CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03985/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26943/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. COOP., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende; -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso SENTENZA d el TRIBUNALE ROMA n. 2807/2019 depositata i l 06/02/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con sentenza n. 7406/2016, respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Coop. avverso il verbale di accertamento notificato da [OSCURATO:PERSONA] relativo alla contravvenzione elevata ai sensi dell'art. 85, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada, ‘CdS’), in quanto il veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente era guidato da persona diversa dal titolare della licenza, il quale aveva esibito un contratto di lavoro stipulato con il titolare della licenza non preventivamente presentato all'ufficio provinciale del lavoro, come invece prescrive l'art. 9-bis della legge Regionale del Lazio n. 58 del 1993. 1.1. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Coop. interponevano appello innanzi al Tribunale di Roma deducendo: omesso esame del dubbio di costituzionalità avanzato nel giudizio di primo grado; mancato esame della questione dell'applicabilità dell'art. 9-bis della legge Regionale del Lazio n. 58/1993; insussistenza del fatto contestato, essendo stato stipulato un contratto di collaborazione tra il Greco e [OSCURATO:PERSONA]. Coop. depositato nel giudizio di primo grado ed esibito a richiesta dell'autorità. 2. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile l'appello, in quanto tardivo. Nella ricostruzione del giudice del gravame, la sentenza del Giudice di Pace risultava essere depositata il 1 marzo 2016; l'art. 7 d.lgs. n. 152/2011 prevede che i ricorsi introdotti dopo la sua entrata in vigore siano trattati con il rito del lavoro anche in appello. Pertanto, l’atto di l'appello doveva essere depositato entro sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata, ossia in data 1 ottobre 2016. Nel caso di specie, era stato erroneamente depositato atto di citazione che - per il principio di conservazione degli atti ove possibile - può essere considerato come ricorso, purché siano rispettati eventuali termini di decadenza esistenti nel rito previsto: poiché il predetto atto di appello risulta essere stato depositato il 5 ottobre 2016, a nulla rilevando la preventiva notifica dell'atto di citazione da qualificarsi come ricorso, al momento del deposito era, dunque, scaduto il relativo termine, comprensivo anche della sospensione del termine feriale. 3. I ricorrenti impugnavano la predetta pronuncia con ricorso per Cassazione affidandolo ad un unico motivo. Restava intimata RomaCapitale. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo di ricorso si chiede l'annullamento della pronuncia con rinvio al medesimo Tribunale, in quanto erroneamente il giudice del gravame avrebbe assunto come data di pubblicazione della sentenza impugnata il 1 marzo 2016 quando, invece, essa risaliva all'8 marzo 2016: si deve, quindi, escludere la tardività dell'atto di appello poiché il termine di scadenza del gravame era il 10 ottobre 2016, e l'atto di appello è stato depositato il 5 ottobre 2016. 1.1. Il motivo è fondato: come emerge dagli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio dedotto ( ex multis , di recente: Cass. n. 36728/2022), la sentenza del Giudice di Pace risulta effettivamente pubblicata in data 8 marzo 2016 e l’impugnazione, quindi, si ritiene tempestivamente proposta ex art. 327 c od. proc. civ., in quanto depositata il5 ottobre 2016, mentre il termine semestrale scadeva il 10 ottobre 2016. 1.2. La sentenza merita, pertanto, di essere cassata e il giudizio rinviato al medesimo Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso