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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 23512/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30835-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’atto d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30835/2019 Cron.

Rep.

Ud. 03/05/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contr oricorrente - avverso la sentenza n. 796/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/06/2019 R.G.N. 1387/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano, nella contumacia dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], attore in primo grado, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 83/2017, impugnata dalla convenuta Società agricola Pianetti f.lli Francesco e Paola s.s., rigettava la domanda del Garotta di pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, confermava le restanti statuizioni di merito, e condannava l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale accoglieva l’appello della società convenuta con il quale essa censurava la sentenza di primo grado per avere il Tribunale accolto la domanda del lavoratore relativa al lavoro straordinario sulla base di copia dei prospetti dell’orologio marcatempo, senza avvedersi che tale documentazione, peraltro contestata e disconosciuta dalla datrice di lavoro, era stata formata dallo stesso dipendente; e, stante la contumacia in appello del Garotta, sul quale incombeva l’onere probatorio dello svolgimento del lavoro straordinario, riteneva precluso ogni ulteriore approfondimento istruttorio, in assenza di una specifica riproposizione delle originarie istanze probatorie non ammesse dal primo Giudice.

3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.4.

Ha resistito l’intimata con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il Garottadenuncia l’illegittimità della sentenza impugnata per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. relativamente agli artt. 435, 330 e 170 c.p.c. e 24 Cost.

Deduce che il ricorso in appello della controparte risultava notificato a mezzo pec in data 22.11.2017 all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale: non era il difensore in primo grado del Garotta, in quanto i suoi legali regolarmente costituiti erano l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA]; non era il domiciliatario; non aveva alcun potere ed alcun ius postulandi, e neppure condivideva gli spazi con il collega [OSCURATO:PERSONA] (titolare all’epoca della notificazione di diverso studio professionale).

Sosteneva, pertanto, che, stante l’inesistenza della notifica dell’atto di appello, poiché effettuata ad un soggetto privo di riferimenti con il Garotta, previa declaratoria dell’improcedibilità dell’appello, la sentenza gravata doveva essere cassata senza rinvio, ovvero con rinvio, anche ove necessario con enunciazione del principio di diritto ex art. 384 c.p.c.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata per nullità della stessa o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo che l’omissione della notificazione del ricorso in appello a difensore munito di procura, oltre a configurare l’ipotesi dell’inesistenza della notifica stessa, con conseguente corollario dell’improcedibilità dell’appello, comportava inconfutabilmente la nullità della sentenza, in quanto egli non aveva potuto spiegare le proprie difese legittimamente all’interno del secondo grado.

3. Con un terzo motivo deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giusta l’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

Sostiene essere erroneo l’assunto della Corte distrettuale, secondo il quale “il fatto costitutivo della pretesa economica azionata dal lavoratore dev’essere provata attraverso gli usuali mezzi istruttori … nella specie in presenza di documentazione compilata dallo stesso lavoratore, lo svolgimento di lavoro straordinario richiede di essere provato aliunde”, perché il giudice di primo grado aveva correttamente argomentato la sentenza oggetto di gravame.4.

Ritiene il Collegio che il primo ed il secondo motivo di ricorso, all’evidenza connessi, siano per quanto di ragione fondati.

5. Occorre, infatti, considerare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno insegnato che: “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”; e inoltre che: “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto.

Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadonosempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.” (così Cass. civ., sez. un., 20.7.2016, n. 14916).

Tali principi di diritto sono stati stabiliti con riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione, ma - come ben risulta dalla motivazione svolta dalle Sezioni Unite – essi riflettono un’interpretazione in termini generali della disciplina applicabile in subjecta materiae, segnatamente, dell’art. 330 c.p.c., norma collocata nel codice di rito civile in seno alle norme dedicate alle “impugnazioni in generale”.

Ed infatti, per quanto qui interessa, nella successiva giurisprudenza di legittimità, i medesimi principi sono stati applicati anche alla notifica dell’atto di appello (cfr. Cass.5 civ., sez. trib., 20.10.2022, n. 31085; id., sez.

III, 21.7.2021, n. 20840; id., sez.

VI, 18.5.2020, n. 9104; id., sez. trib., 25.1.2019, n. 2142).

6. Tornando, allora, alla fattispecie in esame, trattandosi di dedotti errores in procedendo, il Collegio può prendere diretta cognizione degli atti per constatare quanto segue.

In particolare, come peraltro lealmente ammesso dalla difesa della società controricorrente, il ricorso in appello di quest’ultima fu notificato tramite posta elettronica certificata in data 22.11.2017 all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], invece che all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che era uno dei procuratori costituiti in primo grado dell’attore, poi appellato, [OSCURATO:PERSONA].

L’atto in questione, perciò, fu notificato, non ad un procuratore costituito di quest’ultimo, ma ad un professionista che non era il difensore dello stesso, in violazione dell’art. 330, comma primo, c.p.c.

7. Nondimeno, in base ai premessi principi di diritto, non si possono condividere le conseguenze che il ricorrente per cassazione intenderebbe far derivare da tanto, e, cioè, l’inesistenza della suddetta notificazione (invece che la sua nullità) e, quindi, l’improcedibilità dell’appello a suo tempo proposto dalla controparte.

Più in particolare, trattandosi di notificazione eseguita con modalità telematica (a mezzo di c.d. pec), in tema di nullità viene in considerazione la specifica ed ampia previsione di cui all’art. 11 L. n. 53/1994.

Ebbene, nel caso in esame, circa l’attività di trasmissione, non è discutibile, né contestato, che il professionista che eseguì la suddetta notificazione, quale avvocato a tanto abilitato, potesse compiere la relativa attività a mezzo di posta elettronica certificata.

Analogamente, circa la fase di consegna, essa risulta formalmente perfezionatasi (essendo state generate le apposite ricevute di accettazione e di consegna ex art. 3 bis, comma 3, della cit.

L. n. 54/1994), in quanto tale notificazione non è stata rifiutata dal destinatario, e non risulta, perciò, un esito della notificazione assimilabile alla pura e semplice restituzione al mittente dell’atto.

8. Pertanto, non si è in presenza di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, e piuttosto trattasi di notificazione in cui manca nel destinatario che l’ha ricevuta il requisito soggettivo (cfr. il cit. art. 11 L. n. 54/1994) costituito dall’essere lo stesso il procuratore costituito della controparte, ai fini di cui all’art. 330, comma primo, c.p.c.

D’altronde, in casi analoghi a quello in esame è stato appunto ritenuto che la notifica fosse nulla, e non inesistente (cfr. Cass. n. 20840/2021 cit., relativa a notifica di appello effettuata presso l’originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione; id. n. 9104/2020, pure cit., attinente a notifica di atto di appello eseguita al difensore dell’appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si era volontariamente cancellato dall’albo professionale).

Alla luce dei principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite, infatti, deve reputarsi superato il precedente orientamento secondo il quale poteva ritenersi inesistente la notificazione quando difettasse qualsiasi collegamento (o riferimento) tra il luogo della notificazione e il destinatario oppure tra il destinatario e la persona cui l’atto era stato notificato.

E, del resto, in ipotesi di notificazione con modalità telematica neppure ricorre un “luogo” fisico della notificazione.

9. Di conseguenza, la notificazione del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione di udienza dev’essere nella specie ritenuta nulla, e non inesistente, con conseguente nullità dell’impugnata sentenza.

Infatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto riscontrare la nullità di quella notificazione, che – non essendosi l’appellato costituito – era nondimeno sanabile, attraverso la sua rinnovazione ai sensi dell’art. 291, comma primo, c.p.c., con conseguente impedimento della decadenza dal diritto ad appellare, in caso di valida e positiva rinnovazione di tale notifica (cfr., ad es., con precipuo riferimento al rito del lavoro Cass. civ., sez.

VI, 20.5.2020, n. 9199).

10. Pertanto, assorbito il terzo motivo di ricorso, la decisione gravata dev’essere cassata con rinvio alla Corte territoriale che, in differente composizione, dovrà decidere conformandosi ai su specificati principi di diritto, oltre a regolare le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30835-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’atto d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30835/2019 Cron. Rep. Ud. 03/05/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contr oricorrente - avverso la sentenza n. 796/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/06/2019 R.G.N. 1387/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano, nella contumacia dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], attore in primo grado, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 83/2017, impugnata dalla convenuta Società agricola Pianetti f.lli Francesco e Paola s.s., rigettava la domanda del Garotta di pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, confermava le restanti statuizioni di merito, e condannava l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale accoglieva l’appello della società convenuta con il quale essa censurava la sentenza di primo grado per avere il Tribunale accolto la domanda del lavoratore relativa al lavoro straordinario sulla base di copia dei prospetti dell’orologio marcatempo, senza avvedersi che tale documentazione, peraltro contestata e disconosciuta dalla datrice di lavoro, era stata formata dallo stesso dipendente; e, stante la contumacia in appello del Garotta, sul quale incombeva l’onere probatorio dello svolgimento del lavoro straordinario, riteneva precluso ogni ulteriore approfondimento istruttorio, in assenza di una specifica riproposizione delle originarie istanze probatorie non ammesse dal primo Giudice. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.4. Ha resistito l’intimata con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il Garottadenuncia l’illegittimità della sentenza impugnata per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. relativamente agli artt. 435, 330 e 170 c.p.c. e 24 Cost. Deduce che il ricorso in appello della controparte risultava notificato a mezzo pec in data 22.11.2017 all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale: non era il difensore in primo grado del Garotta, in quanto i suoi legali regolarmente costituiti erano l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA]; non era il domiciliatario; non aveva alcun potere ed alcun ius postulandi, e neppure condivideva gli spazi con il collega [OSCURATO:PERSONA] (titolare all’epoca della notificazione di diverso studio professionale). Sosteneva, pertanto, che, stante l’inesistenza della notifica dell’atto di appello, poiché effettuata ad un soggetto privo di riferimenti con il Garotta, previa declaratoria dell’improcedibilità dell’appello, la sentenza gravata doveva essere cassata senza rinvio, ovvero con rinvio, anche ove necessario con enunciazione del principio di diritto ex art. 384 c.p.c. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata per nullità della stessa o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo che l’omissione della notificazione del ricorso in appello a difensore munito di procura, oltre a configurare l’ipotesi dell’inesistenza della notifica stessa, con conseguente corollario dell’improcedibilità dell’appello, comportava inconfutabilmente la nullità della sentenza, in quanto egli non aveva potuto spiegare le proprie difese legittimamente all’interno del secondo grado. 3. Con un terzo motivo deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giusta l’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. Sostiene essere erroneo l’assunto della Corte distrettuale, secondo il quale “il fatto costitutivo della pretesa economica azionata dal lavoratore dev’essere provata attraverso gli usuali mezzi istruttori … nella specie in presenza di documentazione compilata dallo stesso lavoratore, lo svolgimento di lavoro straordinario richiede di essere provato aliunde”, perché il giudice di primo grado aveva correttamente argomentato la sentenza oggetto di gravame.4. Ritiene il Collegio che il primo ed il secondo motivo di ricorso, all’evidenza connessi, siano per quanto di ragione fondati. 5. Occorre, infatti, considerare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno insegnato che: “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”; e inoltre che: “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadonosempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.” (così Cass. civ., sez. un., 20.7.2016, n. 14916). Tali principi di diritto sono stati stabiliti con riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione, ma - come ben risulta dalla motivazione svolta dalle Sezioni Unite – essi riflettono un’interpretazione in termini generali della disciplina applicabile in subjecta materiae, segnatamente, dell’art. 330 c.p.c., norma collocata nel codice di rito civile in seno alle norme dedicate alle “impugnazioni in generale”. Ed infatti, per quanto qui interessa, nella successiva giurisprudenza di legittimità, i medesimi principi sono stati applicati anche alla notifica dell’atto di appello (cfr. Cass.5 civ., sez. trib., 20.10.2022, n. 31085; id., sez. III, 21.7.2021, n. 20840; id., sez. VI, 18.5.2020, n. 9104; id., sez. trib., 25.1.2019, n. 2142). 6. Tornando, allora, alla fattispecie in esame, trattandosi di dedotti errores in procedendo, il Collegio può prendere diretta cognizione degli atti per constatare quanto segue. In particolare, come peraltro lealmente ammesso dalla difesa della società controricorrente, il ricorso in appello di quest’ultima fu notificato tramite posta elettronica certificata in data 22.11.2017 all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], invece che all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che era uno dei procuratori costituiti in primo grado dell’attore, poi appellato, [OSCURATO:PERSONA]. L’atto in questione, perciò, fu notificato, non ad un procuratore costituito di quest’ultimo, ma ad un professionista che non era il difensore dello stesso, in violazione dell’art. 330, comma primo, c.p.c. 7. Nondimeno, in base ai premessi principi di diritto, non si possono condividere le conseguenze che il ricorrente per cassazione intenderebbe far derivare da tanto, e, cioè, l’inesistenza della suddetta notificazione (invece che la sua nullità) e, quindi, l’improcedibilità dell’appello a suo tempo proposto dalla controparte. Più in particolare, trattandosi di notificazione eseguita con modalità telematica (a mezzo di c.d. pec), in tema di nullità viene in considerazione la specifica ed ampia previsione di cui all’art. 11 L. n. 53/1994. Ebbene, nel caso in esame, circa l’attività di trasmissione, non è discutibile, né contestato, che il professionista che eseguì la suddetta notificazione, quale avvocato a tanto abilitato, potesse compiere la relativa attività a mezzo di posta elettronica certificata. Analogamente, circa la fase di consegna, essa risulta formalmente perfezionatasi (essendo state generate le apposite ricevute di accettazione e di consegna ex art. 3 bis, comma 3, della cit. L. n. 54/1994), in quanto tale notificazione non è stata rifiutata dal destinatario, e non risulta, perciò, un esito della notificazione assimilabile alla pura e semplice restituzione al mittente dell’atto. 8. Pertanto, non si è in presenza di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, e piuttosto trattasi di notificazione in cui manca nel destinatario che l’ha ricevuta il requisito soggettivo (cfr. il cit. art. 11 L. n. 54/1994) costituito dall’essere lo stesso il procuratore costituito della controparte, ai fini di cui all’art. 330, comma primo, c.p.c. D’altronde, in casi analoghi a quello in esame è stato appunto ritenuto che la notifica fosse nulla, e non inesistente (cfr. Cass. n. 20840/2021 cit., relativa a notifica di appello effettuata presso l’originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione; id. n. 9104/2020, pure cit., attinente a notifica di atto di appello eseguita al difensore dell’appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si era volontariamente cancellato dall’albo professionale). Alla luce dei principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite, infatti, deve reputarsi superato il precedente orientamento secondo il quale poteva ritenersi inesistente la notificazione quando difettasse qualsiasi collegamento (o riferimento) tra il luogo della notificazione e il destinatario oppure tra il destinatario e la persona cui l’atto era stato notificato. E, del resto, in ipotesi di notificazione con modalità telematica neppure ricorre un “luogo” fisico della notificazione. 9. Di conseguenza, la notificazione del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione di udienza dev’essere nella specie ritenuta nulla, e non inesistente, con conseguente nullità dell’impugnata sentenza. Infatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto riscontrare la nullità di quella notificazione, che – non essendosi l’appellato costituito – era nondimeno sanabile, attraverso la sua rinnovazione ai sensi dell’art. 291, comma primo, c.p.c., con conseguente impedimento della decadenza dal diritto ad appellare, in caso di valida e positiva rinnovazione di tale notifica (cfr., ad es., con precipuo riferimento al rito del lavoro Cass. civ., sez. VI, 20.5.2020, n. 9199). 10. Pertanto, assorbito il terzo motivo di ricorso, la decisione gravata dev’essere cassata con rinvio alla Corte territoriale che, in differente composizione, dovrà decidere conformandosi ai su specificati principi di diritto, oltre a regolare le spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinv
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