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria 2008/6/Ce”, la “violazione e falsa applicazione dell’art.4 del d.lgs.261/1999” e “l’omessa o insufficiente motivazione”. Sostiene il ricorrente, da un lato, che l’art. 4 del d.lgs. 261/1999 sia in contrasto con la direttiva nella parte in cui riserva in favore di [OSCURATO:PERSONA] della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta. Sostiene poi il ricorrente che il citato art. 4 “riserva al monopolio di poste italiane esclusivamente i servizi inerenti alle notificazioni degli atti giudiziari ai sensi della legge n.890/82 e delle violazioni del codice della strada ai sensi dell’art. 201 del d.lgs. 285/92 e quindi non quelli inerenti la notifica dei ricorsi tributari”; 4. i motivi sono inammissibili perché non colgono la ratio della decisione della CTR. Essi, infatti, non toccano l’affermazione che esprime la ratio e già ricordata, per cui il ricorso originario era da ritenersi tardivo non potendosi avere riguardo ad altra data che a quella del 28 gennaio 2010 -successiva di oltre sessanta giorni alla data della notifica dell’atto impositivo- nella quale il ricorso originario risultava essere stato ricevuto dalla Agenzia; 5. con il quarto o il quinto motivo di ricorso motivo di ricorso vengono dedotte “violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l.212/2000” nonché “motivazione omessa o insufficiente”. Sostiene il ricorrente che l’avviso impugnato sia illegittimo per difetti plurimi di motivazione; 6. i motivi sono inammissibili perché attinenti a questioni su cui la CTR, fermatasi alla dichiarazione di tardività del ricorso, non si è pronunciata; 7. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a