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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 maggio 2024

Cassazione n. 14819/2024

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uente DECRETO sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 19898/2023R.G. proposto congiuntamente da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso l’ ORDINANZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.28415/2023. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i, che adducono di non aver notificato il ricorso come ragione della rinuncia; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c. e che essa rende irrilevante l’indicata mancata notificazione; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il procedimento di correzione introdotto dal ricorso.

Così deciso in Roma,il 25/05/2024.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 19898/2023R.G. proposto congiuntamente da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso l’ ORDINANZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.28415/2023. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i, che adducono di non aver notificato il ricorso come ragione della rinuncia; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c. e che essa rende irrilevante l’indicata mancata notificazione; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione. P.Q.M. Dichiara estinto il procedimento di correzione introdotto dal ricorso. Così deciso in Roma,il 25/05/2024. Il
Decreto Cassazione n. 14819/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris