CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02867/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 15905 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il ridetto difensorein Roma, p.zza d’Aracoeli 1 ; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] A TE in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardian. 2849 / 13 / 20 depositata i n data 03 / 12 /20 20 , Oggetto: art. 53 d.Lgs. n.546/92 – speci ficicità motividi appello Cons.Est. R oberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava l'atto di recupero notificatole dall'[OSCURATO:PERSONA] il quale era stato contestato l'indebito utilizzo nel periodod'imposta 2011 di un credito ritenuto inesistente e d erano erogate le conseguenti sanzioni nonché applicati gli interessi di legge; - la CTP rigettava il ricorso; appellava la società contribuente; - con la sentenza gravata la CTR respingeva l'appello e confermava la statuizione di primo grado, ritenendo non indicati specificamentenell’impugnazione i motivi per i quali la sentenza diprimo grado era stata oggetto di doglianza ; - ricorr e a questa Corte S icurit A larmi talia s.p.a. con atto affidato a tremotivi; l' A genzia delle entrate ha unicamente depositato atto dicostituzione in vista dell'udienza pubblica ; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza gravataper violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d. Lgs. n.546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere ilgiudice dell'appello erroneamente applicato la disposizione di cui sopra ritenendo difettosi quanto a specificità i motivi di impugnazioneproposti mentre i motivi di gravame della ricorrente si erano invece specificamente sollevati avverso i capi che avevanofondato il decisum del giudice di prima istanza; - il motivo è fondato; - alla luce della trascrizione in ricorso per cassazione dei motivi di appello dedotti dalla società, oltre che dal contenuto della sentenza che accenna sia alla problematica della tempestività dell’azione di recupero dell’Ufficio, sia al profilo dell’indicazione o meno del credito in dichiarazione, si evince la loro specificità; - p ertanto, la CTR ha commesso errore di diritto nel ritenere violato l’art. 53 del d. Lgs. N. 546 del 1992 in quanto i motivi, Cons.Est. R oberto Succio - 3 diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell'appello, erano in realtà adeguatamente specifici e andavano pertanto esaminati nel merito; - alla luce della statuizione appena resa il secondo motivo , che denuncia la illegittimità della pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c. 280-283 della L. n. 296 del 2006 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,così come il terzo motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 27 c. 16 del d. L. n. 185 del 2008, dell’art. 13 c. 4 e c. 5 del d. Lgs. n. 471 del 1997 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., divengono inammissibili per difetto di interesse (Cass. SS.UU. 2155 del 2021 par. 15); - in accoglimento del p rimo motivo, la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia , in diversa composizione