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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19756/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata in data 22/04/2021.1a Corte di appello di Torino, confermava la sentenza emessa in data 21/08/2020 dal Tribunale di Torino, con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (per illecita detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana) e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando motivo con cui deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità della censura proposta. 2.La censura proposta ha ad oggetto deduzioni del tutto generiche, in quanto prive di specifico confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (cfr pag 2, ove si conferma la congruità della pena irrogata dal primo giudice richiamando le modalità della condotta ed i precedenti penali dell'imputato), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte cir-jtone I GastqA Andreazza [OSCURATO:PERSONA] 1 9 MAC;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata in data 22/04/2021.1a Corte di appello di Torino, confermava la sentenza emessa in data 21/08/2020 dal Tribunale di Torino, con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (per illecita detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana) e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando motivo con cui deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità della censura proposta. 2.La censura proposta ha ad oggetto deduzioni del tutto generiche, in quanto prive di specifico confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (cfr pag 2, ove si conferma la congruità della pena irrogata dal primo giudice richiamando le modalità della condotta ed i precedenti penali dell'imputato), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte cir-jtone I GastqA Andreazza [OSCURATO:PERSONA] 1 9 MAC;
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