Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03100/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2013 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 4 marzo 2013, trasmessa a questa Corte di cassazione il 4 novembre 2021, la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia del 18 maggio 2007 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 646 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con unico motivo, l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia di appello posto che i fatti dovevano ritenersi consumati alla data del 12 agosto 2005 nella quale era stata notificata la risoluzione del contratto di locazione e chiesta la restituzione del bene. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione il reato di appropriazione indebita di un bene in "leasing" è integrato dalla mera interversione del possesso, che si manifesta quando l'autore si comporta "uti dominus" non restituendolo senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l'elemento soggettivo del reato, e non da A, quando il contratto deve intendersi risolto a.causa dell'inadempimento nel pagamento dei canoni (Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Rv. 267114 - 01).

L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta proprio affermare la fondatezza del motivo poiché, avendo l'imputato ricevuto la risoluzione del contratto e la richiesta della restituzione del bene il 12 agosto 2005, è da tale data che deve ritenersi consumato il fatto di appropriazione indebita; con la conseguenza che il termine prorogato di anni 7 e mesi 6 decorreva il 12 febbraio 2013 e quindi antecedentemente la pronuncia di appello.

In ogni caso va rilevato che la non manifesta infondatezza del motivo avrebbe comunque determinato la prosecuzione del rapporto processuale nella fase del giudizio di legittimità con uguale maturazione della prescrizione.

Alla luce delle predette considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Roma, 23 novembre 2022 CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].

IL PF1ESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] L)[OSCURATO:PERSONA] CANCELLEfnet SEC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2013 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 4 marzo 2013, trasmessa a questa Corte di cassazione il 4 novembre 2021, la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia del 18 maggio 2007 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 646 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con unico motivo, l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia di appello posto che i fatti dovevano ritenersi consumati alla data del 12 agosto 2005 nella quale era stata notificata la risoluzione del contratto di locazione e chiesta la restituzione del bene. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione il reato di appropriazione indebita di un bene in "leasing" è integrato dalla mera interversione del possesso, che si manifesta quando l'autore si comporta "uti dominus" non restituendolo senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l'elemento soggettivo del reato, e non da A, quando il contratto deve intendersi risolto a.causa dell'inadempimento nel pagamento dei canoni (Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Rv. 267114 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta proprio affermare la fondatezza del motivo poiché, avendo l'imputato ricevuto la risoluzione del contratto e la richiesta della restituzione del bene il 12 agosto 2005, è da tale data che deve ritenersi consumato il fatto di appropriazione indebita; con la conseguenza che il termine prorogato di anni 7 e mesi 6 decorreva il 12 febbraio 2013 e quindi antecedentemente la pronuncia di appello. In ogni caso va rilevato che la non manifesta infondatezza del motivo avrebbe comunque determinato la prosecuzione del rapporto processuale nella fase del giudizio di legittimità con uguale maturazione della prescrizione. Alla luce delle predette considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 23 novembre 2022 CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. IL PF1ESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] L)[OSCURATO:PERSONA] CANCELLEfnet SEC
Sentenza Cassazione n. 03100/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris