CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24823/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 12 ottobre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Lecce, che ha rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 15 marzo 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Lecce aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il semestre ricompreso tra il 26 luglio 2020 al 26 gennaio 2021. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, trascurando di valorizzare il fatto che le relazioni di sintesi di cui all'osservazione intramuraria avevano accertato un profondo mutamento del detenuto (il quale aveva manifestato costante impegno nell'attività lavorativa e in quella socio-ricreativa, aveva ottenuto un encomio da parte della Direzione e aveva svolto un atteggiamento consapevole e di elaborazione critica nei confronti dei reati commessi), avrebbe rigettato il reclamo solo in forza del ritrovamento di una lettera, la quale, da sola, non era idonea a dimostrare il suo coinvolgimento nel reato dì associazione per delinquere di tipo mafioso. Secondo il ricorrente, pertanto, non vi erano agli atti elementi ostativi al riconoscimento del beneficio richiesto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concretizzi un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento. È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso - come avvenuto nel caso si specie - delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. Nel caso in esame, infatti, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il detenuto aveva posto in essere un comportamento particolarmente grave, come si evinceva dalla lettura della missiva sequestrata nella sua camera, dalla quale era emerso che il detenuto - il quale era stato già condannato in passato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso - aveva manifestato la possibilità di reiterare comportamenti tipici delle dinamiche mafiose. A seguito di tale circostanza, infatti, [OSCURATO:PERSONA] era stato nuovamente indagato per il reato ex art. 416 bis cod. pen. Si evidenzia, infine, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento da parte del detenuto incompatibile con l'adesione allo stesso (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498), come avvenuto nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha qualificato come particolarmente grave il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dimostrato di poter interferire nella gestione dei detenuti assegnati alle singole sezioni, tanto da avere il potere di ottenere per loro un trasferimento, circostanza sintomatica di una mancata adesione all'opera rieducativa e della persistenza di una logica delinquenziale che si collocava al di sopra delle regole dell'istituzione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle i spese processuali e gl:313=g4D2 della somma di