CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 38162/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1802/2025 CC - 15/10/2025 R.G.N. 23093/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso; 1.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 luglio 2025 con la quale il Tribunale di L’Aquila ha rigettato l'appello da lui proposto nei confronti del provvedimento della Corte di appello di l’Aquila, che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari applicata all’imputato; avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo: [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Occorre, innanzitutto, chiarire che ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, il mero decorso del tempo ha valore neutro, a meno che non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare; nel caso in esame, le censure proposte con il presente ricorso sono tutte state già valutate dalla Corte di appello, che ha rilevato, quanto allo stato di salute dell’imputato, che l’attuale misura degli arresti domiciliari non appare pregiudizievole, e che comunque negli scritti difensivinon veniva evidenziato un quadro clinico incompatibile con l’attuale regime cautelare; il motivo di ricorso sul punto è generico, essendosi la difesa limitata a sostenere che le condizioni di salute del ricorrente non gli permettono di camminare bene, senza null’altro specificare. 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.