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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17259/2025

Testo disponibile della fonte

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vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto.

Secondo la difesa, la sentenza impugnata ha ottemperato solo apparentemente all’obbligo di motivazione, considerato che ha omesso di affrontare le osservazioni in ordine alla erronea qualificazione giuridica dei fatti, e conseguente derubricazione nel reato di lesioni.

La Corte avrebbe operato un generico rinvio per relationem alla sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale, in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte che ammette tale forma di motivazione, purché il giudice del gravame dia conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione.

Si ritiene sussistente, di conseguenza, un’ipotesi di mancanza di motivazione della sentenza, con particolare riferimento ai motivi di appello della difesa inerenti alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, i quali sarebbero stati esclusivamente riassunti, senza essere direttamente risolti.

La difesa ricorda come la parte del corpo attinta dal colpo di arma da fuoco sia una zona non vitale e come il Valda abbia agito con la volontà di ledere e non di uccidere, ritenendo tale ultima considerazione provata dal fatto che l’odierno ricorrente ha esploso un solo colpo e non si è accanito contro la vittima quando questi si trovava ferito, caduto al suolo.

Con il secondo motivo di ricorso, la difesa contesta l’applicazione dell’aggravante della premeditazione, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. .

Nel caso di specie mancherebbero gli elementi quali il pregresso studio delle occasioni e delle opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive.

Inoltre, premesso che, ai fini dell’applicabilità dell’aggravante in oggetto, si richiede che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra il concepimento del delitto e la sua attuazione, la 3 F i r m a t o D a : G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : R A F F A E L L O M A G I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 e 1 c a 0 5 2 6 7 6 5 b d 4 difesa ritiene che il tempo intercorso, nel caso di specie, non sia sufficiente a configurare simile circostanza.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio del Valda, considerato che il giudice del gravame non avrebbe adeguatamente adempiuto all’onere di svolgere un ulteriore esame di merito sulla congruità della concreta commisurazione della pena inflitta, non avendo dato giusta attenzione alle propalazioni difensive contenute nell’atto di impugnazione.

Ad opinione della difesa, la parte motiva della sentenza impugnata è scarna, caratterizzata da formule standard e prive di riferimenti specifici, e non ha dato giusto peso alla giovanissima età dell’imputato ed al suo positivo comportamento processuale, estrinsecatosi sia nell’ammissione degli addebiti che nella scelta di definire il procedimento secondo le forme del rito abbreviato. 3.2 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro motivi.

Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta che il giudice del gravame non ha realmente fornito risposta alla doglianza in tema di qualificazione giuridica del fatto.

La deduzione è di omessa motivazione.

Con particolare riferimento alla richiesta di riqualificazione giuridica del fatto, da tentato omicidio a lesioni, la Corte avrebbe fatto un integrale rimando a quanto già espresso nella condanna di primo grado.

Secondo la difesa non sarebbe stata adeguatamente provata né l’idoneità dell’azione a cagionare la morte, né l’elemento psicologico del dolo omicidiario.

Si ricorda che il Valda ha sparato un solo colpo, il quale ha attinto una zona non vitale, e che lo stesso non ha raggiunto la persona ferita, che stava inerme riversa a terra, né ha esploso altri colpi nella sua direzione, pur potendolo fare con estrema facilità.

Sarebbe rimasta circostanza indimostrata sia l’iniziale inceppamento dell’arma, sia la presenza della sicura alla stessa.

Il ricorso si concentra, in seguito, sull’analisi dei presupposti costitutivi del delitto di tentato omicidio, sia con riferimento all’elemento oggettivo che a quello psicologico.

La difesa, con riferimento al dettaglio della sicura alla pistola, afferma che la persona offesa non può certamente ritenersi un esperto di armi, né si può fare affidamento a quanto dallo stesso percepito, vista la concitazione del momento ed alle sensazioni certamente alterate della vittima.

Di contro, puntare l’arma verso un soggetto e non fare fuoco dimostrerebbe l’intento dell’aggressore di spaventare la vittima, non di ucciderla.

Inoltre, si legge dell’atto difensivo, da nessuna intercettazione sarebbe emerso l’intento omicidiario degli odierni ricorrenti, come neanche sarebbe stato dimostrato un rammarico successivo per non aver portato a termine l’azione omicidiaria.

La difesa, infine, riporta l’orientamento giurisprudenziale che esclude la configurabilità del tentativo qualora il soggetto attivo abbia agito con dolo eventuale.

Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione.

Anche su tale aspetto, la difesa ritiene che i giudici del gravame abbiano omesso di motivare in modo adeguato, ritenendo, sic et simpliciter, sussistente l’aggravante della premeditazione, sia con riferimento alla sussistenza del tempo apprezzabile, sia per le modalità dell’azione che porterebbero ad escludere un’azione improvvisa.

Di contro, evidenzia la difesa, l’intenzione di ferire la persona offesa sarebbe sorta la stessa sera dell’agguato, senza soluzione di continuità, a poche ore dal fatto.

Più che una premeditazione, si legge nell’atto di ricorso, sarebbe presente una preordinazione, consistente nell’apprestamento dei mezzi minimi necessari per l’esecuzione del delitto, da sola non sufficiente a giustificare l’applicazione della succitata aggravante. 4 F i r m a t o D a : G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : R A F F A E L L O M A G I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 e 1 c a 0 5 2 6 7 6 5 b d 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, la sentenza impugnata ha ottemperato solo apparentemente all’obbligo di motivazione, considerato che ha omesso di affrontare le osservazioni in ordine alla erronea qualificazione giuridica dei fatti, e conseguente derubricazione nel reato di lesioni. La Corte avrebbe operato un generico rinvio per relationem alla sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale, in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte che ammette tale forma di motivazione, purché il giudice del gravame dia conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione. Si ritiene sussistente, di conseguenza, un’ipotesi di mancanza di motivazione della sentenza, con particolare riferimento ai motivi di appello della difesa inerenti alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, i quali sarebbero stati esclusivamente riassunti, senza essere direttamente risolti. La difesa ricorda come la parte del corpo attinta dal colpo di arma da fuoco sia una zona non vitale e come il Valda abbia agito con la volontà di ledere e non di uccidere, ritenendo tale ultima considerazione provata dal fatto che l’odierno ricorrente ha esploso un solo colpo e non si è accanito contro la vittima quando questi si trovava ferito, caduto al suolo. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa contesta l’applicazione dell’aggravante della premeditazione, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. . Nel caso di specie mancherebbero gli elementi quali il pregresso studio delle occasioni e delle opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive. Inoltre, premesso che, ai fini dell’applicabilità dell’aggravante in oggetto, si richiede che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra il concepimento del delitto e la sua attuazione, la 3 F i r m a t o D a : G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : R A F F A E L L O M A G I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 e 1 c a 0 5 2 6 7 6 5 b d 4 difesa ritiene che il tempo intercorso, nel caso di specie, non sia sufficiente a configurare simile circostanza. Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio del Valda, considerato che il giudice del gravame non avrebbe adeguatamente adempiuto all’onere di svolgere un ulteriore esame di merito sulla congruità della concreta commisurazione della pena inflitta, non avendo dato giusta attenzione alle propalazioni difensive contenute nell’atto di impugnazione. Ad opinione della difesa, la parte motiva della sentenza impugnata è scarna, caratterizzata da formule standard e prive di riferimenti specifici, e non ha dato giusto peso alla giovanissima età dell’imputato ed al suo positivo comportamento processuale, estrinsecatosi sia nell’ammissione degli addebiti che nella scelta di definire il procedimento secondo le forme del rito abbreviato. 3.2 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro motivi. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta che il giudice del gravame non ha realmente fornito risposta alla doglianza in tema di qualificazione giuridica del fatto. La deduzione è di omessa motivazione. Con particolare riferimento alla richiesta di riqualificazione giuridica del fatto, da tentato omicidio a lesioni, la Corte avrebbe fatto un integrale rimando a quanto già espresso nella condanna di primo grado. Secondo la difesa non sarebbe stata adeguatamente provata né l’idoneità dell’azione a cagionare la morte, né l’elemento psicologico del dolo omicidiario. Si ricorda che il Valda ha sparato un solo colpo, il quale ha attinto una zona non vitale, e che lo stesso non ha raggiunto la persona ferita, che stava inerme riversa a terra, né ha esploso altri colpi nella sua direzione, pur potendolo fare con estrema facilità. Sarebbe rimasta circostanza indimostrata sia l’iniziale inceppamento dell’arma, sia la presenza della sicura alla stessa. Il ricorso si concentra, in seguito, sull’analisi dei presupposti costitutivi del delitto di tentato omicidio, sia con riferimento all’elemento oggettivo che a quello psicologico. La difesa, con riferimento al dettaglio della sicura alla pistola, afferma che la persona offesa non può certamente ritenersi un esperto di armi, né si può fare affidamento a quanto dallo stesso percepito, vista la concitazione del momento ed alle sensazioni certamente alterate della vittima. Di contro, puntare l’arma verso un soggetto e non fare fuoco dimostrerebbe l’intento dell’aggressore di spaventare la vittima, non di ucciderla. Inoltre, si legge dell’atto difensivo, da nessuna intercettazione sarebbe emerso l’intento omicidiario degli odierni ricorrenti, come neanche sarebbe stato dimostrato un rammarico successivo per non aver portato a termine l’azione omicidiaria. La difesa, infine, riporta l’orientamento giurisprudenziale che esclude la configurabilità del tentativo qualora il soggetto attivo abbia agito con dolo eventuale. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione. Anche su tale aspetto, la difesa ritiene che i giudici del gravame abbiano omesso di motivare in modo adeguato, ritenendo, sic et simpliciter, sussistente l’aggravante della premeditazione, sia con riferimento alla sussistenza del tempo apprezzabile, sia per le modalità dell’azione che porterebbero ad escludere un’azione improvvisa. Di contro, evidenzia la difesa, l’intenzione di ferire la persona offesa sarebbe sorta la stessa sera dell’agguato, senza soluzione di continuità, a poche ore dal fatto. Più che una premeditazione, si legge nell’atto di ricorso, sarebbe presente una preordinazione, consistente nell’apprestamento dei mezzi minimi necessari per l’esecuzione del delitto, da sola non sufficiente a giustificare l’applicazione della succitata aggravante. 4 F i r m a t o D a : G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : R A F F A E L L O M A G I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 e 1 c a 0 5 2 6 7 6 5 b d 4
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