CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05551/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.28170/2015R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica -circolo nautico [OSCURATO:PERSONA]- in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , presso cui chiede vengano fatte le comunicazioni; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliata ope legisin Roma alla via dei Portoghesi n.12; -controricorrente- avverso la sentenza n.439/2/15 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata in data 4 maggio 2015e non notificata. tributi r.g. n.28170/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica - circolo nautico [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’ufficio in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per Iresdell’anno 2010, con cui era stato considerato “affitto di azienda” il rapporto intercorrente tra l’associazione e la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di bar ristorante nei locali della contribuente, con la quantificazione di un reddito di euro 14.918,00 , sottoposto a tassazione. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver rilevato che la motivazione dell’avviso di accertamento aveva immediatamente posto la contribuente in grado di conoscere la contestazione sulla natura del rapporto (non un “comodato gratuito”, che sarebbe stato antieconomico, bensì un affitto di azienda, come tale produttivo di reddito), riteneva erroneo l’assunto della sentenza di primo grado che fosse pienamente probante in favore della contribuente l’avvenuta registrazionedell’atto di comodato gratuito. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 37 bis e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, dell’art.7 l. 27 luglio 2000, n.212, dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n.241, violazione dei r.g. n.28170/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] principi di lealtà e correttezza e del diritto di difesa, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. 1.2. Con il secondomotivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., consistente nella contestazione della presunta antieconomicità del comodato gratuito, a fronte delle condizioni contrattuali che specificamente prevedevano oneri a carico della ditta di ristorazione in favore dell’associazione e degli associati. 2.1.I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati. Preliminarmente, deve rilevarsi che, al fine di qualificare come comodato o locazione o affitto un rapporto, rilevano la gratuità o onerosità dello stesso, che devono valutarsi avuto riguardo alla funzione economico -sociale (Cass. n. 12216/2003, Rv. 566029 - 01). Nell'ipotesi in cui sia contestata la qualificazione attribuita dalgiudice di merito al rapporto intercorso tra le parti, le relative censure debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. (Sez. 5, Sentenza n. 13587 del 04/06/2010, Rv.613335 - 01). Nella specie, il ricorso non presenta alcuna censura sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito idonea prova dell’esistenza effettiva di un contratto di comodato gratuito, attesa l' antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, che giustificava l'accertamento, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente, senza che assumesserilievo il mero dato formale della stipula e registrazione di un secondo contratto di comodato per l’anno 2010, avvenuta solo in epoca successiva alla verifica. r.g. n.28170/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] costantemente affermato da questa Corte, anche in recenti pronunce, nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'antieconomicitàdi un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. n. 21128/2021). E’ stato anche detto che l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicitàdel comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed icorrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass.n.35713/2022; conf. n.24578/2022). Si è ulteriormente precisato che in tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento su base presuntiva, ed il giudice di merito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicitàdel comportamento del contribuente r.g. n.28170/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie (Cass. n. 22185/2020). Dunque, i precedentidi legittimità, pur ribadendo l’intangibilità del limite dellalibera scelta imprenditoriale, a condizione che essa non manifesti intenti elusivi o fraudolenti,riafferma spesso la legittima esperibilità della valutazione della sua antieconomicità da partedell’Agenzia e la sufficienza di un esito positivo di questa a fondare il ricorso allo strumentodell’accertamento induttivo (o analitico-induttivo) previsto dalla lett. d) del primo commadell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenzadi validi motivi per porre inessere un comportamento, altrimenti, palesemente antieconomico. Il che nonsi traduce in un sindacato sulle scelte imprenditoriali, ma consente di presumere l’esistenzadi proventi non dichiarati, correttamentedesunta dalla abnormità ed irragionevolezza del dato dichiarato, che, lasciando presupporre una attività gestionale antieconomica, induce,logicamente, a ritenere complessivamente inattendibile ladocumentazione gestionale. In talicasi, pertanto, è consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate edesumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - un maggior reddito di impresa (vedi Cass., sent. n. 18666/2016). Nella specie, sebbene n ell’avviso di accertamento non si faccia esplicito riferimento al concetto di antieconomicità, è evidente che esso è alla base della stessa ricostruzione fattuale dell’amministrazione finanziaria, che non ritiene verosimili le dichiarazioni della contribuente in ordine all’esistenza di un contratto di comodato, sia esso concluso solo oralmente o redatto in forma scritta e registrato. La C.t.r., nella specie, ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito idonea prova dell’esistenza effettiva di un contratto di comodato r.g. n.28170/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] gratuito, poiché era stata accertata l’esistenza di un primo contratto di comodato, regolarmente registrato, stipulato il 25/7/2005 con scadenza 31/7/2006, non prorogabile tacitamente, che non avrebbe potuto giustificare la prosecuzione del rapporto negli anni successivi. Secondo la C.t.r., in ogni caso, la mancata pattuizione di un canone di affitto per lo svolgimentodi un’attività commerciale di comprovata redditività, quale quella di ristorazione nei locali del circolo , poteva essere un parametro indiziario dell' antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, così da giustificare l'accertamento, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente, nel caso di specie non assolto, senza che potesse in tal senso assumere rilievo decisivo ilmero dato formale della stipula e registrazione di un contratto di comodato per l’anno 2010, avvenute solo in epoca successiva alla verifica. Pertanto, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto