Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2001
ECLI:EU:C:2001:502
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61999J0449 - IT
Avis juridique important
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61999J0449
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 ottobre 2001. - [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti contro [OSCURATO:PERSONA]. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti - Licenziamento - Interpretazione del regolamento per il personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti - Motivo relativo ad un'errata qualificazione della natura giuridica dei fatti e ad un errore di motivazione - Asserita violazione delle norme applicabili ai rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti ed il suo personale. - [OSCURATO:PERSONA]449/99 P.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-06733
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori - Esclusione salvo in caso di snaturamento
(Art. 225 CE; [OSCURATO:PERSONA] CE della Corte di giustizia, art. 51)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivazione insufficiente o contraddittoria - Ricevibilità
(Art. 225 CE)
3. Dipendenti - Ricorso - Competenza anche di merito - Controversie tra la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti e i suoi agenti - Applicazione per analogia dell'art. 91, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA] del personale, art. 91, n. 1; regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 41)
4. Dipendenti - Agenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti - Annullamento di una decisione di licenziamento - Pagamento delle retribuzioni arretrate
[OSCURATO:PERSONA]
1. Dagli artt. 225 CE e 51 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte.
( v. punto 44 )
2. La Corte è competente, ai sensi dell'art. 225 CE, a esercitare un controllo sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto. La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell'ambito di un'impugnazione.
( v. punto 45 )
3. L'art. 41 del regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, ai sensi del quale tutte le controversie di carattere individuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti sono sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee, non sottrae alla competenza della Corte, e quindi del Tribunale, le controversie di natura pecuniaria tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi dipendenti e non pone, per l'esercizio di tale competenza, limiti che dipendano dalla particolare natura di una controversia. Allo stesso modo, la particolare natura del regime del personale della [OSCURATO:PERSONA] non esclude che sia riconosciuta al Tribunale e alla Corte una competenza anche di merito nelle controversie di carattere pecuniario tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti.
Di conseguenza il Tribunale ha giustamente dichiarato di disporre, applicando per analogia la norma di cui all'art. 91, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] del personale, di una competenza anche di merito per statuire sugli aspetti pecuniari di una controversia tra un membro del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti e la [OSCURATO:PERSONA].
( v. punti 92, 94-95 )
4. Dal momento che la concessione delle retribuzioni arretrate costituisce la conseguenza abitualmente connessa all'accertamento dell'illegittimità di una decisione di licenziamento, e ciò anche in un regime contrattuale, il Tribunale non ha violato la natura contrattuale del regime del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti quando, avendo annullato una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che licenziava uno dei suoi agenti, ha condannato quest'ultima a pagare all'interessato le retribuzioni arretrate che questi avrebbe dovuto percepire dal momento del suo licenziamento.
( v. punto 96 )
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-449/99 P,
[OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, rappresentata dal sig. G. Marchegiani, in qualità di agente, assistito dall'avv. G. Vandersanden, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto al parziale annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 28 settembre 1999, nella causa T-140/97, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (Racc. PI pagg. I-A-171 e II-897),
procedimento in cui l'altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, residente in Schouweiler (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti M. Karp e J. Choucroun, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris (relatore), J.-P. Puissochet, R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 1° febbraio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 novembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha proposto, in forza dell'art. 49 dello [OSCURATO:PERSONA] CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 28 settembre 1999, causa T-140/97, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (Racc. PI pagg. I-A-171 e II-897; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), in quanto essa ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di licenziare il sig. [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a versare a questi le retribuzioni arretrate che lo stesso avrebbe dovuto percepire dopo il suo licenziamento.
Contesto normativo
2 [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] è fissato da un protocollo allegato al Trattato CE, di cui costituisce parte integrante.
3 L'art. 9, n. 3, lett. h), dello [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dispone che il regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] sia approvato dal consiglio dei governatori. Tale regolamento è stato approvato il 4 dicembre 1958 ed ha subìto in seguito diverse modifiche. Il suo art. 29 dispone che i regolamenti relativi al personale della [OSCURATO:PERSONA] siano stabiliti dal consiglio d'amministrazione.
4 Il regolamento per il personale della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «regolamento per il personale») è stato approvato il 20 aprile 1960, poi più volte modificato. Il personale della [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto agli obblighi stabiliti da tale regolamento.
5 Gli artt. 1, 4 e 5 del regolamento per il personale, che fanno parte della sezione intitolata «Disposizioni generali», sono così formulati:
«Articolo 1
I dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] Europea per gli investimenti devono, sia nell'espletamento delle loro mansioni sia extra ufficio, tenere un contegno consono al carattere internazionale della [OSCURATO:PERSONA] e delle loro funzioni.
(...)
Articolo 4
I dipendenti devono dedicare la loro attività al servizio della [OSCURATO:PERSONA]. Senza preventiva autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] stessa, non possono:
a) svolgere alcuna attività professionale extra ufficio e segnatamente esercitare attività di carattere commerciale, assumere incarichi o impieghi permanenti, temporanei o saltuari, anche se non retribuiti;
b) espletare funzioni di consulenza, anche se non retribuite;
c) far parte di consigli di amministrazione e di organi direttivi di altri enti.
(...)
Articolo 5
Il dipendente dichiara una volta all'anno il proprio stato di famiglia e ne comunica tempestivamente ogni mutamento. Deve indicare anche l'eventuale attività professionale svolta dal coniuge, o ogni altro incarico o impiego retribuito da questi occupato.
In caso di matrimonio fra due dipendenti impiegati nello stesso servizio, uno dei due coniugi verrà trasferito ad un altro servizio».
6 L'art. 13 del regolamento per il personale recita:
«I rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi dipendenti sono, in linea di massima, regolati da contratti individuali nell'ambito del presente regolamento. Il regolamento fa parte integrante di detti contratti».
7 L'art. 38, primo comma, punto 3, dello stesso regolamento dispone:
«I dipendenti che non adempiano ai loro obblighi sono passibili, a seconda dei casi, dei seguenti provvedimenti:
(...)
3. Licenziamento in tronco per gravi motivi, con o senza liquidazione della indennità di anzianità».
8 Ai sensi dell'art. 41, primo comma, di tale regolamento:
«Tutte le controversie di carattere individuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti sono sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee».
9 L'art. 44 del regolamento per il personale stabilisce:
«Sono applicabili ai contratti individuali conclusi nell'ambito del presente regolamento, conformemente all'articolo 13, i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri della [OSCURATO:PERSONA]».
10 L'art. 91, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») recita:
«La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'art. 90, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito».
Fatti all'origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale
11 Dai punti 6-24 della sentenza impugnata risulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA], usciere presso la [OSCURATO:PERSONA], è stato sottoposto, come il sig. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli usciere presso la [OSCURATO:PERSONA], ad un procedimento disciplinare per aver svolto senza autorizzazione un'attività professionale di carattere commerciale creando la società commerciale Mon de l'Evasió SL (in prosieguo: la «Mon de l'Evasió»), registrata nel Principato di Andorra, e compiendo operazioni commerciali per conto di tale società, per aver coinvolto la [OSCURATO:PERSONA] in tale attività, per aver utilizzato a tal fine il materiale della [OSCURATO:PERSONA] e per non aver dichiarato alla [OSCURATO:PERSONA] l'attività professionale della moglie all'interno di tale società. A parere della [OSCURATO:PERSONA] tali comportamenti costituiscono violazioni degli artt. 1, 4 e 5 del regolamento per il personale.
12 Una lettera ricevuta in telecopia dalla [OSCURATO:PERSONA] il 28 ottobre 1996 (in prosieguo: la «telecopia 28 ottobre 1996») è all'origine delle censure formulate nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Tale lettera reca l'intestazione della società Skit-Ball SARL, con sede in Marsiglia (Francia), ed è sottoscritta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo vi esponeva il rifiuto opposto dal [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un assegno di FRF 46 500 rimessogli dalla Mon de l'Evasiò per l'acquisto di uno stand Skit-Ball. Esso sosteneva che i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano coinvolti in tale transazione commerciale e chiedeva al capo del personale della [OSCURATO:PERSONA] di intervenire perché l'importo indicato fosse pagato in tempi brevi.
13 Con lettera del 4 novembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva al sig. [OSCURATO:PERSONA] la telecopia del 28 ottobre 1996, nonché i documenti alla stessa allegati, e gli chiedeva di fornire tutti i chiarimenti relativi a tale questione.
14 Con missiva del 6 novembre 1996 il sig. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva affermando che le asserzioni contenute nella telecopia del 28 ottobre 1996 erano false e, per quanto riguardava la lettera del 27 settembre 1996 che accompagnava tale telecopia ed apparentemente da lui stesso redatta (in prosieguo: la «lettera 27 settembre era 1996»), che sua moglie aveva usato il suo nome e la sua firma per cercare di risolvere i problemi da lei incontrati nei rapporti commerciali con la Skit-Ball SARL.
15 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla società [OSCURATO:PERSONA] BV (Interseco) (in prosieguo: l'«Interseco») di svolgere un'indagine su tale questione. L'Interseco le inviava il suo rapporto d'indagine il 28 novembre 1996.
16 Con lettera del 7 novembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] informava il sig. [OSCURATO:PERSONA] che, dato che il suo comportamento poteva configurare una violazione dell'art. 4 del regolamento per il personale, essa aveva deciso di sospenderlo dal servizio con effetto immediato, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del regolamento per il personale, per un periodo non superiore a tre mesi, periodo che sarebbe stato impiegato per convocare la commissione paritetica di cui all'art. 38 di detto regolamento (in prosieguo: la «commissione paritetica»). In tale lettera si precisava anche che il suo stipendio sarebbe stato mantenuto, ma che gli era fatto divieto di accedere ai locali della [OSCURATO:PERSONA].
17 Con lettera del 19 novembre 1996 indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] ritrattava le sue accuse contenute nella telecopia del 28 ottobre 1996 nei confronti dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva in tale lettera che i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si erano mai avvalsi di un titolo o del nome della [OSCURATO:PERSONA] e che non avevano intrattenuto rapporti commerciali con la società Skit-Ball SARL per conto proprio o per conto della [OSCURATO:PERSONA].
18 Ai sensi dell'art. 40 del regolamento per il personale, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] investiva la commissione paritetica e, contemporaneamente, con lettera del 19 dicembre 1996, comunicava al sig. [OSCURATO:PERSONA] i fatti che gli erano contestati nonché la copia dei documenti su cui si basavano tali contestazioni.
19 La lettera precisava che erano stati effettuati accertamenti all'interno della [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente ai superiori dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché con i responsabili del dipartimento «Tecnologie dell'informatica» della [OSCURATO:PERSONA]. Tali accertamenti avevano in particolare fatto emergere l'esistenza, nel disco rigido del computer usato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], di quattro documenti relativi ad attività extraprofessionali. Tali documenti si presentavano come segue:
- una telecopia, contenente istruzioni al [OSCURATO:PERSONA] per l'effettuazione di un bonifico di FRF 20 000 sul conto della Skit-Ball SARL, che recava l'intestazione «[OSCURATO:PERSONA] - Mon de l'Evasió» ed in cui compariva la menzione: «[OSCURATO:PERSONA] - administrateur» sotto la rubrica «Mittente»;
- una telecopia identica alla precedente per quanto riguarda il formato, il mittente, la data e la firma, indirizzata ad un palazzo delle esposizioni relativamente alla partecipazione della Mon de l'Evasió ad una fiera commerciale;
- una telecopia del 7 novembre 1996 relativa all'invio di dodici libri, che recava l'intestazione «[OSCURATO:PERSONA] - Mon de l'Evasió» ed in cui compariva la menzione: «[OSCURATO:PERSONA] - Mon de l'Evasió SL» sotto la rubrica «Mittente»;
- un attestato che raccomandava i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come clienti al [OSCURATO:PERSONA].
20 Il 31 gennaio 1997 il presidente della [OSCURATO:PERSONA] prendeva, in base al parere motivato della commissione paritetica, la decisione di licenziare in tronco il ricorrente, con conservazione dell'indennità di anzianità, per violazione degli artt. 1, 4 e 5 del regolamento per il personale (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
21 Risulta dal fascicolo che un'analoga decisione di licenziamento veniva adottata il 31 gennaio 1997 nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA].
22 Il 29 aprile 1997 il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento della decisione impugnata e alla sua reintegrazione in servizio, facendo tra l'altro valere un errore manifesto di valutazione dei fatti. Con lo stesso ricorso egli chiedeva altresì al Tribunale di condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versargli determinati importi, vuoi, in caso di reintegrazione, a titolo di retribuzioni arretrate, vuoi, in mancanza di reintegrazione, a titolo di risarcimento per vari danni che riteneva di aver subìto.
23 Contestualmente il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentava un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di licenziarlo e il versamento di indennizzi. Con sentenza 28 settembre 1999, causa T-141/97, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (Racc. PI pagg. I-A-177 e II-929), il Tribunale ha respinto tale ricorso.
Sentenza impugnata
24 Il Tribunale si è anzitutto occupato del motivo relativo ad un errore manifesto di valutazione dei fatti. Esso ha dichiarato in proposito quanto segue:
«68 Per quanto riguarda la sua qualità di socio fondatore della società Mon de l'Evasió con una quota del 16% delle azioni, essa non costituisce la prova dell'esistenza di un'attività commerciale. Come la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso in udienza, il fatto di essere socio fondatore non equivale ad essere amministratore e pertanto si deve accertare se il ricorrente partecipasse effettivamente all'attività della società.
69 Per quanto riguarda l'accenno della sua appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che, contrariamente a quanto asserito nella decisione impugnata e sostenuto dalla convenuta nelle sue memorie, non è stato provato che il ricorrente abbia usurpato titoli della [OSCURATO:PERSONA] o si sia avvalso della sua appartenenza alla stessa in maniera contraria al regolamento per il personale. Certo, nella sua lettera spedita tramite fax il 28 ottobre 1996, il sig. [OSCURATO:PERSONA] qualifica il ricorrente come "responsabile del settore informatico" della [OSCURATO:PERSONA]. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] stesso ha tuttavia ammesso, nella sua dichiarazione alla Interseco, che, in occasione del loro unico incontro, il ricorrente gli aveva detto di essere "impiegato come usciere presso la [OSCURATO:PERSONA]". Inoltre il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che "il sig. [OSCURATO:PERSONA] si faceva passare per qualche funzionario importante del settore finanziario, mentre io avevo dato per scontate le mansioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, sua moglie occasionalmente aveva detto che suo marito faceva qualcosa con l'informatica".
70 Quanto all'utilizzazione dei mezzi materiali della [OSCURATO:PERSONA] a scopi commerciali, si deve rilevare che il ricorrente si è limitato a collaborare con il sig. [OSCURATO:PERSONA] alla redazione dei quattro documenti trovati nel computer di quest'ultimo. Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], questa partecipazione a tale utilizzazione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] del suo computer d'ufficio non può essere qualificata come utilizzazione a scopi commerciali a carattere sistematico. Parimenti, il mero fatto che il ricorrente abbia partecipato alla formazione di tali documenti, anche se può essere considerato come un contributo all'esercizio di un'attività commerciale, non può qualificarsi come esercizio di un'attività professionale di carattere commerciale ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale. Infine, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, il comportamento del ricorrente non poteva far supporre il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nelle sue attività. Infatti i documenti controversi non sono stati trasmessi dal ricorrente ai destinatari e la firma di quest'ultimo non compare su alcuno di essi.
71 Quanto alle conseguenze da trarre dalla lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] spedita tramite fax il 28 ottobre 1996, si deve rilevare che il ricorrente stesso ha effettivamente ammesso la sua partecipazione alla transazione commerciale denunciata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo ha tuttavia dichiarato alla Interseco che il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si erano presentati "come [i] proprietari dell'impresa Mon de l'Evasió", che avevano un progetto di promozione dello stand Skit-Ball e che ne avevano acquistato uno. Egli ha precisato di aver incontrato il ricorrente una volta sola e che, in quell'occasione, questi gli aveva spiegato che "sua moglie concludeva gli affari nell'impresa Mon de l'Evasió con il sig. [OSCURATO:PERSONA]". Il sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava parimenti di aver avuto l'impressione che il ricorrente "non avesse niente a che fare con [la società] Mon de l'Evasió". Di conseguenza, la lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] trasmessa per fax il 28 ottobre 1996 non può costituire una prova sufficiente dell'esercizio da parte del ricorrente di un'attività professionale di carattere commerciale.
72 Per quanto riguarda la lettera di ritrattazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 1996, si deve evidenziare che, per quanto riguarda il ricorrente, il suo contenuto è confermato dalle già citate dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] ed è coerente con queste ultime. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non fa valere alcun elemento di prova in contrario.
73 Quanto alla lettera del 27 settembre 1996 imputata al ricorrente (...), anche supponendo che sia stata scritta e firmata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], [essa] conferma effettivamente la partecipazione del ricorrente a[ll'] operazione commerciale [relativa allo stand Skit-Ball]. Essa non è invece tale da provare che il ricorrente abbia esercitato un'attività professionale di carattere commerciale.
74 D'altro canto, è giocoforza constatare che sia i documenti allegati alla lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] trasmessa tramite fax il 28 ottobre 1996, vale a dire la lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 6 settembre 1996 e l'assegno n. 6 555 542, sottoscritti da quest'ultimo, sia i documenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla controreplica, vale a dire le telecopie del 24 settembre e del 2 ottobre 1996, entrambe sottoscritte dal sig. [OSCURATO:PERSONA], non provano affatto l'esercizio da parte del ricorrente di attività commerciali.
75 Discende da tutto quanto precede che gli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], considerati nel loro complesso, dimostrano che il ricorrente, così come da lui stesso riconosciuto, ha prestato un'assistenza occasionale sia alla moglie che al sig. [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio di un'attività commerciale e che ha partecipato ad un'operazione commerciale, ossia l'acquisto di uno stand Skit-Ball da parte della società Mon de l'Evasió. Tuttavia, a causa del suo carattere occasionale e della sua portata limitata, tale collaborazione del ricorrente non può essere qualificata come esercizio di un'attività professionale di carattere commerciale ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale. Del pari, non è provato che il ricorrente si sia avvalso della sua appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA], che l'abbia coinvolta né che abbia personalmente fatto uso dei mezzi materiali di quest'ultima.
76 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti. Il ricorso dev'essere pertanto accolto e la decisione impugnata annullata, senza che occorra esaminare la censura relativa alla mancata dichiarazione da parte del ricorrente dell'attività della moglie in seno alla società Mon de l'Evasió né gli altri motivi sollevati a sostegno del ricorso di annullamento in esame.
77 Essendo il Tribunale competente, ai sensi dell'art. 41 del regolamento per il personale, a dirimere tutte le controversie di carattere individuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti, si deve applicare, per analogia, la disposizione dell'art. 91, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle Comunità europee, ai sensi della quale nelle controversie di carattere pecuniario il Tribunale ha una competenza anche di merito. Si deve perciò condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versare al ricorrente le retribuzioni arretrate che questi avrebbe dovuto percepire dopo il suo licenziamento».
25 In secondo luogo il Tribunale ha respinto le domande di risarcimento danni presentate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato irricevibile la domanda di risarcimento danni presentata dalla [OSCURATO:PERSONA].
26 I punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata sono formulati come segue:
«1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti 31 gennaio 1997, recante destituzione del ricorrente senza perdita dell'indennità di cessazione dal servizio, è annullata.
2) [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti è condannata a versare al ricorrente le retribuzioni arretrate che questi avrebbe dovuto percepire dopo il suo licenziamento».
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
27 Nella sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
- annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata, e
- condannare il sig. [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese.
28 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
- in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo,
- confermare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata, e
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio.
29 [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo è relativo all'errata qualificazione della natura giuridica dei fatti che ha condotto a conseguenze errate in diritto nonché ad un errore di motivazione. Il secondo motivo è relativo alla violazione delle norme contrattuali applicabili ai rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il suo personale.
Sul primo motivo
30 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nella sentenza impugnata il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti ed ha commesso un errore di motivazione in quanto:
- esso ha escluso, a torto, che gli atti compiuti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] possano venir considerati come una forma di attività professionale di carattere commerciale ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale (prima parte);
- esso ha escluso, a torto, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia coinvolto la [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio di tale attività e che abbia così violato l'obbligo di comportamento cui era tenuto ai sensi dell'art. 1 del regolamento per il personale (seconda parte);
- esso ha escluso, a torto, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto un uso improprio del materiale della [OSCURATO:PERSONA] e che abbia quindi violato l'obbligo di comportamento cui era tenuto ai sensi dell'art. 1 (terza parte);
- esso non ha voluto, a torto, dare importanza al comportamento tenuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per respingere le censure formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti (quarta parte), e
- esso ha rifiutato, a torto, di dare importanza alla mancata dichiarazione dell'esercizio di un'attività commerciale nel Principato di Andorra da parte della moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'art. 5 del regolamento per il personale (quinta parte).
31 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il primo motivo è integralmente irricevibile. Con la sua censura relativa al preteso errore di qualificazione commesso dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] chiederebbe in realtà alla Corte un riesame dei fatti, mentre, ai sensi degli artt. 225 CE e 51 dello [OSCURATO:PERSONA] CE della Corte di giustizia, l'impugnazione si limita ai soli motivi di diritto e gli argomenti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte costituiscono una mera ripetizione di quelli già fatti valere dinanzi al Tribunale. Quanto alla censura relativa ad un errore di motivazione, neppure essa sarebbe ricevibile dato che il Tribunale ha tenuto conto di tutti gli elementi di prova forniti e ha motivato il risultato della sua valutazione.
Sulla prima parte
Argomenti delle parti
32 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, siccome la Mon de l'Evasió è stata costituita nel Principato di Andorra nell'aprile 1996, si può supporre che i documenti esaminati dal Tribunale si riferissero agli atti commerciali più importanti compiuti da tale società e dai suoi soci al momento del ricevimento della telecopia del 28 ottobre 1996. La predisposizione e l'esecuzione di tali atti avrebbero necessariamente comportato l'esercizio professionale di un'attività di carattere commerciale, sia per il sig. [OSCURATO:PERSONA] che per il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, il Tribunale avrebbe riconosciuto tale qualificazione solo per il sig. [OSCURATO:PERSONA] e l'avrebbe esclusa per il sig. [OSCURATO:PERSONA].
33 Se il Tribunale ha correttamente accertato i fatti allorché ha rilevato, al punto 70, prima e seconda frase, della sentenza impugnata, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte alla formazione dei documenti trovati nel computer del sig. [OSCURATO:PERSONA], esso avrebbe qualificato erroneamente la loro natura giuridica rifiutando di considerare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] vi aveva preso parte in modo attivo ed interessato e che essi costituivano, nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], atti commerciali, come peraltro il Tribunale aveva rilevato, per gli stessi documenti, ai punti 65 e 77 della già citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/BEI. In realtà, la partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla formazione di tali documenti si spiegherebbe con il suo personale interesse all'apertura di una linea di credito presso il [OSCURATO:PERSONA] a nome dei due soci. Ne fornirebbero la prova la telecopia della lettera di data 19 agosto 1996 che raccomandava i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come clienti al [OSCURATO:PERSONA] nonché la domanda di apertura di una linea di credito indirizzata al [OSCURATO:PERSONA] con telecopia del 24 settembre 1996, il cui testo è riprodotto al punto 74 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/BEI.
34 La motivazione della sentenza impugnata su questo punto dovrebbe essere considerata insufficiente e contraddittoria, dato che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, come il sig. [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/BEI, citata, punto 66), il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato, in ordine a determinati documenti, varie affermazioni contrarie al vero che si giustificavano solo con la necessità di dissimulare la sua effettiva partecipazione all'attività della società.
35 L'affermazione formulata dal Tribunale al punto 70, ultima frase, della sentenza impugnata, secondo cui «i documenti controversi non sono stati trasmessi dal ricorrente ai destinatari e la firma di quest'ultimo non compare su alcuno di essi», sarebbe priva di motivazione e conterrebbe un errore di qualificazione.
36 Per quanto riguarda la motivazione, il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non abbia firmato tali documenti non escluderebbe che egli abbia preso parte attiva alla decisione di trasmetterli e di utilizzarli.
37 Per quanto riguarda la qualificazione della natura giuridica dei fatti accertati, il Tribunale, escludendo qualsiasi intenzione del sig. [OSCURATO:PERSONA] di partecipare alla trasmissione ed all'utilizzo di tali documenti, avrebbe erroneamente concluso che, nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], questi fatti non si potevano considerare come la concreta partecipazione al compimento di atti di carattere chiaramente commerciale. Si sarebbe in presenza di una inammissibile restrizione della nozione di atto commerciale.
38 D'altronde, per quanto riguarda le affermazioni relative alla dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla Interseco che compaiono al punto 71 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia anzitutto che tale dichiarazione è in palese contraddizione con la telecopia del 28 ottobre 1996. Inoltre, emergerebbe un'incoerenza tra la detta dichiarazione e la lettera 27 settembre 1996, che sarebbe redatta in modo da far credere che essa emani dal sig. [OSCURATO:PERSONA] che agirebbe in qualità di «amministratore delegato, management e marketing» della Mon de l'Evasió.
39 [OSCURATO:PERSONA] fa poi valere che, al punto 72 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accordato grande valore alla lettera di ritrattazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 1996, mentre, al punto 70 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/BEI, avrebbe sostenuto di non credere alla spontaneità di tale ritrattazione.
40 Infine, la motivazione contenuta al punto 73 della sentenza impugnata quanto alla lettera 27 settembre 1996 dovrebbe essere considerata insufficiente e contraddittoria. Il Tribunale avrebbe dovuto, da un lato, tener conto del fatto che tale lettera poteva provenire solo dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, leggerla nel contesto dei fatti che erano stati contestati a quest'ultimo.
41 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa prima parte del primo motivo non è ricevibile perché comporterebbe un'analisi dei fatti da parte della Corte e perché essa non si fonderebbe su un'argomentazione giuridica; la [OSCURATO:PERSONA] non darebbe infatti alcuna definizione di ciò che essa intende per «atto commerciale».
42 Anche la censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa ad una mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non avrebbe esplicitato perché la collaborazione prestata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] alla moglie ed al sig. [OSCURATO:PERSONA] presenterebbe un carattere meramente occasionale e limitato, sarebbe irricevibile, dato che il Tribunale avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi di prova forniti, di cui esso valuta in modo insindacabile la forza probatoria, ed avrebbe sufficientemente motivato la sua posizione al riguardo.
43 Quanto al merito, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nessuno degli atti che gli sono contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso in esame costituisce un atto commerciale.
Giudizio della Corte
Sulla ricevibilità
44 Dagli artt. 225 CE e 51 dello [OSCURATO:PERSONA] CE della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenza 21 giugno 2001, cause riunite da C-280/99 P a C-282/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, Racc. pag. I-4717, punto 78).
45 In compenso, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 225 CE, ad esercitare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v. sentenza 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto 21). Inoltre, la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale (sentenza 7 maggio 1998, causa C-401/96 P, Somaco/Commissione, Racc. pag. I-2587, punto 53).
46 Nella fattispecie, la prima parte del primo motivo del ricorso in esame è relativa all'errata qualificazione giuridica dei fatti e ad un errore di motivazione da parte del Tribunale. Tuttavia, questa parte del motivo si basa in gran parte su argomenti volti a criticare non già la valutazione in diritto, ma piuttosto la valutazione in fatto effettuata dal Tribunale sulla base delle prove dinanzi allo stesso prodotte, mentre quest'ultima sfugge al sindacato della Corte. Questi argomenti vanno perciò dichiarati irricevibili.
47 Ciò vale anzitutto, per gli argomenti con cui la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale, da un lato, il fatto di aver rifiutato, al punto 70 della sentenza impugnata, di considerare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato in modo attivo ed interessato alla formazione dei documenti trovati nel computer del sig. [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, il fatto di aver escluso ogni intenzione del sig. [OSCURATO:PERSONA] di partecipare alla trasmissione ed all'utilizzo di tali documenti. Questi argomenti sono infatti destinati a contestare la valutazione in fatto del Tribunale secondo la quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a collaborare con il sig. [OSCURATO:PERSONA] alla redazione dei quattro documenti trovati nel computer di quest'ultimo, senza aver provveduto a firmarli né a trasmetterli.
48 Lo stesso è a dirsi, poi, per gli argomenti con i quali la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale il fatto di aver erroneamente valutato, al punto 71 della sentenza impugnata, la dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] all'Interseco, con riferimento alla telecopia del 28 ottobre 1996. Tali argomenti mirano a censurare la valutazione in fatto del Tribunale secondo cui tale telecopia non può costituire una prova sufficiente dell'esercizio da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] di un'attività professionale di carattere commerciale.
49 Lo stesso vale infine per quanto riguarda l'argomento con cui la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di non aver tenuto conto, al punto 73 della sentenza impugnata, del fatto che la lettera del 27 settembre 1996 poteva unicamente provenire dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, sia l'individuazione dell'autore di una lettera sia la necessità di provvedere alla sua identificazione sulla base di elementi da provare rientrano nella valutazione dei fatti, operata in modo insindacabile dal Tribunale.
Nel merito
50 Per quanto riguarda la qualificazione in diritto della partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla redazione dei documenti trovati nel computer del sig. [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che, al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che tale partecipazione, pur potendo essere considerata come un ausilio all'esercizio di un'attività commerciale, non può qualificarsi come esercizio di un'attività professionale di carattere commerciale ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale.
51 Tale qualificazione del Tribunale non è viziata da alcun errore di diritto, dato che, secondo il giudizio insindacabile dei fatti operato dal Tribunale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a collaborare alla formazione dei documenti trovati nel computer del sig. [OSCURATO:PERSONA] e non li ha né trasmessi né firmati.
52 Con riguardo all'affermazione contenuta nel punto precedente non si può rilevare alcun errore di motivazione neppure al punto 70 della sentenza impugnata per il fatto che il Tribunale non ha ritenuto necessario pronunciarsi sulla veridicità delle asserzioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] riguardo a taluni di tali documenti.
53 Parimenti, la motivazione contenuta al punto 70, ultima frase, della sentenza impugnata non è viziata da errore. Contrariamente infatti a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non fonda la propria affermazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha trasmesso i documenti di cui trattasi sul fatto che questi non li ha firmati. Esso fa valere l'assenza di firma come un elemento aggiuntivo che rafforza la conclusione alla quale è giunto sulla base delle prove ad esso fornite, vale a dire che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha solo contribuito alla formazione di tali documenti.
54 Quanto all'errore che, a parere della [OSCURATO:PERSONA], vizia la motivazione contenuta al punto 72 della sentenza impugnata e che deriverebbe da una contraddizione tra il valore che vi è attribuito alla lettera di ritrattazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 1996 e quello attribuito alla stessa lettera al punto 70 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/BEI, in cui il Tribunale farebbe trasparire di non credere alla spontaneità di tale ritrattazione per quanto riguarda gli atti contestati al sig. [OSCURATO:PERSONA], si deve collocare il punto 72 della sentenza impugnata nel suo contesto.
55 Così, il Tribunale ha concluso, all'art. 71 della sentenza impugnata, che la telecopia del 28 ottobre 1996 non può costituire una prova sufficiente dell'esercizio da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] di un'attività professionale di carattere commerciale, basandosi sulle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] all'Interseco che evidenziavano appunto il diverso coinvolgimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] e del sig. [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti commerciali con la Skit-Ball SARL.
56 E' quindi in tale contesto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 72 della sentenza impugnata, che, per quanto riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA], il contenuto della lettera di ritrattazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 1996 era confermato dalle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] all'Interseco.
57 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la motivazione contenuta al punto 72 della sentenza impugnata non è viziata da errore.
58 Di conseguenza, la prima parte del primo motivo deve essere respinta.
Sulla seconda parte
Argomenti delle parti
59 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che è errata l'affermazione, formulata al punto 69 della sentenza impugnata, secondo cui non è stato provato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si sia avvalso della sua appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA] in maniera contraria al regolamento per il personale. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il fatto che, partecipando alla decisione di trasmettere al [OSCURATO:PERSONA] le telecopie trovate nel computer del sig. [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, la telecopia relativa alla domanda di una linea di credito nei suoi confronti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe senz'altro contribuito a coinvolgere la [OSCURATO:PERSONA] in un'attività di carattere commerciale. Inoltre, al punto 76 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/BEI, il Tribunale avrebbe menzionato il fatto che tale telecopia è stata trasmessa a partire dalla [OSCURATO:PERSONA] su un foglio intestato a quest'ultima.
60 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ribatte sostenendo che il Tribunale, basandosi sugli elementi di prova fornitigli dalla [OSCURATO:PERSONA], ha potuto valutare che non era stata fornita una prova sufficiente dei fatti asseriti. La Corte non potrebbe svolgere un controllo della qualificazione giuridica di fatti inesistenti o di fatti esistenti ma non provati. Il riferimento fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/BEI non sarebbe pertinente.
Giudizio della Corte
61 Si deve rilevare a tale proposito che la seconda parte del primo motivo di impugnazione si basa su una premessa di fatto, vale a dire la partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla decisione di trasmettere al [OSCURATO:PERSONA] le telecopie trovate nel computer del sig. [OSCURATO:PERSONA], che contrasta con la valutazione effettuata in modo insindacabile dal Tribunale al punto 70 della sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, ha ivi dichiarato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a collaborare alla redazione dei quattro documenti trovati nel computer del sig. [OSCURATO:PERSONA] e che esso non aveva partecipato alla loro trasmissione.
62 Poiché questa affermazione non può più essere contestata in sede di impugnazione, si deve dichiarare irricevibile la seconda parte del primo motivo.
Sulla terza parte
63 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che a torto il Tribunale ha dichiarato, al punto 70 della sentenza impugnata, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva effettuato un uso improprio e illecito del materiale della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ribadisce nell'ambito di questa parte del motivo i suoi argomenti secondo i quali il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse concreto a partecipare non solo alla redazione di due dei documenti trovati nel computer del sig. [OSCURATO:PERSONA], ma anche al loro invio, il che spiegherebbe la sua partecipazione attiva all'uso del materiale della [OSCURATO:PERSONA] per scopi non autorizzati da quest'ultima, in violazione dell'art. 1 del regolamento per il personale.
64 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] si limita a tentare di fornire la prova di un interesse al compimento di un preteso atto censurabile, ma non riesce a dare la prova del compimento di detto atto. Tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inoltre privo di pertinenza, non rientrando la valutazione delle prove nella competenza della Corte.
Giudizio della Corte
65 E' sufficiente rilevare in proposito che la terza parte del primo motivo si basa su una premessa di fatto, vale a dire la partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] all'invio di due dei documenti trovati nel computer del sig. [OSCURATO:PERSONA], la quale, come è stato rilevato al punto 61 della presente sentenza, contrasta con la valutazione operata in modo insindacabile dal Tribunale al punto 70 della sentenza impugnata.
66 Perciò, la terza parte del primo motivo dev'essere dichiarata irricevibile.
Sulla quarta parte
Argomenti delle parti
67 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, rifiutandosi di riconoscere che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto comportamenti volti a dissimulare la sua partecipazione all'attività della Mon de l'Evasió e respingendo così implicitamente la censura che la [OSCURATO:PERSONA] ha formulato in proposito sulla base dell'art. 1 del regolamento per il personale, il Tribunale ha qualificato erroneamente, rispetto a tale disposizione, la natura giuridica del comportamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] e non ha tenuto conto dei «motivi profondi» che giustificavano il suo licenziamento.
68 [OSCURATO:PERSONA] si riferisce in particolare al preteso comportamento ambiguo tenuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento disciplinare nonché nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, ove avrebbe avallato dichiarazioni contrarie al vero del sig. [OSCURATO:PERSONA].
69 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai menzionato dinanzi al Tribunale l'esistenza di «motivi profondi» che giustificassero il suo licenziamento, per cui essa non può contestare al Tribunale di averne fatto completamente astrazione nella sentenza impugnata. Si tratterebbe, perciò, di un motivo nuovo che la Corte non può prendere in considerazione.
70 Peraltro, dichiarare che il comportamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento di licenziamento costituisce un motivo atto a giustificare il provvedimento di licenziamento emanato equivarrebbe, da un lato, a vietare di agire al dipendente minacciato da un tale provvedimento, per paura che la sua situazione si aggravi, e, d'altro lato, a prendere in considerazione elementi estranei ai fatti all'origine del procedimento disciplinare. [OSCURATO:PERSONA] conoscerebbe i motivi che hanno costretto il sig. [OSCURATO:PERSONA], alla cui difesa provvedevano inizialmente gli stessi rappresentanti del sig. [OSCURATO:PERSONA], a distinguersi da quest'ultimo allorché è emerso, al termine della fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si era reso responsabile di falsificazione di documenti allo scopo di sminuire la sua responsabilità nei fatti che gli erano contestati.
Giudizio della Corte
71 Basti rilevare a tale proposito che il Tribunale ha constatato, al punto 75 della sentenza impugnata, che gli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non potevano dimostrare né che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse esercitato un'attività professionale di carattere commerciale né che si fosse avvalso della sua appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA], che l'avesse coinvolta o avesse personalmente utilizzato i mezzi materiali di quest'ultima. Considerato che, secondo la decisione impugnata, il licenziamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] si fondava su tali censure, il Tribunale ha giustamente concluso che esso non doveva più investigare se il licenziamento avesse potuto essere giustificato dal comportamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento disciplinare e, a maggior ragione, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.
72 La quarta parte del primo motivo deve perciò essere respinta.
Sulla quinta parte
Argomenti delle parti
73 Per quanto riguarda l'asserita violazione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 5 del regolamento per il personale, che impone ai dipendenti di dichiarare l'attività del loro coniuge, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il punto 76 della sentenza impugnata contiene una motivazione insufficiente nonché un'errata qualificazione in diritto. Essa si rimette, tuttavia, all'equo apprezzamento della Corte al fine di valutare, nel contesto dei gravi fatti contestati al sig. [OSCURATO:PERSONA], l'importanza di tale violazione.
74 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo è irricevibile, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di pronunciarsi su fatti che il Tribunale non ha valutato.
Giudizio della Corte
75 Si deve rilevare al riguardo che la quinta parte del primo motivo è diretta contro un'accertamento in diritto contenuto al punto 76 della sentenza impugnata e che, per questa ragione, dev'essere dichiarata ricevibile.
76 Quanto al merito, il Tribunale ha dichiarato, al punto 76 della sentenza impugnata, che l'esame della censura relativa alla mancata dichiarazione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] dell'attività della moglie in seno alla Mon de l'Evasió non era necessaria dato che, avendo la [OSCURATO:PERSONA] commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti, la decisione impugnata doveva essere in ogni caso annullata.
77 Un tale ragionamento appare errato in diritto, poiché la decisione impugnata avrebbe potuto, eventualmente, essere ancora giustificata dalla violazione dell'art. 5 del regolamento per il personale. Orbene, il Tribunale ha omesso di valutare l'importanza che poteva presentare, per la legittimità della decisione impugnata, la mancata dichiarazione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] dell'attività della moglie.
78 Tuttavia, questo errore del Tribunale non può avere conseguenze. E' evidente che la sola mancanza di dichiarazione dell'attività del coniuge, in violazione dell'art. 5 del regolamento per il personale, ammesso che sia dimostrata, non può, tenuto conto in particolare della natura delle mansioni svolte dal sig. [OSCURATO:PERSONA] all'interno della [OSCURATO:PERSONA], giustificare una sanzione così grave come il licenziamento disposto.
79 La quinta parte del primo motivo dev'essere quindi respinta.
80 Con riguardo alle considerazioni che precedono, il primo motivo dev'essere integralmente respinto.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
81 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al punto 77 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato le norme contrattuali applicabili ai rapporti di lavoro tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il suo personale, dichiarando che, in applicazione analogica dell'art. 91, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA], esso disponeva di una competenza anche di merito e poteva quindi condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare al sig. [OSCURATO:PERSONA] arretrati di retribuzione. Richiamandosi agli artt. 13 e 44 del regolamento per il personale e alla sentenza 15 giugno 1976, causa 110/75, Mills/BEI (Racc. pag. 955, punti 22 e 25), essa fa valere che le norme applicabili a tali rapporti di lavoro hanno come fonti principali il regolamento per il personale ed il contratto stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e ciascuno dei suoi dipendenti. Si dovrebbe perciò sostanzialmente distinguere il regime del personale della [OSCURATO:PERSONA], che è di natura contrattuale, dal regime dei dipendenti delle Comunità europee, che è di natura statutaria.
82 [OSCURATO:PERSONA] contesta perciò che, in caso di licenziamento di un suo dipendente, tale licenziamento possa essere pronunciato applicando «per analogia» una norma contenuta nello [OSCURATO:PERSONA].
83 [OSCURATO:PERSONA] sostiene più in particolare che il Tribunale, condannandola a versare al sig. [OSCURATO:PERSONA] le retribuzioni arretrate che questi avrebbe dovuto percepire dalla data del suo licenziamento, si è inserito in una logica statutaria che, secondo la già citata sentenza Mills/BEI, non può trovare applicazione nel caso in esame. Non potrebbe esistere, anche in caso di annullamento di una decisione di licenziamento della [OSCURATO:PERSONA], né ricostruzione della carriera del dipendente licenziato, né reintegrazione, nozioni queste completamente estranee alla natura giuridica di un regime contrattuale. In tal caso si dovrebbe unicamente prevedere un indennizzo (v. sentenza Mills/BEI, già citata, punto 24).
84 Inoltre, considerato il fatto che esso non si sarebbe pronunciato sulla reintegrazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si sarebbe contraddetto, poiché, da un lato, si sarebbe fondato su una logica statutaria per disporre il pagamento di arretrati di retribuzione e, dall'altro, non si sarebbe pronunciato sulla reintegrazione, che solo la [OSCURATO:PERSONA] può disporre in forza delle norme giuridiche applicabili alla stessa.
85 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, in realtà, il Tribunale ha deciso d'ufficio, al punto 77 della sentenza impugnata, il risarcimento dell'asserito danno subìto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], mentre quest'ultimo aveva preteso, in primo grado, la concessione del risarcimento solo in caso di mancato annullamento della decisione di licenziamento di cui era stato destinatario.
86 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il secondo motivo del ricorso non è stato né citato né articolato nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale e che esso costituisce pertanto un motivo nuovo da dichiarare irricevibile.
Giudizio della Corte
Sulla ricevibilità
87 In forza dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione delle sentenze del Tribunale ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
88 Si deve rilevare che, nel caso in esame, evidentemente la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto prendere conoscenza, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, del ragionamento contenuto nel punto 77 della sentenza impugnata.
89 Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione si fonda su un elemento di diritto che è emerso durante il procedimento ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte e che, pertanto, dev'essere dichiarato ricevibile.
Nel merito
90 Per quanto anzitutto riguarda la questione se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto applicando per analogia l'art. 91, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] in una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] e uno dei suoi dipendenti al fine di fondare la sua competenza anche di merito, si deve prendere in considerazione l'art. 41 del regolamento per il personale.
91 Ai sensi di tale disposizione, «[t]utte le controversie di carattere individuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti sono sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee».
92 Ne consegue che l'art. 41 del regolamento per il personale non sottrae alla competenza della Corte, e quindi del Tribunale, le controversie di natura pecuniaria tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi dipendenti e non pone, per l'esercizio di tale competenza, limiti che dipendano dalla particolare natura di una controversia.
93 Vero è che l'esercizio di tale competenza da parte del Tribunale e della Corte non può disconoscere le particolarità che caratterizzano il regime del personale della [OSCURATO:PERSONA], che è di natura contrattuale, come ha rilevato la Corte al punto 22 della sua sentenza Mills/BEI, già citata.
94 Tuttavia, la particolare natura del regime del personale della [OSCURATO:PERSONA] non esclude il riconoscimento al Tribunale ed alla Corte di una competenza anche di merito nelle cause di carattere pecuniario tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti. Al contrario, essa la corrobora. Infatti, in mancanza di una limitazione espressamente prevista nella disciplina applicabile, il giudice del contratto gode in linea generale di una competenza anche di merito per conoscere delle controversie che si riferiscono al contratto.
95 Di conseguenza il Tribunale ha giustamente dichiarato di disporre, applicando per analogia la norma di cui all'art. 91, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA], di una competenza anche di merito per statuire sugli aspetti pecuniari della controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
96 Per quanto poi riguarda la questione se il Tribunale abbia violato la natura contrattuale del regime del personale della [OSCURATO:PERSONA] condannando quest'ultima a pagare al sig. [OSCURATO:PERSONA] le retribuzioni arretrate che questi avrebbe dovuto percepire dopo il suo licenziamento, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tale decisione del Tribunale non si inserisce in una logica statutaria, in quanto la concessione delle retribuzioni arretrate costituisce la conseguenza abitualmente connessa all'accertamento dell'illegittimità di una decisione di licenziamento, e ciò anche in un regime contrattuale.
97 Risulta infine dal punto 35 della sentenza impugnata che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Tribunale di condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versargli gli arretrati della sua retribuzione.
98 Pertanto, il secondo motivo dev'essere respinto.
99 Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
100 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché in sede d'impugnazione il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la condanna della [OSCURATO:PERSONA], che è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti è condannata alle spese.