CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, che insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede la liquidazione dell'onor2ric, come da nota spese. [OSCURATO:PERSONA] " 1. Con l'impugnata sentenza, giudicando in sede di rinvio disposto cla4.4rte, sez. 4, n. 58376 del 27 novembre 2018, la Corte di Appello di Lecce in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Lecce e appella:a dall'imputato, ILorte ai auuello di esclusa la recidiva, ridetermin,wa in quattro anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 12.261,77 di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 73, cornmi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui cleciL ce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Assume il ricorrente che la Corte Ji merito, pur escludendo la recidiva, ha inflitto la medesima pena base i -rpgai a dal Tribunale, senza tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. IO del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, IPA. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui in cui prevede la pena min n -a ecittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni; per contrc, per effetto della nuova e più favorevole cornice edittale, la Corte d'appello E, \n "ebbe dovuto rideterminare in melius la pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito indicati. 2. Va premesso che questa Corte aveva annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 27 settembre 2017 limitatamente al puni:c concernente la recidiva, con rinvio per nuovo esame. Giudicando in sede di rinvio, la Corte d'appello di Lecce, con :a ser tenza impugnata, ha escluso la recidiva, eliminando il relativo aumento ci pena, nel resto confermando le determinazioni assunte dal Tribunale il sece di commisurazione della pena, così determinata: "pena base (nella riisura determinata dal primo giudice), anni otto di reclusione e 25.822 di m ridot:a per le già concesse attenuanti generiche ad anni cinque e mesi quat:ro di reclusione e 17.214,67 euro di multa, aumentaeper la continuazione interna ad anni sei e mesi quattro di reclusione e 18.392,66 euro di mul -ca ( ascia:c invariato l'aumento per la continuazione nella misura determinata Jal primo giudice), ridotta per il rito ad anni quattro, mesi due e giorni venti di reclus Dne e 12.261,77 euro di multa" (p. 3). 3. Dopo la sentenza della Corte di cassazione è intervenuta la prcini...n:ia n. 40 della Corte costituzionale del gennaio-8 marzo 2019, la quale ha dichlaral:c l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309, "nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione: nella misura di otto anni anziché di sei anni". Orbene, sebbene il giudizio di rinvio fosse circoscritto al punto della recidiva, la Corte d'appello, nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, a\--ebbe dovuto tener conto della sopravvenuta illegalità della cornice edittale cprnr -iinata per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Se è vero, infatti, che la sopravvenuta illegalità della pena travolge addirittura il giudicato (per tutti, Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, dep. 15/09/2015, Marcon, Rv. 264858), a fortiori essa può essere -i eval:a d'ufficio dal giudice del rinvio, ove ciò sia conseguenza di 11.12] modificativa della fattispecie incriminatrice, quale, appunto, la declarate -la di incostituzionalità della cornice edittale, sopravvenuta alla sentenza della Corte di cassazione, che ha disposto l'annullamento con rinvio. 4. Come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella si :nilare vicenda relativa agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (che, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vi:ies ber d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. con modificazioni in I. 21 febbrab 2(106 1. 49, aveva ripristinato, dal punto di visto sanzionatorio, la distinzione tra c -oghe leggere" e "droghe pensanti"), "deve escludersi che per lo stesso fatto, inquadrato nei nuovi limiti edittali scaturiti dalla dichiarazione di incostituzionalità, il giudice possa operare la rideterminazione partendo dalla stessa pena-base individuata in origine, troppo distanti essendo gli orzwrit; delle comminatorie edittali previste dall'alt 73 cit. prima e dopo la sent 32/14 C Cost, non potendosi considerare di massima gravità lo stesso fatto, per il quale, in precedenza, era stata applicata la pena-base minima, se non a co:;to di realizzare una vera e propria elusione della modifica della pena i legali:, che verrebbe di fatto confermata. La sensibile differenza delle cornici ediItali iripone risposte sanzionatorie differenti ed individualizzate" (Sez. U, n. 3710 7 del 26/02/2015 - dep. 15/09/2015, Marcon, Rv. 26485701, in motivazione:. In una successiva decisione, le Sezioni Unite hanno affermato che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di cominsurizione che si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali dell'E -t. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sei tenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia con presa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo ar:icolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 - dep. 28/07/2015, kizouli, Rv. 264205). 5. Ciò posto, è ben vero che, come affermato da questa Corte di legitt:mità, in tema di stupefacenti, la Corte d'appello che, in un momento SUCEESSik,o alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costi:uzicrale n. 40 del 2019, si pronunci su una pena irrogata in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base della corrice eilttale precedente alla sentenza, non è tenuto a diminuire automaticamente detta Jena, potendo anche confermarne la misura alla luce dei parametri di cui all'ari:. 133 cod. pen. rivalutati in relazione ai nuovi e più favorevoli limiti edittali (.5:z. .3, Sentenza n. 15233 del 23/01/2020, dep. 15/05/2020, Cassano, Rv. 27878(i). Nel caso di specie, tuttavia, come emerge dalla motivazione, la Ccrte di appello non si è affatto misurata con gli effetti dell'indicata sentenza della Cone costituzionale n. 40 del 2019, né ha conseguentemente motivato in crdir e alla determinazione della pena-base, essendosi limitata a confermare quella inflitl:a dal Tribunale, vale a dire il minimo edittale comminato dalla prev disposizione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 6. Nel caso di specie, non appare tuttavia necessario Drocedere all'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla deten-niivizione della pena detentiva, con rinvio, sul punto, alla Corte d'appello. Ciò in forza al principio, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di stupefacenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2019, la Corte di cassazione può rideterminare, così annullando senza riT,io la sentenza ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., la periz , base irrogata nella nuova legittima misura minima in luogo di quella minima di anni otto già individuata dal giudice di merito e disporre l'aumento per la continuazione nella medesima misura sempre già stabilita dallo stesso giudice in relazione alla detenzione delle droghe leggere, non oggetto della declarat.:;ria di incostituzionalità (Sez. 3, n. 13097 del 09/01/2020, dep. 28/04/2(20, F alma, Rv. 279231).7. In applicazione del principio poc'anzi richiamato, questa Carte ritiene perciò di rideterminare la pena base, con riferimento alla reclusione, nella nisura pari al minimo edittale, mantenendo ferme le ulteriori valutazioni cor -ipiu.N. dalla Corte di merito e non interessate dalla pronuncia della Corte costituzionale. La pena detentiva può perciò essere così rideterminata: pena base anìi sei, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a quattro anni, aument3ta per la continuazione a cinque anni, ridotta per il rito a tre anni e quattro mesi. 8. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata sei- za rinvio limitatamente alla pena detentiva, complessivamente rideterminata in tre .nni e quattro mesi di reclusione; rimane ferma, ovviamente, la pena pecuniarie', non interessata dalla declaratoria di incostituzionalità. 9. Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione dell'onorario pres:ntata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione al presente giudizio di cassazia .le, si osserva che su detta richiesta, ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 1 .5 del 2002, "procede il giudice (...) che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato". P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva, che ridetermina in anni tre