CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17151/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti afferenti la richiesta di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen.; esaminata la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'istanza di rimessione depositata presso la Corte di appello di Trento - Sezione di Bolzano, è manifestamente infondata atteso che con la stessa si rivolgono, in sostanza, doglianze in ordine all'andamento del giudizio censurandone gli esiti ed il merito, tra l'altro facendo riferimento a profili eccentrici nella parte in cui si assegna valenza dirimente a decisione, reiteratamente richiamata, dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che nessuna valenza può assumere nel caso di specie; rilevato che la parte dell'istanza in cui si rivolgono censure alla precedente ordinanza di questa Corte con cui era stata dichiarata inammissibile per omessa notifica alle parti di precedente istanza di rimessione non consente, per carenza dei requisiti di forma (istanza presentata personalmente dalle parti presso la Corte di appello non redatta da difensore iscritto nello speciale Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio presso questa Corte) Ingsis~. istrim=t4tZ4 in ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.; ritenuto che all'inammissibilità della richiesta consegue la condanna dei richiedenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna i richiedenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso