Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14780/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la rideterminazione della pena al predetto applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., con sentenza del 21.1.2015, irrevocabile dal 14.12.2016, nella misura complessiva di anni due, mesi quattro di reclusione ed C. 6.00,00 di multa, in relazione ai fatti reato di cui ai capi LL) e MM), unificati sotto il vincolo della continuazione e qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi, rispettivamente, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e tra il 22.3.2013 e il 15.4.2013.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione.

Secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione, "pur riconoscendo l'intervenuta modifica dei minimi/massimi edittali a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014" (dalla pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da C. 3.000,00 a C. 26.000,00, prevista al tempo di commissione dei reati, si era passati alla pena della reclusione da sei mesi ad anni quattro e della multa da C. 1.032,00 a C. 10.329,00), avrebbe errato nel non procedere alla rideterminazione della pena applicata al Luciani e nel ritenerla "assolutamente congrua per i fatti contestati"; poiché la pena posta a base del calcolo effettuato in sede di giudizio di patteggiamento, pari ad anni tre di reclusione, corrispondeva "alla media edittale all'epoca vigente o erroneamente ritenuta tale", il giudice dell'esecuzione, seguendo lo "stesso iter logico", avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione di detta pena ponendo a base del calcolo una pena pari alla media dei nuovi parametri edittali applicabili a seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato.

Va, innanzitutto, osservato che, con sentenza del 21.1.2015, irrevocabile dal 14.12.2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila ha applicato nei confronti del Luciani, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due, mesi quattro di reclusione ed C. 6.00,00 di multa, in relazione ai reati di cui ai capi LL) e MM) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione e qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi, rispettivamente, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e tra il 22.3.2013 e il 15.4.2013 e riguardanti, il primo, la cessione di grammi 16,023 netti di sostanza stupefacente del tipo eroina e, il secondo, l'acquisto, il trasporto e la detenzione di grammi 459,9 netti della medesima sostanza.

Va, altresì, rilevato che la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila è stata emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando cioè era già intervenuta la modifica legislativa riguardante il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; l'art. 1, comma 24 -ter

I. 16 maggio 2014, n. 79, infatti, ha sostituito la citata norma nel seguente modo: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commetta uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329" (in precedenza, il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - per come introdotto dall'art. 4 -bis, comma 1, lett. f) d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla

I. 21 febbraio 2006, n. 49 - era stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della

I. 21 febbraio 2014, n. 10).

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, benché il richiamo contenuto nell'ordinanza impugnata alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 non sia pertinente al caso di specie, relativo a ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reati sussunti sotto il paradigma di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e aventi a oggetto droga c.d. pesante (la pronuncia della Consulta n. 32 del 2014, invero, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 -bis e 4 -vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, inseriti nella legge di conversione n. 49 del 2006, determinando la riviviscenza dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 nell'originaria formulazione, che prevede sanzioni più miti per le c.d. droghe leggere), la decisione del Giudice dell'esecuzione che ha rigettato l'istanza difensiva sia corretta.

E ciò in quanto, come in precedenza rilevato, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila è stata emessa in data 21.1.2015, quando cioè il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 era già sanzionato con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329, dovendosi, ragionevolmente, ritenere che a dette pene abbiano fatto riferimento le parti nella richiesta di applicazione formulata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e il giudice nel recepire l'accordo espresso, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, cod. pen..

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al apagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 2 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la rideterminazione della pena al predetto applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., con sentenza del 21.1.2015, irrevocabile dal 14.12.2016, nella misura complessiva di anni due, mesi quattro di reclusione ed C. 6.00,00 di multa, in relazione ai fatti reato di cui ai capi LL) e MM), unificati sotto il vincolo della continuazione e qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi, rispettivamente, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e tra il 22.3.2013 e il 15.4.2013. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione. Secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione, "pur riconoscendo l'intervenuta modifica dei minimi/massimi edittali a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014" (dalla pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da C. 3.000,00 a C. 26.000,00, prevista al tempo di commissione dei reati, si era passati alla pena della reclusione da sei mesi ad anni quattro e della multa da C. 1.032,00 a C. 10.329,00), avrebbe errato nel non procedere alla rideterminazione della pena applicata al Luciani e nel ritenerla "assolutamente congrua per i fatti contestati"; poiché la pena posta a base del calcolo effettuato in sede di giudizio di patteggiamento, pari ad anni tre di reclusione, corrispondeva "alla media edittale all'epoca vigente o erroneamente ritenuta tale", il giudice dell'esecuzione, seguendo lo "stesso iter logico", avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione di detta pena ponendo a base del calcolo una pena pari alla media dei nuovi parametri edittali applicabili a seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato. Va, innanzitutto, osservato che, con sentenza del 21.1.2015, irrevocabile dal 14.12.2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila ha applicato nei confronti del Luciani, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due, mesi quattro di reclusione ed C. 6.00,00 di multa, in relazione ai reati di cui ai capi LL) e MM) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione e qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi, rispettivamente, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e tra il 22.3.2013 e il 15.4.2013 e riguardanti, il primo, la cessione di grammi 16,023 netti di sostanza stupefacente del tipo eroina e, il secondo, l'acquisto, il trasporto e la detenzione di grammi 459,9 netti della medesima sostanza. Va, altresì, rilevato che la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila è stata emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando cioè era già intervenuta la modifica legislativa riguardante il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; l'art. 1, comma 24 -ter I. 16 maggio 2014, n. 79, infatti, ha sostituito la citata norma nel seguente modo: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commetta uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329" (in precedenza, il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - per come introdotto dall'art. 4 -bis, comma 1, lett. f) d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla I. 21 febbraio 2006, n. 49 - era stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della I. 21 febbraio 2014, n. 10). 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, benché il richiamo contenuto nell'ordinanza impugnata alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 non sia pertinente al caso di specie, relativo a ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reati sussunti sotto il paradigma di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e aventi a oggetto droga c.d. pesante (la pronuncia della Consulta n. 32 del 2014, invero, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 -bis e 4 -vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, inseriti nella legge di conversione n. 49 del 2006, determinando la riviviscenza dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 nell'originaria formulazione, che prevede sanzioni più miti per le c.d. droghe leggere), la decisione del Giudice dell'esecuzione che ha rigettato l'istanza difensiva sia corretta. E ciò in quanto, come in precedenza rilevato, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila è stata emessa in data 21.1.2015, quando cioè il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 era già sanzionato con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329, dovendosi, ragionevolmente, ritenere che a dette pene abbiano fatto riferimento le parti nella richiesta di applicazione formulata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e il giudice nel recepire l'accordo espresso, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, cod. pen.. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al apagamento delle spese processuali. Così deciso, il 2 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14780/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris