CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 1975
Cassazione n. 38803/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1975 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4°' [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1894/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.333,33 di multa. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per l'eccessività della pena e l'applicazione della recidiva. Il ricorso è manifestamente infondato. La determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto di specificità, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato desunto dalla medesima natura del precedente penale a suo carico e dalla condotta successiva al fatto. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il li re este