CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 25535/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30125-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 523/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Lecce, proponendo domanda di rivendicazione della proprietà di una cantina, in funzione del rapporto pertinenziale esistente tra detto bene e l’appartamento di sua proprietà, ed in subordine invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione. Si costituivano i convenuti, contestando la domanda principale e spiegando riconvenzionale per l’accertamento della loro proprietà esclusiva del bene di cui è causa. Con sentenza n. 2203/2018 il Tribunale rigettava la domanda. Interponeva appello avverso detta decisione la Aprile e la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, n. 523/2021, resa nella resistenza della parte appellata, rigettava il gravame, confermando la decisione del Tribunale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], anche quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Lecce, proponendo domanda di rivendicazione della proprietà di una cantina, in funzione del rapporto pertinenziale esistente tra detto bene e l’appartamento di sua proprietà, ed in subordine invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione. Si costituivano i convenuti, contestando la domanda principale e spiegando riconvenzionale per l’accertamento della loro proprietà esclusiva del bene di cui è causa. Con sentenza n. 2203/2018 il Tribunale rigettava la domanda. Interponeva appello avverso detta decisione la Aprile e la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, n. 523/2021, resa nella resistenza della parte appellata, rigettava il gravame, confermando la decisione del Tribunale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], anche quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697, 817 e 818 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non conseguita la prova della proprietà del bene in contestazione in base al titolo di provenienza. Secondo l’Aprile, stante il vincolo pertinenziale esistente tra la cantina ed il suo appartamento, il giudice di merito avrebbe dovuto, anche nel silenzio del titolo, ritenere comunque compresa la pertinenza nell’acquisto del bene principale. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697, 817, 818, 948, 1117, 1477 e 1362 e ss. c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato gli atti di trasferimento della proprietà allegati al fascicolo di merito, affermando che con l’atto del 22.10.1877 per notar Boccadamo era stata trasferita ai fratelli Maglietta (remoti danti causa dei Martella) la proprietà dell’intero palazzo, fatta la sola esclusione dell’appartamento di quattro vani al piano terra trasferito invece, con lo stesso atto, ad [OSCURATO:PERSONA] (a sua volta remoto dante causa di [OSCURATO:PERSONA]). Ad avviso della ricorrente, infatti, poiché a quel tempo la cantina di cui è causa costituiva pertinenza della porzione trasferita al suo dante causa, essa non poteva esser stata acquisita dai Maglietta. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2967 [recte, 2697], 818, 948, 934 e 1362 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare l’esistenza di numerosi elementi di fatto idonei a dimostrare il dedotto vincolo pertinenziale tra la cantina oggetto della domanda di rivendicazione proposta dalla Aprile e l’appartamento di esclusiva proprietà di quest’ultima. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Con esse, la ricorrente propone una diversa ricostruzione del fatto, senza considerare che in sede di legittimità non è ammessa l’istanza di riesame del merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24248 del 25/10/2013, Rv. 627790) né è consentita la proposizione di un apprezzamento delle prove alternativo a quello fatto proprio dal giudice di merito, in ossequio al principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Peraltro, le tre censure non colgono neppure la ratio della decisione impugnata, poiché la Corte di Appello ha rigettato la domanda di rivendicazione proposta dalla Aprile poiché ha ritenuto non raggiunta la cd. probatio diabolica richiesta dall’art. 948 c.c.: illuminante, a tal riguardo, l’affermazione contenuta alla fine di pag. 7 della sentenza, secondo cui “In primo luogo … manca la prova di un acquisto a titolo originario”. Rispetto a tale assunto, non attinto dai motivi, risulta superfluo esaminare la questione dell’esistenza del vincolo pertinenziale tra cantina ed appartamento di proprietà Aprile: vincolo che, comunque, la Corte di merito ha ragionevolmente escluso, all’esito di un accertamento in fatto non implausibile e di una complessiva interpretazione dei vari atti di trasferimento succedutisi negli anni fondata su una motivazione certamente idonea a soddisfare il cd. minimo costituzionale. La Corte pugliese, infatti, ha escluso la sussistenza di un vincolo pertinenziale, in primo luogo rilevando che nell’atto del 1877 era previsto il trasferimento ad [OSCURATO:PERSONA] di “quattro stanze a volta e a piano terra … poste a man dritta ed a borea del portone di entrata del palazzo” senza alcun riferimento a cantine o accessori (cfr. pag. 8); e, in secondo luogo, evidenziando che poiché in altro atto –segnatamente, in quello con cui, nel 1889, i Maglietta avevano ceduto ai Santo – Minerva altra porzione del medesimo palazzo–era stata indicata in modo espresso la cantina, la circostanza che di essa non si facesse menzione nel precedente atto del 1877 era indice della volontà di non includerla nella cessione. Inoltre, la Corte di seconda istanza ha escluso la prova dell’acquisto per usucapione, in difetto della dimostrazione del ventennio utile e comunque in presenza di un giudizio possessorio conclusosi nel 2007, all’esito del quale il Martella era stato reintegrato nel possesso proprio della cantina oggetto della controversia. Ed infine, il giudice di merito ha escluso la sussistenza del dedotto vincolo pertinenziale tra cantina e appartamento Aprile, in mancanza della prova della destinazione del bene conteso a servizio del predetto appartamento e di un possesso riferibile alla odierna ricorrente. Quanto infine agli elementi di fatto valorizzati dalla ricorrente nella terza censura, la Corte di Appello ne ha –giustamente– escluso la rilevanza, in assenza da un lato di prova scritta della proprietà della cantina in capo alla Aprile, e dall’altro della dimostrazione dell’esistenza di un rapporto pertinenziale tra detto bene e l’appartamento Aprile”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre argomenti ulteriori rispetto ai motivi del ricorso, dei quali essa è meramente riproduttiva. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par