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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 36972/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 0 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG e..14.4- cAl,(L,1/4.» dtsc/11:0"_.av),' Or—o-t, 4,-, n.' A...- (9,,%4 • [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Ancona con l'ordinanza in epigrafe rigettava l'istanza depositata dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza con sentenza emessa dal Tribunale di Fermo il 9.12.2019, divenuta irrevocabile il 27.12.2019 - volta ad ottenere la restituzione in termini per la celebrazione del processo di primo grado ovvero, in subordine, per proporre impugnazione alla sentenza suddetta.

Secondo l'assunto difensivo, il Capriotti non aveva mai avuto conoscenza del procedimento a suo carico se non dopo la notifica della sentenza con motivazione contestuale, avvenuta il 6.2.2020 nella sua residenza anagrafica sita in [OSCURATO:PERSONA], via del Crocifisso n.13.

La notifica del decreto di citazione a giudizio, la cui relata indicava l'irreperibilità del destinatario era stata invece effettuata in Strada del Pincio n.82, ove non era stato mai eletto o dichiarato domicilio, cometérroneamente indicato nel verbale di identificazione redatto dai Carabinieri di Fermo il 18.2.2018.

Nell'ordinanza impugnata la Corte di merito rilevava che: in data 18.2.2018 il Capriotti aveva formalmente eletto domicilio presso la sua abitazione in [OSCURATO:PERSONA], via Strada del Pincio 82, come da verbale di identificazione e dichiarazione di elezione di domicilio ex artt.349 e 369 cod. proc. pen. e gli era stato nominato un difensore d'ufficio; nel verbale di elezione di domicilio (che veniva letto e confermato ma non sottoscritto dall'indagato che si rifiutava di apporre la propria firma in calce, ricevendone però una copia) si dava atto che, nella qualità di persona sottoposta ad indagini, aveva l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza, le notificazioni sarebbero state effettuate mediante consegna al difensore; l'avviso ex art.415- bis cod. proc. pen. era stato regolarmente notificato presso il domicilio eletto e, risultando il destinatario trasferito, la notifica era avvenuta presso il difensore d'ufficio ex art.161, comma 4, cod. proc. pen.; le modalità di notifica del decreto di citazione a giudizio erano state le stesse; era dunque irrilevante che tale indirizzo non corrispondesse alla effettiva residenza del Capriotti, avendo egli piena conoscenza di quanto contenuto nel verbale di identificazione, e ben avrebbe potuto fare presente che solo pochi giorni prima, it/22.1.2018, aveva trasferito la residenza altrove e vi era dunque una discrasia tra l'indirizzo indicato sulla patente di guida e quello di effettiva residenza.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo, violazione degli artt.175, 420-bis e 162 cod. proc. pen. e vizio della motivazione.

Osserva che la notificazione avvenuta presso il difensore d'ufficio era illegittima in quanto non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; che la patente fin dal 2013 non era documento idoneo a certificare la residenza del suo possessore e che dal certificato anagrafico la residenza del Capriotti risultava essere in via del Crocifisso e non sulla Strada del Pincio, come verbalizzato dai Carabinieri.

3. Il Procuratore generale in sede chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, stante l'assoluta correttezza in diritto delle argomentazioni della Corte territoriale ed il contenuto meramente ripetitivo dell'odierno atto di impugnazione.

Come ben rimarcato nella impugnata ordinanza, con pertinenti richiami Akethry.~-1- giurisprudenziali, in presenza di una rituale éliZzieirra di domicilio, l'emergere ex actis di altro possibile luogo di residenza effettiva è del tutto privo di rilievo.

E', infatti, assolutamente dominante l'orientamento per il quale l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza dell'imputato (in tal senso, Sez.5, n.51613 del 11/10/2017, Pescatore, Rv.271627; Sez.7, ord.n.24515 del 23/01/2018, Pizzighello, Rv. 272824).

Nella specie, stante il contenuto inequivoco del verbale di identificazione stilato dai Carabinieri di Fermo, era onere dell'indagato comunicare il nuovo indirizzo di residenza ovvero indicarlo immediatamente come non corrispondente a quello risultante sulla patente di guida.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 0 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG e..14.4- cAl,(L,1/4.» dtsc/11:0"_.av),' Or—o-t, 4,-, n.' A...- (9,,%4 • [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona con l'ordinanza in epigrafe rigettava l'istanza depositata dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza con sentenza emessa dal Tribunale di Fermo il 9.12.2019, divenuta irrevocabile il 27.12.2019 - volta ad ottenere la restituzione in termini per la celebrazione del processo di primo grado ovvero, in subordine, per proporre impugnazione alla sentenza suddetta. Secondo l'assunto difensivo, il Capriotti non aveva mai avuto conoscenza del procedimento a suo carico se non dopo la notifica della sentenza con motivazione contestuale, avvenuta il 6.2.2020 nella sua residenza anagrafica sita in [OSCURATO:PERSONA], via del Crocifisso n.13. La notifica del decreto di citazione a giudizio, la cui relata indicava l'irreperibilità del destinatario era stata invece effettuata in Strada del Pincio n.82, ove non era stato mai eletto o dichiarato domicilio, cometérroneamente indicato nel verbale di identificazione redatto dai Carabinieri di Fermo il 18.2.2018. Nell'ordinanza impugnata la Corte di merito rilevava che: in data 18.2.2018 il Capriotti aveva formalmente eletto domicilio presso la sua abitazione in [OSCURATO:PERSONA], via Strada del Pincio 82, come da verbale di identificazione e dichiarazione di elezione di domicilio ex artt.349 e 369 cod. proc. pen. e gli era stato nominato un difensore d'ufficio; nel verbale di elezione di domicilio (che veniva letto e confermato ma non sottoscritto dall'indagato che si rifiutava di apporre la propria firma in calce, ricevendone però una copia) si dava atto che, nella qualità di persona sottoposta ad indagini, aveva l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza, le notificazioni sarebbero state effettuate mediante consegna al difensore; l'avviso ex art.415- bis cod. proc. pen. era stato regolarmente notificato presso il domicilio eletto e, risultando il destinatario trasferito, la notifica era avvenuta presso il difensore d'ufficio ex art.161, comma 4, cod. proc. pen.; le modalità di notifica del decreto di citazione a giudizio erano state le stesse; era dunque irrilevante che tale indirizzo non corrispondesse alla effettiva residenza del Capriotti, avendo egli piena conoscenza di quanto contenuto nel verbale di identificazione, e ben avrebbe potuto fare presente che solo pochi giorni prima, it/22.1.2018, aveva trasferito la residenza altrove e vi era dunque una discrasia tra l'indirizzo indicato sulla patente di guida e quello di effettiva residenza. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo, violazione degli artt.175, 420-bis e 162 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Osserva che la notificazione avvenuta presso il difensore d'ufficio era illegittima in quanto non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; che la patente fin dal 2013 non era documento idoneo a certificare la residenza del suo possessore e che dal certificato anagrafico la residenza del Capriotti risultava essere in via del Crocifisso e non sulla Strada del Pincio, come verbalizzato dai Carabinieri. 3. Il Procuratore generale in sede chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, stante l'assoluta correttezza in diritto delle argomentazioni della Corte territoriale ed il contenuto meramente ripetitivo dell'odierno atto di impugnazione. Come ben rimarcato nella impugnata ordinanza, con pertinenti richiami Akethry.~-1- giurisprudenziali, in presenza di una rituale éliZzieirra di domicilio, l'emergere ex actis di altro possibile luogo di residenza effettiva è del tutto privo di rilievo. E', infatti, assolutamente dominante l'orientamento per il quale l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza dell'imputato (in tal senso, Sez.5, n.51613 del 11/10/2017, Pescatore, Rv.271627; Sez.7, ord.n.24515 del 23/01/2018, Pizzighello, Rv. 272824). Nella specie, stante il contenuto inequivoco del verbale di identificazione stilato dai Carabinieri di Fermo, era onere dell'indagato comunicare il nuovo indirizzo di residenza ovvero indicarlo immediatamente come non corrispondente a quello risultante sulla patente di guida. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il
Decreto Cassazione n. 36972/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris