CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 03387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22076/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 288, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 898/2018 depositata il22/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Trani, domandando la declaratoria di nullità ed inefficacia di quattro atti di vendita. Il primo, intercorso fra la società attrice ancora in bonis e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto una porzione di piano interrato e quattro posti auto in Comune di Canosa di Puglia. Il secondo, sempre fra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un locale al piano terra ed un sottostante locale al piano interrato in Comune di Canosa di Puglia. Il terzo, fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto i medesimi immobili di cui al precedente, ed il quarto con il quale la Persichella e la Cidiesse alienavano i beni da ultimo considerati al [OSCURATO:PERSONA]. Ritualmente costituitisi i convenuti, il processo veniva interrotto per l’intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed, a seguito della riassunzione da parte dell’attrice, sicostituivano i soli [OSCURATO:PERSONA] e Persichella. Attesosi all’istruttoria del caso, con sentenza n. 554 del 2013, il giudice adito dichiarava la nullità, per simulazione assoluta, dei predetti atti di compravendita, ordinando la restituzione degli immobili a favore del Fallimento. [OSCURATO:PERSONA] gravava la predetta sentenza avanti la Corte d’appello di Bari mediante un unico motivo, ed, in esito alla costituzione del [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 898, depositata il 22 maggio 2018, l’impugnazione era respinta e la decisione del Tribunale integralmente confermata. Rilevava il giudice di secondo grado che – dato atto della mancata impugnazione da parte della Persichella e del [OSCURATO:PERSONA], relativamente al capo di sentenza che li aveva riguardati – la conoscenza della natura simulata dei titoli di acquisto dei suoi danti causa in capo all’appellante sarebbe emersa per tabulas, attraverso le ammissioni del medesimo. E la contestazione del “significativo risparmio” (come menzionato nella sentenza di primo grado) avrebbe introdotto un nuovo tema d’indagine, comportando una radicale modifica dei fatti allegati e violando il divieto dello ius novorum. Per la cassazione della predetta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. Ha proposto controricorso il [OSCURATO:PERSONA] immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] 1) Mediante la prima censura, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché la nullità del procedimento, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Rileva che, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano state parti del giudizio di primo grado, in appello il processo si era svolto unicamente fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]. La mancata integrazione del contraddittorio in una situazione di causa inscindibile, per ragioni processuali, avrebbe dato luogo ad un’ipotesi di nullità del giudizio di appello. 2) La seconda doglianza è rivolta ad invocare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1417, 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt. 345 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n.5 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe mancato di considerare che il profitto tratto dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato elemento costitutivo della pretesa simulazione invocata dalla Curatela, ai sensi dell’art. 1415 c.c. Conseguentemente, sarebbe stato onere del Fallimento provare il valore commerciale più alto rispetto ai trecento milioni di lire pagati dal ricorrente nel 1999. Inoltre, come emergeva dalla comparsa di risposta di primo grado, ritrascritta nel ricorso, sin da subito il [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la sussistenza della mala fede, attribuitagli ex adverso , anche sotto il profilo del vantaggio economico a suo favore. 3) Col terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1417, nonché 2697 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe mancato di valutare taluni elementi in grado di escludere che il ricorrente potesse essersi accordato con i titolari apparenti e che avesse inteso favorire il simulato alienante per consolidare lo scopo pratico perseguito con la simulazione. In tal modo, il giudice di secondo grado avrebbe valutato solo parzialmente le risultanze istruttorie. 4) La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 6 dicembre 2022, il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese. Successivamente, il curatore del Fallimento ha dichiarato di aderire alla predetta rinuncia, alle stesse condizioni. Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, dando atto che la presente decisione deve adottarsi con ordinanza (Sez. 2 n. 14922 del 16 luglio 2015) P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione