CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06638/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2623/2025 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Toscana n.1430/2024, depositata i l 2/12/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con riferimento all’anno di imposta 2017, la Direzione provinciale di Prato dell’Agenzia delle Entrate, a seguito di esito negativo della procedura di adesione, notificava a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], l’avviso n. T8T01I200605/2022 , con il quale contestava la falsità oggettiva delle operazioni di cui alle fatture emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e la natura di “ricavi non fatturati” ai versamenti in contanti confluiti nel conto “Titolare c/versamenti e/o prelevamenti”. [OSCURATO:PERSONA], adita dalla contribuente,annullava il rilievo relativo alle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti , ritenendo non provati e, in ogni caso, insufficienti gli indizi di falsitàindicati nell’avviso di accertamento, mentre confermava il secondo rilievo , evidenziando che la contribuente si era dichiarata disponibile a trovare un accordo relativamente al rilievo collegato ai versamenti in contanti effettuati, senza manifestare espressa acquiescenza al recupero e, comunque, senza provved ere al pagamento delle somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], adita dall’Agenzia delle Entrate, rigettava l’appello , ritenendo insufficienti gli elementi indiziari posti dall’ufficio accertatore, mentre accoglieva l’appello incidentale della contribuente, ritenendo ammissibilel’adesione parziale all’accertamento. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 19 e 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, 115 e116 c.p.c. Ritiene parte ricorrente che i giudici di seconde cure abbianodisconosciuto valenza indiziaria ad una serie di elementipresuntivi che, se effettivamente valutati, avrebbero dovuto condurre – mediante un processo d’inferenza logica – a ritenere integrato l’onere probatorio in materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avrebbe svolto una valutazione atomistica dei singoli indizi forniti dall’Agenzia delle Entrate, omettendo di considerare e valutare gli elementi istruttori nel loro valore complessivo, così finendo per destituire gli stessi di valenza probatoria. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Occorre premettere che, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(Cass., Sez. 6, n. 1234 del 17/01/2019 ). Se è vero che è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tuttavia, tale giudizio non può sottrarsi al controllo insede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi(Cass., Sez. 6, n. 10973 del 05/05/2017) . Dunque, compito del giudice di merito, verificabile in sede di legittimità, è una valutazione di sintesi dei singoli elementi indiziari disponibili, espressa attraverso un’adeguata motivazione. 2.2. Nel caso di specie, i giudici di appello, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non hanno analizzato partitamente i singoli elementi indiziari confutandone la portata probatoria, ma li hanno elencati, per poi affermare che essi «non provano l’intervenuta emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Tuttalpiù dimostrano una scarsa organizzazione da parte della ditta fornitrice e nient’altro». Tale giudiziodi sintesi è stato poi rafforzato valorizzando la prova contraria fornita dalla contribuente, che ha prova to la regolarità della documentazione contabile, il trasporto e la consegna della merce, ha prodotto documenti di trasporto contenenti l ’ indicazione della merce venduta, del soggetto trasportatore e di quello destinatario, il luogo di consegna e la data di consegna. Si tratta di una motivazione logica e coerente, che non merita censure. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1, 2, 12 e 15 del d.lgs. 218/1997. Ritiene la ricorrente che i giudici di seconde cure sarebbero incorsi nelle violazioni censurate avendo ritenuto ammissibile un’adesione “parziale” all’accertamento,richiamandosi a giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5, n. 11497 del 11/05/2018) che, invece, attiene alla diversa questione della legittimitàdella “acquiescenza” parziale all’avviso di accertamento. In ogni caso, l’istituto invocato non potrebbe operare in difetto di un tempestivo pagamento dell’imposta e della sanzione ridotta da partedella contribuente. 4. Il motivo è fondato. 4.1. Occorre premettere che gli argomenti spesi da questa Corte per sostenere la legittimità di un’acquiescenza parziale all’avviso di accertamentonon possono essere adottati sic et simpliciter per sostenere la legittimità di un’adesione parziale. Fra acquiescenza e adesione vi è una differenza strutturalefondamentale, in quanto la prima è un atto unilaterale del contribuente, mentre la seconda si sostanza in un accordo fra amministrazione finanziaria e contribuente. La natura bilaterale dell’adesione parzialeporta ad escludere che nel caso di specie possa configurarsi tale istituto, posto che, a fronte della disponibilità della contribuente a trovareun accordo relativamente al rilievo collegato ai versamenti in contanti, l’Agenzia delle Entrate non ha inteso addivenire ad una definizione parziale della pretesa impositiva. Del resto, l’Amministrazione finanziaria non può essere giudizialmente costretta ad accettare un’adesione parziale proposta dal contribuente. Dunque,il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle E ntrate va accolto. Vi sono tutti i presupposti per decidere nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuentelimitatamente al secondo rilievo. Stante la parziale novità della questione, inerente all’ammissibilità di un’adesione parziale alla pretesa impositiva, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spesedell’intero giudizio. P.Q.M la Corte rigetta il primo motivo di ricorso ; accoglie il secondo motivo di ricorsoe, decidendo nel merito, rigetta, negli stessi limiti, l’originar