CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma émessa in data 12/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 21/01/2019 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, quale legale rappresentante della B.Point s.r.I., dichiarata fallita in data 26/09/2013 - rideterminava la pena nei confronti dell'imputato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto il capo di imputazione si riferiva alla distrazione di "rimanenze e magazzino", ossia di beni destinati alla vendita, considerato che la società commerciava prodotti di cancelleria della ditta Buffetti; al contrario, la sentenza impugnata individua l'oggetto della distrazione in immobilizzazioni materiali del valore di 88.039,14, risultanti dall'ultimo bilancio di verifica, concetto che individua i beni materiali di uso durevole, quali macchine da ufficio, mobili ed arredi, beni interamente ammortizzati, come si evince dal bilancio, dalla relazione del curatore e come già evidenziato nell'atto di appello, con evidente diversa individuazione dell'oggetto della distrazione; in ogni caso, la Corte territoriale non valuta come nel bilancio al 26/09/2013 non risulti indicata alcuna rimanenza di magazzino, a dimostrazione che non vi fossero rimanenze, come emerso anche dalle s.i.t. del dipendente [OSCURATO:PERSONA], acquisite al fascicolo del dibattimento; né è stata considerata la circostanza che le immobilizzazioni materiali erano state iscritte in bilancio al loro costo storico e, quindi, anche sotto tale aspetto non possono avere nulla a che vedere con il valore indicato in imputazione; quanto ai due veicoli, questi avrebbero potuto essere stati acquistati dal socio, storico amministratore della società, all'insaputa del ricorrente, non comprendendosi da quale circostanza la Corte di merito abbia tratto il convincimento che si trattasse di veicoli nuovi, posto che dalle targhe si desume che i veicoli fossero stati immatricolati nel 1994 ed acquistati dalla società nel 2006; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento alla bancarotta documentale, contestata come omessa tenuta e omessa consegna delle scritture contabili, e non come occultamento o distruzione, condotte per le quali è necessario il dolo specifico, nel caso in esame insussistente, anche considerato che le scritture contabili risultano adeguatamente tenute proprio negli anni 2010-2013 antecedenti il fallimento, essendo stati consegnati al curatore il libro giornale, i registri IVA, i mastrini, rispetto alla cui tenuta il curatore stesso non ha mosso alcuna censura; dal che, quindi emerge evidente come fosse stata possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; il solo libro non tenuto, quello dei cespiti ammortizzabili, non costituisce un libro obbligatorio ai sensi dell'art. 2214, comma 1, cod. civ., salva la necessità che venga istituito alla luce delle dimensioni dell'impresa, ai sensi dell'art. 2214, comma 2, cod. civ.; nel caso di specie, come osservato dal curatore, i beni strumentali risultavano del tutto ammortizzati, con la conseguenza che la omessa consegna delle scritture, al più, avrebbe potuto integrare la fattispecie di cui all'art. 220 legge fallimentare, ovvero quella di cui all'art. 217 legge fallimentare, che può essere configurata anche in caso di condotta dolosa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] appare fondato, per le ragioni di seguito illustrate. La vicenda si colloca nel contesto del fallimento della B.Point s.r.I., società che esercitava vendita al minuto ed all'ingrosso di prodotti di cancelleria ed articoli per ufficio. Come si evince dal capo di imputazione, al ricorrente era stata contestata la distrazione del "magazzino e delle rimanenze ivi esistenti compresa merce ordinata e non pagata del valore di circa 1000.000,00 euro"; dalle scritture contabili depositate e dai bilanci disponibili, il curatore aveva rilevato una situazione di forte squilibrio tra il passivo, ammontafiF a circa 280.000,00 euro ed un attivo largamente inferiore, costituito da immobilizzazioni materiali ed immateriali per 52.000,00 euro circa e crediti per poco più di 13.000,00 euro; inoltre, risultavano perdite pregresse per oltre 650.000,00 euro. In sostanza, era emersa una progressiva diminuzione dei ricavi a partire dal 2010 sino alla dichiarazione di fallimento, pronunciata su istanza della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cui si era aggiunto, in sede di ammissione al passivo, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per oltre 1.200.000,00 euro. Dalla motivazione delle sentenze di merito emerge come il curatore avesse riferito che dalla contabilità risultassero immobilizzazioni materiali (macchine elettroniche, mobili di arredo ed attrezzatura varia) per un valore di euro 88.039,14. Quanto alle scritture contabili, erano stati depositati i registri IVA relativi agli acquisti ed alle vendite, il registro dei corrispettivi, il libro giornale, tutti riferiti agli esercizi dal 2010 sino alla data del fallimento, mancando, invece, per tali annualità, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, il libro soci, il libro degli amministratori e mancando, altresì, tutte le scritture contabili delle precedenti annualità, dal 2005 al 2009. La difesa, con i motivi di appello, aveva rappresentato che dal bilancio al 26/09/2013 non fosse indicato alcun valore di rimanenze di magazzino giacenti, mentre dal bilancio alla data del fallimento le immobilizzazioni materiali risultavano del tutto ammortizzate, ciò per la vetustà di tali beni; pertanto, secondo la doglianza difensiva, non si comprendeva su quale elemento fosse fondata l'individuazione del valore di 100.000,00 euro riferito al magazzino, in quanto se nella categoria delle rimanenze fossero ricompresi anche i beni strumentali, indicati dal curatore per un valore pari ad euro 88.038,34, sarebbe stato necessario chiarire che tale importo si riferiva al costo storico di beni acquistati nel 2005, come dichiarato dal curatore. La difesa, inoltre, aveva rilevato come i ricavi individuati dal libro giornale fossero stati destinati alla copertura delle obbligazioni assunte dalla società, come rilevabile anche dai mastrini contabili. In realtà, appare del tutto evidente che tali doglianze non siano state affatto affrontate dalla Corte di merito che non chiarisce affatto gli elementi specifici e l'analisi effettuata per pervenire ad individuare il valore delle rimanenze in euro 100.000,00 a fronte della contestazione difensiva secondo la quale dal bilancio al 26/09/2013 non fosse indicato alcun valore di rimanenze di magazzino giacenti, né si comprende se il valore delle immobilizzazioni materiali fosse stato calcolato al netto dell'ammortamento, posto che neanche su tale aspetto la sentenza impugnata ha fornito risposta. La differenza concettuale tra immobilizzazioni materiali e rimanenze, infatti, avrebbe richiesto un onere motivazionale più approfondito da parte della Corte di merito. Le immobilizzazioni materiali, in estrema sintesi, sono i beni tangibili di uso dureyole, che fanno parte dell'organizzazione permanente dell'impresa, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; si tratta, quindi, di beni fisici, i cui costi vengono sostenuti in un determinato momento, ma i cui benefici vanno oltre l'esercizio corrente, trattandosi di beni non destinati alla vendita o alla trasformazione, ma funzionali alla produzione di beni e servizi. Come attività a lungo termine, quindi, le immobilizzazioni materiali costituiscono la seconda parte della sezione patrimoniale del bilancio, ai sensi dell'art. 2424 cod. civ., in cui vengono iscritte al costo sostenuto per l'acquisto. L'art. 2426 cod. civ., indica, inoltre, quale criterio di base contabile nella valutazione di tali immobilizzazioni, quello del costo diminuito del relativo ammortamento, con il limite costituito dal "valore recuperabile con l'uso", ossia il valore del bene che è in grado di essere coperto dai ricavi derivanti dalla vendita della produzione all'ottenimento della quale lo stesso ha concorso. Le immobilizzazioni materiali, dal punto di vista contabile, sono definite dal principio contabile OIC 16, come immobilizzazioni connotate da: destinazione ad uso durevole; utilità pluriennale; ammortamento quale processo di ripartizione del costo di acquisizione tra i vari esercizi; tangibilità ovvero sussistenza fisica del bene. Le rimanenze di magazzino, invece, rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società, secondo la definizione del principio contabile OIC 13, con la specificazione che il concetto di "giacenza" è riferito alla loro quantità, mentre quello di "rimanenza" è riferito ai valori attribuiti alle varie giacenze; le rimanenze di magazzino, in ogni caso, sono classificate nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale nell'apposita voce "Rimanenze" . Sulla scorta di tale inquadramento, quindi, la Corte di merito avrebbe dovuto fornire adeguata risposta alle doglianze difensive che, in sostanza, richiedevano un chiarimento circa i criteri di valutazione di beni, concettualmente appartenenti a diverse categorie, relativamente ai quali già la sentenza di primo grado non sembrava aver fatto alcuna differenza. Quanto alla bancarotta documentale, la sentenza impugnata sembrerebbe aver ritenuto integrata la fattispecie sorretta da dolo specifico, nella misura in cui ha osservato come la condotta dell'imputato fosse strettamente collegata al disegno criminoso, in quanto egli aveva da tempo cessato di adempiere agli obblighi fiscali e contributivi, aggiungendo, però, che "l'irregolare tenuta delle scritture contabili va letta in correlazione con gli altri comportamenti tenuti dall'imputato, contestati nel capo di imputazione", aggiungendo che l'imputato aveva cessato di adempiere agli obblighi fiscali e contributivi della società e distratto alcune poste attive, per cui il fine evi-dente era quello di impedire ai creditori, con particolare riferimento al'agente per la riscossione, potessero aver contezza del patrimonio societario, con conseguente ingiusto profitto. Tale motivazione non si concilia logicamente con il dato - anch'esso emergente dalle sentenze di merito - in base al quale dal 2010 in avanti le scritture contabili erano state depositate, ad eccezione del libro inventari, del registro dei beni ammortizzabili, del libro soci e di quello delle delibere degli amministratori. Dal 2010, quindi, risultavano depositati - per come si legge in sentenza - i registri IVA ed il libro giornale. Premesso che, ai sensi dell'art. 2214, comma primo, cod. civ., sia il libro giornale che il libro degli inventari rappresentano scritture contabili obbligatorie, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa e che, alla stregua delle dimensioni e della natura dell'impresa, il comma secondo del predetto art. 2214 cod. civ. prevede che l'imprenditore debba tenere le altre scritture contabili e conservare, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture, sia ricevute che spedite, nel caso in esame, risulta che fino a tutto il 2009 le scritture contabili fossero state totalmente omesse, mentre dal 2010 in avanti tale omissione fosse stata solo parziale, riguardando, in particolare, il libro degli inventari ed il registro dei beni ammortizzabili, quest'ultimo previsto dalla normativa fiscale. Come noto, l'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere individuato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, mentre nel caso di bancarotta semplice documentale l'illiceità della condotta è circoscritta alle sole scritture obbligatorie (tra le altre: Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 281875; Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867; Sez. 5, n. 44886 del 23/9/2015, Rossi, Rv. 265508; Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 262198; Sez. 5, n. 22593 dei 20/4/2012, Pupillo, Rv. 252973; Sez. F, n. 33402 del 06/08/2009, Castrogiovanni, Rv. 244842; Sez. 5, n. 7165 del 29/1/1977, Alberi, Rv. 136073). Con specifico riferimento alla condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, occorre ricordare che, pacificamente, tale condotta è stata inquadrata dall'elaborazione giurisprudenziale di legittimità nell'ambito della bancarotta fraudolenta documentale, purché - ovviamente - sorretta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 39808 del 23/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 28380; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276650; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno e altro, Rv. 269904; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11279 del 16/02/2010, Acciuolo e altro, Rv. 246370; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago; Rv. 244494; Sez. 5, n. 9103 del 25/06/1992, Ruzza, Rv. 191662). Venendo al caso di specie, posto che la finalità della condotta sarebbe stata quella di occultare le inadempienze contributive, sarebbe stato il caso di comprendere, anzitutto, da quale annualità si fossero verificati tali inadempimenti e l'omissione di quali specifiche scritture contabili fosse stata funzionale a tale scopo. In tema di bancarotta fraudolenta documentale sorretta dal dolo specifico, il percorso ermeneutico consolidato consente di affermare che, in presenza dell'elemento soggettivo del reato, non è necessario che l'omissione sia perdurata per tutta la vita dell'impresa, né che essa riguardi tutte le scritture contabili, ben potendo essere parziale, sia in riferimento all'oggetto che in riferimento allo sviluppo, potendo, cioè, manifestarsi sia in senso diacronico che sincronico, come emerge inequivocabilmente dal testo della disposizione normativa, che chiarisce come la condotta riguarda "...in tutto o in parte...." le scritture contabili, potendo, quindi, manifestarsi attraverso la radicale carenza di tutte o di parte delle scritture e dei libri contabili. Al contrario, la tenuta lacunosa delle scritture, connotata da omissioni annotative, si traduce nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico, che presuppone la modalità di tenuta di scritture esistenti e rinvenute e, come tali, esaminate dagli organi fallimentari. Posta tale differenza strutturale tra le due forme di manifestazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, la sentenza impugnata, a fronte di una contestazione di bancarotta sorretta dal dolo generico, in motivazione sembra affermare come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una condotta sorretta da dolo specifico, pur - in maniera del tutto contraddittoria - continuando a menzionare sia una tenuta irregolare delle scritture che la mancanza di alcuni libri obbligatori (pag. 3 della sentenza impugnata). Tali snodi motivazioniali si pongono in aperto contrasto con la più volte ribadita differenza strutturale tra le due categorie, quella che ricomprende l'omessa tenuta delle scritture, ovvero la loro distruzione o il loro occultamento, da un lato, e, dall'altro, quella relativa alla fraudolenta tenuta delle stesse, ipotesi, quest'ultima, che implica un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli stessi organi fallimentari. Da ciò scaturisce, pertanto, l'esigenza che la contestazione, dapprima, e l'accertamento, poi, in sede di merito, siano assolutamente accurati e specifici quanto alla individuazione delle scritture che, concretamente, costituiscono l'oggetto della condotta. A fronte della possibilità che qualunque scrittura - anche non obbligatoria - possa essere funzionale a rivelare condotte distrattive o, comunque, incompatibili con una corretta gestione imprenditoriale e tali da determinare un vantaggio ingiusto per l'imprenditore o un pregiudizio per il ceto creditorio, è richiesto al giudice di merito di individuare e spiegare la concreta attitudine e, quindi, l'incidenza, volta per volta, delle scritture prese in considerazione rispetto a tali determinazioni fenomeniche; da ciò discende anche che nella motivazione della sentenza siano chiaramente indicate, in riferimento alla specifica condotta posta in essere, la funzionalità dell'omissione delle scritture, come individuata, ad inddere sulla rappresentazione contabile dell'azienda e sulla sua alterazione. Tale esigenza si salda con il principio secondo cui gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, o del dolo generico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non può coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili o con la sola tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, per cui, a fronte del dato fenomenico descritto dalla norma incriminatrice, ulteriori circostanze devono essere, volta per volta, individuate dai giudici di merito, funzionali a circoscrivere, in un caso, la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, ovvero, nell'altro, la consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile sia in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio. Appare evidente come tra le suddette circostanze assuma un rilievo fondamentale la condotta del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa, nel senso che, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito potrà, del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi (tra le altre, Cass., Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384). Alla luce di tali considerazioni, ne discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma che, alla luce dei principi di diritto esposti, provvederà a 'chiarire la specifica vicenda distrattiva e, inoltre, la chiara individuazione della condotta di bancarotta fraudolenta documentale, all'esito della