CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 24740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10340-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Pesaro, via delle Galligarie 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende con procura in calce al ricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento alla p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ; - ricorrente — avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PESARO, depositato il 17/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] Z O. [OSCURATO:PERSONA] Il giudice tutelare del Tribunale di Pesaro ha dichiarato, in data 17.3.2021, inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato chiesto di disapplicare i provvedimenti emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla prevenzione della diffusione del covid19, perché relativa a materia non rientrante nella competenza del giudice adito. Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c.„ chiedendo, a norma dell'art. 384 c.p.c., che la Corte di Cassazione a sezioni civili, enunci principio di diritto, decidendo la causa nel merito, dichiarando l'illegittimità dei D.P.C.M. per violazione degli artt. 13, 16 e 32, ,Cost., con conseguente disapplicazione degli stessi. Al riguardo, il ricorrente si duole che i vari D.P.C.1v1. abbiano leso la libertà e la dignità dei cittadini per la cui tutela sarebbe stato competente il giudice tutelare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, anzitutto, perché non risulta notificato, non contenendo peraltro l'indicazione né espressa né indiretta della parte contro la quale è proposto. Il ricorso è altresì inammissibile in quanto deduce una competenza del giudice tutelare insussistente nella lattispecie, atteso che la doglianza espressa dall'istante, del tutto generica, non rientra nelle attribuzioni assegnate dalla legge al giudice ordinario e specificamente a quello tutelare. Al riguardo, è erroneo il riferimento all'art. 384 c.p.c. che riguarda fattispecie distinta dal regolamento di competenza. Nulla per le spese. Ric. 2021 n. 10340 sez. MI. - ud. 10-03-2022 -2- P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del