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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24961/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 2264 /20 22 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. in liquidazione, in persona del suolegale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]. 816 / 0 9 / 21 depositata i n data 1 8 / 06 /20 11 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 6 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:rimborso iva – termine decadenza e prescrizione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società contribuente impugnava il diniego di rimborso con il quale l’Ufficionegava la restituzione dell’iva a credito per l’anno 2011; -la CTP accoglieva i l ricorso; -appellava l ’Ufficio; -con la pronuncia qui gravata, la CTR rigettava il gravame e confermava la sentenza di primo grado ritenendo applicabile alla fattispecie il terminedi prescrizione ordinario decennale a fronte dell’esposizione del creditoin dichiarazione, credito tempestivamente azionato con l’istanza di rimborso del 2015 successiva alla presentazione di dichiarazion e integrativa; - ricorre a questa Corte l’ Agenzia delle Entrate con atto affidato a un motivo; la società resiste con controrico rso e ha depositato memoria illustrativadelle proprie difese ; Consideratoche: - il solo motivo dedotto dall’Erario censura la pronuncia gravata per violazionee falsa applicazione degli artt. 21 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e30 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che la richiesta di rimborso inoltrata dalla società contribuente fosse tempestiva in relazione all'integrazionedelle dichiarazioni fiscali precedentemente presentate ; -il motivo è infondato; - va premesso che la CTR ha accertato in fatto come la dichiarazione relativaal 2009 esponesse chiaramente il credito iva ; ad essa ha fatto seguito - ed è circ ostanza pacifica come accertato la stessa CTR - la mancataesposizione del credito delle dichiarazioni per il 2010 e il 2011 dovuta a mero errore formale di compilazione e non ad una tacita e sottostantevolontà di rinuncia al rimborso del credito già matu rato nel 2009per la parte non ancora compensata ; - a fronte di tale situazione di fatto, trova applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez.5, Sentenza n. 4559 del 22/02/2017) in tema d'IVA, ove il credito Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 diimposta sia già desumibile dalle dichiarazi oni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il term ine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma2, ultima parte, del d.

L gs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizionedecennale ex art. 2946 c.c.; in applicazione di tale principio, la S.C. ha in tale pronuncia – per situazione fattuale sovrapponibile a quella per cui è processo - rigettato il ricorso dell'Amministrazione, che negava il rimborso invocando iltermine decadenziale biennale, in quanto il credito del contribuente emergeva dalla dichiarazione dell’anno 2001, non contestata dall’Ufficio, sebbene non fosse stato riportato, per un mero errore di compilazione,nella dichiarazione annuale IVA dell’anno successivo; - in argomento, si è anche precisato (Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 35717 del 05/12/2022 ) che l'istanza dirimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione d el corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del c redito e, dunque, un adempimento prodromicoal procedimento di esecuzione del rimborso, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quellodi decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992 ; -pertanto, il ricorso è rigettato; -le spese seguono la soccombenza; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 p.q.m. rigettail ricorso ; condanna parte ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 2264 /20 22 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. in liquidazione, in persona del suolegale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]. 816 / 0 9 / 21 depositata i n data 1 8 / 06 /20 11 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 6 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:rimborso iva – termine decadenza e prescrizione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società contribuente impugnava il diniego di rimborso con il quale l’Ufficionegava la restituzione dell’iva a credito per l’anno 2011; -la CTP accoglieva i l ricorso; -appellava l ’Ufficio; -con la pronuncia qui gravata, la CTR rigettava il gravame e confermava la sentenza di primo grado ritenendo applicabile alla fattispecie il terminedi prescrizione ordinario decennale a fronte dell’esposizione del creditoin dichiarazione, credito tempestivamente azionato con l’istanza di rimborso del 2015 successiva alla presentazione di dichiarazion e integrativa; - ricorre a questa Corte l’ Agenzia delle Entrate con atto affidato a un motivo; la società resiste con controrico rso e ha depositato memoria illustrativadelle proprie difese ; Consideratoche: - il solo motivo dedotto dall’Erario censura la pronuncia gravata per violazionee falsa applicazione degli artt. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e30 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che la richiesta di rimborso inoltrata dalla società contribuente fosse tempestiva in relazione all'integrazionedelle dichiarazioni fiscali precedentemente presentate ; -il motivo è infondato; - va premesso che la CTR ha accertato in fatto come la dichiarazione relativaal 2009 esponesse chiaramente il credito iva ; ad essa ha fatto seguito - ed è circ ostanza pacifica come accertato la stessa CTR - la mancataesposizione del credito delle dichiarazioni per il 2010 e il 2011 dovuta a mero errore formale di compilazione e non ad una tacita e sottostantevolontà di rinuncia al rimborso del credito già matu rato nel 2009per la parte non ancora compensata ; - a fronte di tale situazione di fatto, trova applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez.5, Sentenza n. 4559 del 22/02/2017) in tema d'IVA, ove il credito Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 diimposta sia già desumibile dalle dichiarazi oni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il term ine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma2, ultima parte, del d. L gs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizionedecennale ex art. 2946 c.c.; in applicazione di tale principio, la S.C. ha in tale pronuncia – per situazione fattuale sovrapponibile a quella per cui è processo - rigettato il ricorso dell'Amministrazione, che negava il rimborso invocando iltermine decadenziale biennale, in quanto il credito del contribuente emergeva dalla dichiarazione dell’anno 2001, non contestata dall’Ufficio, sebbene non fosse stato riportato, per un mero errore di compilazione,nella dichiarazione annuale IVA dell’anno successivo; - in argomento, si è anche precisato (Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 35717 del 05/12/2022 ) che l'istanza dirimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione d el corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del c redito e, dunque, un adempimento prodromicoal procedimento di esecuzione del rimborso, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quellodi decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992 ; -pertanto, il ricorso è rigettato; -le spese seguono la soccombenza; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 p.q.m. rigettail ricorso ; condanna parte ricorrente al pagam
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