CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 2018
Cassazione n. 08779/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11923/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], CO.MO.[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4430/2018 depositata il 10/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Monza la srl Gimoka, [OSCURATO:PERSONA] e la srl Co.Mo.Ind.srl. e, deducendo di essersi prestato, su indicazione del Caron, agente della Gimoka, a fungere da apparente compratore di una partita di caffè a lui fatturata per la somma di 73.715,48 euro e da lui contestualmente rifatturata per 79.548,48 euro alla Co.Mo.Ind, ma in realtà venduta dalla Gimoka alla Co.Mo.Ind. e di essere stato costretto -a seguito di contestazioni della Co.Mo.Ind sulla qualità del prodotto ricevuto e di suo rifiuto di pagare il prezzo-a saldare la fattura a suo carico, chiedeva accertarsi la “inesistenza/nullità” del contratto con la Gimoka. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo il contratto effettivo. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione di primo grado; 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza di appello con quattro motivi contrastati dalla srl Gimoka. 3. [OSCURATO:PERSONA] e la srl Co.Mo.Ind.srl. sono rimasti intimati; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n.4 , in relazione all’art. 112 c.p.c.” per avere la Corte di Appello omesso di rispondere alla richiesta, riproposta dopo il relativo rigetto dal Tribunale, di ammettere la querela di falso contro un documento di trasporto in data 6 aprile 2011 dal quale risultava che la partita di caffè era stata consegnata ad un delegato del Riunno.”; 2 il secondo e il terzo motivo di ricorso, rubricati “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, 3 c.p.c. in relazione all’art. 1218 c.c.” e “nullità della sentenza per omesso esame di fatti storici risultanti dagli atti del processo ex art. 360, primo comma, 5 c.p.c.”, sono presentati assieme perché, secondo il ricorrente “si prestano ad una trattazione congiunta sotto due profili stante il riferimento del secondo profilo alla comune fonte di convincimento della sentenza impugnata cioè la irrilevanza in sede di interpretazione dell’art. 1218 c.c. dell’onere probatorio gravante sulla convenuta Gimoka in relazione alla questione della omessa consegna della merce all’appellante, questione oggetto di ampio dibattito processuale nei due gradi di giudizio, procedimento incidentale di verificazione di firma e infine domanda incidentale di querela di falso ex art. 221 c.p.c.”; 3. con il quarto motivo di ricorso viene denunciata “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n.3, in relazione all’art. 246 c.p.c. e primo comma n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2733 c.c.”. Il ricorrente lamenta la mancata risposta alla richiesta di assunzione delle prove per interrogatorio formale, avanzata fino dal primo grado, al fine di dimostrare che il rapporto di fornitura aveva avuto corso tra la Gimoka e la Co.Mo.Ind., la mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta di assunzione delle prove per testi avanzata allo stesso fine e l’erroneità della decisione della Corte di Appello di non ammettere il teste [OSCURATO:PERSONA]. 7. in via preliminare deve rilevarsi che il ricorso non è stato notificato alla srl Co.Mo.Ind. e che pertanto occorre procedere all’integrazione del contradditorio nei confronti di detta parte, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussista il litisconsorzio necessario di natura sostanziale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte pretermessa (Cass. 03/11/2022, n. n. 32459; Cass. 14/04/2022, n. 12178; Cass. 30/10/2018, n. 27616). La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento. PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando l’integrazione del contraddittorio, a cura del ricorrente, nei confronti della so