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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25433/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1366-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - f contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2748/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza n. 2748/03/2020 della CTR per la Campania che ha rigettato l'appello da costei proposto, ritendendo che l'Ufficio non fosse decaduto dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 trattandosi di violazioni che comportavano obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del c.p.p.

Resiste con controricorso l'Avvocatura generale dello Stato.

Il ricorso è affidato a due motivi.

CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 43, co. 3, d.P.R. n. 600/1973 per intervenuta decadenza dal diritto di accertare l'annualità 2008 ai fini Ires e violazione art. 57, co. 3, d.P.R. n. 633/1972 ai fini IVA.

Affama parte ricorrente che non opera il c.d. raddoppio dei termini non essendo stata prodotta in giudizio la prova che la denuncia all'A.G. — vi sarebbe per vero una mera annotazione di P.G. — era stata presentata prima della scadenza del termine, tanto più nel caso di specie in cui l'avviso era stato notificato in data 04/08/2016 quando non operava più il regime transitorio di cui al d.lgs. n. 128/2015.

Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare, sulla scorta dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, che «il raddoppio deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di Ric. 2021 n. 01366 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- denuncia penale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., indipendentemente dalla presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, risultando dunque irrilevante che l'azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass., sez. 5, 9/08/2016, n. 16728)» (cfr. Cass., V, n. 15214/2021).

Nella fattispecie in esame il contribuente non ha contestato la sussistenza di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., avendo concentrato le proprie doglianze sulla mancata produzione in giudizio della denuncia all'A.G. in data antecedente allo spirare del termine ordinario, invece ritenuta irrilevante dalla Corte costituzionale e da questo Giudice di legittimità.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per difetto di motivazione per carenza di vaglio critico e violazione degli art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 97 Cost. per non essersi la CTR avveduta della nullità dell'atto impositivo, con cui l'Ufficio aveva acriticamente recepito le risultanze del p.v.c., peraltro non allegato.

La questione è giù stata esaminata da questa Corte, ove ha ritenuto che "In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio". (cfr. Cass. v, n. 32957/2018).

In ogni caso la CTR, con congrua, logica e articolata Ric. 2021 n. 01366 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -3- motivazione, come tale incensurabile in questa sede, ha disatteso le doglianze del ricorrente dando atto delle molteplici circostanze atte indicate a supporto del quadro indiziario, che deponeva a favore del carattere fittizio dell'attività, dedicandovi ben sette pagine dalla sentenza gravata.

Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1366-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - f contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2748/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza n. 2748/03/2020 della CTR per la Campania che ha rigettato l'appello da costei proposto, ritendendo che l'Ufficio non fosse decaduto dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 trattandosi di violazioni che comportavano obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del c.p.p. Resiste con controricorso l'Avvocatura generale dello Stato. Il ricorso è affidato a due motivi. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 43, co. 3, d.P.R. n. 600/1973 per intervenuta decadenza dal diritto di accertare l'annualità 2008 ai fini Ires e violazione art. 57, co. 3, d.P.R. n. 633/1972 ai fini IVA. Affama parte ricorrente che non opera il c.d. raddoppio dei termini non essendo stata prodotta in giudizio la prova che la denuncia all'A.G. — vi sarebbe per vero una mera annotazione di P.G. — era stata presentata prima della scadenza del termine, tanto più nel caso di specie in cui l'avviso era stato notificato in data 04/08/2016 quando non operava più il regime transitorio di cui al d.lgs. n. 128/2015. Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare, sulla scorta dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, che «il raddoppio deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di Ric. 2021 n. 01366 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- denuncia penale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., indipendentemente dalla presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, risultando dunque irrilevante che l'azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass., sez. 5, 9/08/2016, n. 16728)» (cfr. Cass., V, n. 15214/2021). Nella fattispecie in esame il contribuente non ha contestato la sussistenza di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., avendo concentrato le proprie doglianze sulla mancata produzione in giudizio della denuncia all'A.G. in data antecedente allo spirare del termine ordinario, invece ritenuta irrilevante dalla Corte costituzionale e da questo Giudice di legittimità. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per difetto di motivazione per carenza di vaglio critico e violazione degli art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 97 Cost. per non essersi la CTR avveduta della nullità dell'atto impositivo, con cui l'Ufficio aveva acriticamente recepito le risultanze del p.v.c., peraltro non allegato. La questione è giù stata esaminata da questa Corte, ove ha ritenuto che "In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio". (cfr. Cass. v, n. 32957/2018). In ogni caso la CTR, con congrua, logica e articolata Ric. 2021 n. 01366 sez. MT - ud. 25-05-2022 -3- motivazione, come tale incensurabile in questa sede, ha disatteso le doglianze del ricorrente dando atto delle molteplici circostanze atte indicate a supporto del quadro indiziario, che deponeva a favore del carattere fittizio dell'attività, dedicandovi ben sette pagine dalla sentenza gravata. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -
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