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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 46637/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10,11942 avverso il decreto del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il decreto impugnato; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso appare generico, assertivo e nel complesso manifestamente infondato, risolvendosi nell'enunciazione di censure non adeguatamente correlate alla logica e ponderata valutazione del provvedimento censurato, che ha formulato motivato giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto, basato - come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (v.

Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, Sottile, Rv. 271543-01) - su attenta prognosi di probabile e concreta reiterabilità di condotte illecite, non disgiunta dalla previa iscrizione del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, previo accertamento della relativa specifica inclinazione del soggetto; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10,11942 avverso il decreto del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il decreto impugnato; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso appare generico, assertivo e nel complesso manifestamente infondato, risolvendosi nell'enunciazione di censure non adeguatamente correlate alla logica e ponderata valutazione del provvedimento censurato, che ha formulato motivato giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto, basato - come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, Sottile, Rv. 271543-01) - su attenta prognosi di probabile e concreta reiterabilità di condotte illecite, non disgiunta dalla previa iscrizione del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, previo accertamento della relativa specifica inclinazione del soggetto; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 46637/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris