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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10299/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della ribadita affermazione di colpevolezza, risulta meramente reiterativo e comunque sollecita irritualmente una nuova ponderazione del compendio istruttorio, a fronte della congrua motivazione sulle medesime questioni nel provvedimento impugnato (p. 3, ove si valorizza la titolarità della PostePay, in difetto di specifiche allegazioni dell'imputato sul punto); che risulta del pari reiterativo, e comunque manifestamente infondato, il secondo motivo, in tema di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello compiutamente illustrato il proprio percorso giustificativo (pp. 3-4). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della ribadita affermazione di colpevolezza, risulta meramente reiterativo e comunque sollecita irritualmente una nuova ponderazione del compendio istruttorio, a fronte della congrua motivazione sulle medesime questioni nel provvedimento impugnato (p. 3, ove si valorizza la titolarità della PostePay, in difetto di specifiche allegazioni dell'imputato sul punto); che risulta del pari reiterativo, e comunque manifestamente infondato, il secondo motivo, in tema di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello compiutamente illustrato il proprio percorso giustificativo (pp. 3-4). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10299/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris