CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 1947
Cassazione n. 46513/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 03/02/1947 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, con requisitoria del 18 luglio 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con memoria del 4 agosto 2022, ha insistito nella formulata richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1851 del 4 ottobre 2021 (dep. 2022), la Corte di cassazione, Sezione Quinta, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Trento, il 5 maggio 2021, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione presentata in relazione alla condanna, pronunziata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia il 14 dicembre 2010 e divenuta irrevocabile, per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso straordinario in cassazione per errore materiale o di fatto affidato ad un unico motivo, con il quale deduce che il giudice di legittimità sarebbe incorso in una svista percettiva nell'assumere, erroneamente, che egli non avrebbe conferito al difensore procura speciale al difensore specificamente riferita alla proposizione di ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui l'istanza di revisione è stata disattesa. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 18 luglio 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con memoria del 4 agosto 2022, ha insistito nella formulata richiesta. 4. Avendo il ricorrente depositato, il 24 marzo 2022, atto contenente motivi nuovi, è stato iscritto autonomo ricorso, cui è stato assegnato il n. 12286/2022 R.G., che, all'odierna udienza, è stato riunito, per tangibili ragioni di connessione, con il presente, iscritto al n. 9797/2022 R.G.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censura manifestamente infondata. 2. è pacifico, in giurisprudenza, che «L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'ad. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145). 3. Nel caso in esame, il ricorrente assume che la Corte di cassazione, in forza di un mero, involontario fraintendimento, avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione sul fallace presupposto dell'omesso rilascio, in favore del difensore di fiducia, di procura speciale espressamente finalizzata alla proposizione di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Trento ha disatteso l'istanza, da lui presentata, di revisione della condanna pronunziata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 14 dicembre 2010. 4. L'assunto del ricorrente è privo di pregio, perché, a dispetto di quanto da lui affermato, dalla documentazione in atti risulta invece che, come indicato dalla Corte di cassazione nella decisione che si assume esser viziato dal dedotto errore percettivo, egli non rilasciò al difensore una procura speciale contenente l'esplicita menzione del conferimento al procuratore del potere di impugnare il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Trento a conclusione del giudizio di revisione. La sentenza che si impugna con ricorso straordinario — ispirata al principio di diritto secondo il quale «l'art. 640 cod. proc. pen. prevede, sia per la proposizione della richiesta dinanzi alla Corte territoriale, sia per la proposizione del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Rv. 276080)», da cui consegue che «anche nel caso in cui l'istanza sia originariamente presentata dal difensore munito di procura speciale, a tale difensore non è attribuita tout court la "legittimazione" per proporre autonomamente ricorso per cassazione, essendo necessario che sia munito di specifica procura per il ricorso di legittimità» — appare, pertanto, esente dal vizio denunziato. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i