CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 12190/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ì avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la successiva memoria riepilogativa trasmessa in data 27 gennaio 2026, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., in ordine alla sussistenza degli artifici e i raggiri e dell'induzione in errore, è manifestamente infondato e non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto pienamente integrati gli elementi costitutivi del reato in questione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove sono stati attentamente valutati tutti gli elementi di prova offerti alla giurisdizione, avendo la Corte riconosciuto efficacia euristica assorbente e decisamente prevalente alle molte e cronologicamente diffuse immagini che ritraevano l'imputato mentre lavorava deambulando, caricando e scaricando merce al mercato, senza mostrare alcuna esitazione); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura vizio di motivazione in ordine al profitto del reato, costituito dalla somma di euro 54.769,16, oggetto di confisca ai sensi dell'art. 640-quater cod. pen. è manifestamente infondato; che la Corte di appello d Napoli ha evidenziato che la dazione del denaro da parte dell'INPS all'imputato (tanto per l'invalidità, quanto per l'indFnità di accompagnamento è avvenuta in conseguenza dell'inganno in cui è stata tratto l'ente erogatore a causa dei raggiri posti in essere dal ricorrente (cfr. pag. 3); considerato che il terzo motivo di ricorso, che denuncia il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle risultanze delle indagini della polizia giudiziaria e degli accertamenti medico-legali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (doppia conforme); che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 3 della sentenza impugnata, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato, in quanto dalle riprese video allegate dall'INPS si vede l'imputato camminare e svolgere attività lavorativa (anche carico e scarico merce al mercato) regolarmente; del resto, il sapere scientifico portato dalle consulenze medico legali è, come ritenuto nella duplice conformità dei giudizi di merito, fortemente influenzatodalle dichiarazioni e dalla rappresentazione scenica della realtà offerta dal paziente, istante nel procedimento previdenziale; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M