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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24309/2026

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gliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Padova che ha prosciolto l'imputato dal reato di possesso di segni distintivi contraffatti per la particolare tenuità del fatto; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla ritenuta affermazione di responsabilità - è inammissibile in quanto volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori a fronte dell'attenta analisi fornita dal giudice di prime cure, sì da far ritenere certamente integrato il reato in contestazione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove - è parimenti inammissibile, richiedendo una rivalutazione delle fonti probatorie non ammessa in sede di legittimità, omettendo di individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali, a fronte di una congrua motivazione offerta in primo grado; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MCANCELLERIA N di zissio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Padova che ha prosciolto l'imputato dal reato di possesso di segni distintivi contraffatti per la particolare tenuità del fatto; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla ritenuta affermazione di responsabilità - è inammissibile in quanto volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori a fronte dell'attenta analisi fornita dal giudice di prime cure, sì da far ritenere certamente integrato il reato in contestazione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove - è parimenti inammissibile, richiedendo una rivalutazione delle fonti probatorie non ammessa in sede di legittimità, omettendo di individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali, a fronte di una congrua motivazione offerta in primo grado; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MCANCELLERIA N di zissio
Sentenza Cassazione n. 24309/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris