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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15567/2024

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 31287/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi quattro quali eredi diNAPOLI DOMENICO), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FOCA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAGAZZU' GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PUSCEDDU Oggetto: specializzandi in medicina - risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie.GIORGIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 13 maggio 2021 n. 3608 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2015 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 3.1.2018 n. 43 il Tribunale di Roma dichiarò prescritta la domanda, applicando il termine decennale con decorrenza dal 27.10.1999.

Nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], invece, il Tribunale rigettò la domanda ritenendo infondata la pretesa, sul presuppostoche questi -avendo iniziato la specializzazione nel 1997 - avesse necessariamente percepito la remunerazione.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 13.5.2021 n. 3608 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame di tutti i ricorrenti ad eccezione di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che fu dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c..

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione con separati ricorsi da [OSCURATO:PERSONA] ed altri (ricorso notificato il 10.12.2021e fondato su due motivi)e da [OSCURATO:PERSONA] (ricorso notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e fondato su sei motivi).

L’Avvocatura dello Stato ha resistito alle impugnazioni con due separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorso Alberani ed altri.

Col primo motivo la sentenza d’appello è impugnata nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto vantato dagliattori.Deducono i ricorrenti che erroneamente la Corte d’appello, dando seguito alla giurisprudenza di questa Corte, ha individuato l’exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999.

Sostengono che a quella data lo Stato italiano era ancora inadempiente all’obbligo di dare attuazione alle direttive comunitarie, e la permanenza dell’inadempimento avrebbe impedito loro di introdurre il giudizio di risarcimento.

1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. , alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).

2. Col secondo motivo è denunciata, contemporaneamente, sia la violazione dell'articolo 342 c.p.c.,sia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Il motivo riguarda la posizione della sola [OSCURATO:PERSONA].

L’illustrazione del motivo contiene una argomentazione così riassumibile:-) il Tribunale rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che questa si fosseimmatricolata prima del 1983; -) tale statuizione fu censurata in appello, deducendo che il diritto al risarcimento sarebbe spettato almeno per le annualità di frequenza della scuola di specializzazione successive al 1983; -) la Corte d’appello ritenne tale motivo “inammissibile” ex art. 342 c.p.c., spiegando che l’appellante non aveva indicato nel motivo di impugnazione “l’anno di iscrizione al corso di formazione specialistica post-universitaria, in modo da consentire al Collegio di svolgere le necessarie indagini e di verificare la fondatezza o meno della domanda”.

2.1. Il motivo è fondato.

L’appello di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe potuto essere più chiaro, e la circostanza che non avesse indicato l’anno di immatricolazione, a tutto concedere, non rendeva l’appello inammissibile, ma lo avrebbe reso solo infondato,se quella data non fosse risultata dalla documentazione prodotta in causa.

Varrà la pena ricordare che il giudice d’appello, in quanto giudice di merito, ha il dovere-potere di esaminare gli atti di causa senza necessità che l’appellante li richiami o trascriva nell’atto di gravame.

Pertanto, una volta che [OSCURATO:PERSONA] allegò in grado di appello di avere diritto al risarcimento per gli anni “successivi all’iscrizione”, era onere del giudicante accertare quando avvenne l’iscrizione, quand’anche il suddetto anno non fosse stato indicato nella citazione in appello.

Il ricorso va dunque accolto su questo punto, e la sentenzacassata con rinvio.

Il giudice di rinvio esaminerà ex novo il gravame di [OSCURATO:PERSONA] applicando il seguente principio di diritto: “L’atto d’appellointroduce, nei limiti dei vizi denunciati, un giudizio pieno sul merito della causa, sicché non è soggetto al principio c.d. della “autosufficienza”.

Se dunque l’atto d’appello è comunque chiaroe specifico, non potrà essere dichiarato inammissibile per il solo fatto che non contenga la trascrizione dell’atto o del documento sul quale si fonda”.4.

Ricorso Primavera.

4. Col primo motivo [OSCURATO:PERSONA] prospetta il vizio di omessa pronuncia.

Il ricorrente sostiene che: -) il Tribunale rigettò la sua domanda sul presupposto che, avendo egli iniziato il corso di specializzazione nel 1993, e quindi successivamente all’emanazione del d. lgs. 257/91, col quale venne data attuazione alle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive modificazioni, “ nulla poteva pretendere”dallo Stato; -) questa statuizione fu oggetto di un motivo di appello ad hoc, nel quale si sosteneva che l’odierno ricorrente nessuna remunerazione aveva percepito durante la frequenza del corso di specializzazione; -) la Corte d’appello ha eluso l’esame di questo motivo di gravame, limitandosi a rigettare tutti gli appelli sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto.

4.1. Col secondo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Nell’illustrazione del motivo si sostiene una tesi così riassumibile: -) il Tribunale rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che questi fosse stato debitamente remunerato durante la frequenza della scuola di specializzazione; -) [OSCURATO:PERSONA] impugnò tale statuizione assumendone l’erroneità in facto; -) la Corte d’appello ha rigettato il gravame ritenendo prescritto il diritto, senza che l’eccezione di prescrizione fosse stata debitamente riproposta in appello.

Così giudicando, conclude il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe “violato l’art. 360 n. 5 c.p.c.” (sic), per non avere “specificamente esaminato l’oggetto del gravame, e non aver preso posizione rispetto a quanto rilevato dall’appellante”.

4.2. Col terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di ultrapetizione.Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare prescritto il diritto al risarcimento vantato da [OSCURATO:PERSONA] per varie ragioni: -) sia perché tale eccezione non fu sollevata dalle amministrazioni convenute in primo grado; -) sia perché il giudice di primo grado dichiarò inesistente, e non prescritto, il credito di [OSCURATO:PERSONA], e la Presidenza del Consiglio non propose un appello incidentale condizionato avverso tale statuizione.

4.3. Col quarto motivo il ricorrente sostiene che in ogni caso erronea fu la statuizione con cui la Corte d’appello ritenne prescritto il suo diritto.

Nella illustrazione del motivo, dopo una ampia esposizione della legislazione che disciplina la materia, il ricorrente conclude che il suo credito non poteva essere dichiarato prescritto, perché l’Avvocatura non aveva mai sollevato la relativa eccezione.

4.4. Col quinto motivo il ricorrente sostiene che il suo credito non poteva dichiararsi prescritto, in quanto la prescrizione non poteva iniziare a decorrere dal 27.10.1999 (come ritenuto dal Tribunale), dal momento che a quella data lo Stato italiano era ancora inadempiente all’obbligo di attuazione delle direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive modificazioni.

Aggiunge il ricorrente che lo Stato italiano diede attuazione completa alle Direttive comunitarie solo nel 2007; e che egli, avendo frequentato la scuola di specializzazione dal 1997 al 2002, aveva diritto non solo alla “adeguata remunerazione”, ma anche al risarcimento del danno pari alla differenza tra la borsa di studio che avrebbe dovuto percepire, e quelle che fu accordata agli iscritti alle scuole di specializzazionesuccessivamente al 2007.

4.5. Col sesto motivo il ricorrente censura la statuizione con cui il giudice di primo gradoha escluso la legitimatio ad causam dei tre ministeri (della salute, dell’economia e dell’università).4.6.

Tutti i suddetti motivi sono complessivamente inammissibili, in quanto la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, debbono essere cassate senza rinvio ex art. 382, terzo comma, c.p.c., in quanto la domanda non poteva essere proposta.

4.7. E’ lo stesso ricorrente, infatti, a dedurre di avere frequentato la scuola di specializzazione dal 1997 al 2002.

Nel 1997 lo Stato italiano aveva già dato attuazione alle Direttive 75/362 e 75/363 (e successive modificazioni) con l’art. 6 del d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257, il quale stabilì che agli ammessi alle scuole di specializzazione (…) è corrisposta (…) una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000”.

La medesima norma pose a carico del Ministero del Tesoro, su proposta dei Ministri dell'Università e della Sanità, l'assegnazione e la ripartizione dei fondi alle Università, alle quali competeva, ai sensi del secondo comma della citata norma, la concreta erogazione delle somme in sei rate bimestrali posticipate.

Da ciò consegue che legittimatapassivamente rispetto alla domanda di pagamento della “adeguata remunerazione” poteva essere solo l’Università (o, al massimo, i Ministeri del Tesoro o della Salute, la cui legittimazione tuttavia è stata esclusa in primo grado senza che tale statuizione sia stata impugnata), come già stabilito da questa Corte (Sez.

L, Sentenza n. 16507 del 18/06/2008, Rv. 603614 -01).

Ad abundantiam, rileva il Collegio che comunque, a tutto concedere, il diritto al pagamento degli emolumenti previsti dall’art. 6 d. lgs. 257/91 ha iniziato a prescriversi, a più tardi, dal momento del completamento della scuola di specializzazione, e quindi dal 2002, sicché esso era già prescritto al momento dell’introduzione del presente giudizio (2015).

4.9. Il rilevato difetto ab origine di legitimatio ad causam dello Stato italiano impone la cassazione senza rinvio delle due sentenze di merito.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Esse vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.153 (per la fase di studio e quella introduttiva, tenuto conto che la difesa erariale non ha depositato memorie); -) aumentando tale valore del 30% per ciascuna parte oltre la prima, e del 10% per ciascuna parte dall’11° al 30°.

In questo caso essendo i ricorrenti principali -e soccombenti -in numero maggiore di 30, l’aumento complessivo da applicare sul parametro di base sarà del 470% (ovvero il 270% per i primi 9, ed il 200% dall’11° al 30°).

Il totale ascende dunque ad euro 12.272,1.

5.1. Nei rapportitra [OSCURATO:PERSONA] a e la Presidenza del Consiglio le spese del grado di appello (sulle quali spetta a questa Corte provvedere per effetto della cassazione senza rinvio) non vanno regolate, dal momento che in appello non vi fu difesa delle amministrazioni; quelle del p rimo grado possono essere compensate in considerazione della peculiarità del caso.

5.2. Le spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] saranno liquidate dal giudice di rinvio.

P.q.m. (-) accoglie il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitàlimitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; (-) rigetta il ricorsoprincipale proposto dagli altri ricorrenti ; (-) decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa senza rinvio la sentenza di primo grado e quella d’appello, con riferimento alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], in quanto il giudizio non poteva essere introdotto né proseguito;(-)condanna i ricorrenti principali in solido, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.272,1, oltre spese prenotate a debito; (-) compensa le spese del primogrado di giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e la presidenza del Consiglio; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza del Consigliodelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 3.500, oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 31287/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi quattro quali eredi diNAPOLI DOMENICO), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FOCA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAGAZZU' GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PUSCEDDU Oggetto: specializzandi in medicina - risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie.GIORGIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 13 maggio 2021 n. 3608 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2015 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 3.1.2018 n. 43 il Tribunale di Roma dichiarò prescritta la domanda, applicando il termine decennale con decorrenza dal 27.10.1999. Nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], invece, il Tribunale rigettò la domanda ritenendo infondata la pretesa, sul presuppostoche questi -avendo iniziato la specializzazione nel 1997 - avesse necessariamente percepito la remunerazione. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 13.5.2021 n. 3608 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame di tutti i ricorrenti ad eccezione di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che fu dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c.. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione con separati ricorsi da [OSCURATO:PERSONA] ed altri (ricorso notificato il 10.12.2021e fondato su due motivi)e da [OSCURATO:PERSONA] (ricorso notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e fondato su sei motivi). L’Avvocatura dello Stato ha resistito alle impugnazioni con due separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorso Alberani ed altri. Col primo motivo la sentenza d’appello è impugnata nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto vantato dagliattori.Deducono i ricorrenti che erroneamente la Corte d’appello, dando seguito alla giurisprudenza di questa Corte, ha individuato l’exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999. Sostengono che a quella data lo Stato italiano era ancora inadempiente all’obbligo di dare attuazione alle direttive comunitarie, e la permanenza dell’inadempimento avrebbe impedito loro di introdurre il giudizio di risarcimento. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. , alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 2. Col secondo motivo è denunciata, contemporaneamente, sia la violazione dell'articolo 342 c.p.c.,sia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Il motivo riguarda la posizione della sola [OSCURATO:PERSONA]. L’illustrazione del motivo contiene una argomentazione così riassumibile:-) il Tribunale rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che questa si fosseimmatricolata prima del 1983; -) tale statuizione fu censurata in appello, deducendo che il diritto al risarcimento sarebbe spettato almeno per le annualità di frequenza della scuola di specializzazione successive al 1983; -) la Corte d’appello ritenne tale motivo “inammissibile” ex art. 342 c.p.c., spiegando che l’appellante non aveva indicato nel motivo di impugnazione “l’anno di iscrizione al corso di formazione specialistica post-universitaria, in modo da consentire al Collegio di svolgere le necessarie indagini e di verificare la fondatezza o meno della domanda”. 2.1. Il motivo è fondato. L’appello di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe potuto essere più chiaro, e la circostanza che non avesse indicato l’anno di immatricolazione, a tutto concedere, non rendeva l’appello inammissibile, ma lo avrebbe reso solo infondato,se quella data non fosse risultata dalla documentazione prodotta in causa. Varrà la pena ricordare che il giudice d’appello, in quanto giudice di merito, ha il dovere-potere di esaminare gli atti di causa senza necessità che l’appellante li richiami o trascriva nell’atto di gravame. Pertanto, una volta che [OSCURATO:PERSONA] allegò in grado di appello di avere diritto al risarcimento per gli anni “successivi all’iscrizione”, era onere del giudicante accertare quando avvenne l’iscrizione, quand’anche il suddetto anno non fosse stato indicato nella citazione in appello. Il ricorso va dunque accolto su questo punto, e la sentenzacassata con rinvio. Il giudice di rinvio esaminerà ex novo il gravame di [OSCURATO:PERSONA] applicando il seguente principio di diritto: “L’atto d’appellointroduce, nei limiti dei vizi denunciati, un giudizio pieno sul merito della causa, sicché non è soggetto al principio c.d. della “autosufficienza”. Se dunque l’atto d’appello è comunque chiaroe specifico, non potrà essere dichiarato inammissibile per il solo fatto che non contenga la trascrizione dell’atto o del documento sul quale si fonda”.4. Ricorso Primavera. 4. Col primo motivo [OSCURATO:PERSONA] prospetta il vizio di omessa pronuncia. Il ricorrente sostiene che: -) il Tribunale rigettò la sua domanda sul presupposto che, avendo egli iniziato il corso di specializzazione nel 1993, e quindi successivamente all’emanazione del d. lgs. 257/91, col quale venne data attuazione alle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive modificazioni, “ nulla poteva pretendere”dallo Stato; -) questa statuizione fu oggetto di un motivo di appello ad hoc, nel quale si sosteneva che l’odierno ricorrente nessuna remunerazione aveva percepito durante la frequenza del corso di specializzazione; -) la Corte d’appello ha eluso l’esame di questo motivo di gravame, limitandosi a rigettare tutti gli appelli sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto. 4.1. Col secondo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo. Nell’illustrazione del motivo si sostiene una tesi così riassumibile: -) il Tribunale rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che questi fosse stato debitamente remunerato durante la frequenza della scuola di specializzazione; -) [OSCURATO:PERSONA] impugnò tale statuizione assumendone l’erroneità in facto; -) la Corte d’appello ha rigettato il gravame ritenendo prescritto il diritto, senza che l’eccezione di prescrizione fosse stata debitamente riproposta in appello. Così giudicando, conclude il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe “violato l’art. 360 n. 5 c.p.c.” (sic), per non avere “specificamente esaminato l’oggetto del gravame, e non aver preso posizione rispetto a quanto rilevato dall’appellante”. 4.2. Col terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di ultrapetizione.Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare prescritto il diritto al risarcimento vantato da [OSCURATO:PERSONA] per varie ragioni: -) sia perché tale eccezione non fu sollevata dalle amministrazioni convenute in primo grado; -) sia perché il giudice di primo grado dichiarò inesistente, e non prescritto, il credito di [OSCURATO:PERSONA], e la Presidenza del Consiglio non propose un appello incidentale condizionato avverso tale statuizione. 4.3. Col quarto motivo il ricorrente sostiene che in ogni caso erronea fu la statuizione con cui la Corte d’appello ritenne prescritto il suo diritto. Nella illustrazione del motivo, dopo una ampia esposizione della legislazione che disciplina la materia, il ricorrente conclude che il suo credito non poteva essere dichiarato prescritto, perché l’Avvocatura non aveva mai sollevato la relativa eccezione. 4.4. Col quinto motivo il ricorrente sostiene che il suo credito non poteva dichiararsi prescritto, in quanto la prescrizione non poteva iniziare a decorrere dal 27.10.1999 (come ritenuto dal Tribunale), dal momento che a quella data lo Stato italiano era ancora inadempiente all’obbligo di attuazione delle direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive modificazioni. Aggiunge il ricorrente che lo Stato italiano diede attuazione completa alle Direttive comunitarie solo nel 2007; e che egli, avendo frequentato la scuola di specializzazione dal 1997 al 2002, aveva diritto non solo alla “adeguata remunerazione”, ma anche al risarcimento del danno pari alla differenza tra la borsa di studio che avrebbe dovuto percepire, e quelle che fu accordata agli iscritti alle scuole di specializzazionesuccessivamente al 2007. 4.5. Col sesto motivo il ricorrente censura la statuizione con cui il giudice di primo gradoha escluso la legitimatio ad causam dei tre ministeri (della salute, dell’economia e dell’università).4.6. Tutti i suddetti motivi sono complessivamente inammissibili, in quanto la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, debbono essere cassate senza rinvio ex art. 382, terzo comma, c.p.c., in quanto la domanda non poteva essere proposta. 4.7. E’ lo stesso ricorrente, infatti, a dedurre di avere frequentato la scuola di specializzazione dal 1997 al 2002. Nel 1997 lo Stato italiano aveva già dato attuazione alle Direttive 75/362 e 75/363 (e successive modificazioni) con l’art. 6 del d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257, il quale stabilì che agli ammessi alle scuole di specializzazione (…) è corrisposta (…) una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000”. La medesima norma pose a carico del Ministero del Tesoro, su proposta dei Ministri dell'Università e della Sanità, l'assegnazione e la ripartizione dei fondi alle Università, alle quali competeva, ai sensi del secondo comma della citata norma, la concreta erogazione delle somme in sei rate bimestrali posticipate. Da ciò consegue che legittimatapassivamente rispetto alla domanda di pagamento della “adeguata remunerazione” poteva essere solo l’Università (o, al massimo, i Ministeri del Tesoro o della Salute, la cui legittimazione tuttavia è stata esclusa in primo grado senza che tale statuizione sia stata impugnata), come già stabilito da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 16507 del 18/06/2008, Rv. 603614 -01). Ad abundantiam, rileva il Collegio che comunque, a tutto concedere, il diritto al pagamento degli emolumenti previsti dall’art. 6 d. lgs. 257/91 ha iniziato a prescriversi, a più tardi, dal momento del completamento della scuola di specializzazione, e quindi dal 2002, sicché esso era già prescritto al momento dell’introduzione del presente giudizio (2015). 4.9. Il rilevato difetto ab origine di legitimatio ad causam dello Stato italiano impone la cassazione senza rinvio delle due sentenze di merito. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Esse vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.153 (per la fase di studio e quella introduttiva, tenuto conto che la difesa erariale non ha depositato memorie); -) aumentando tale valore del 30% per ciascuna parte oltre la prima, e del 10% per ciascuna parte dall’11° al 30°. In questo caso essendo i ricorrenti principali -e soccombenti -in numero maggiore di 30, l’aumento complessivo da applicare sul parametro di base sarà del 470% (ovvero il 270% per i primi 9, ed il 200% dall’11° al 30°). Il totale ascende dunque ad euro 12.272,1. 5.1. Nei rapportitra [OSCURATO:PERSONA] a e la Presidenza del Consiglio le spese del grado di appello (sulle quali spetta a questa Corte provvedere per effetto della cassazione senza rinvio) non vanno regolate, dal momento che in appello non vi fu difesa delle amministrazioni; quelle del p rimo grado possono essere compensate in considerazione della peculiarità del caso. 5.2. Le spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] saranno liquidate dal giudice di rinvio. P.q.m. (-) accoglie il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitàlimitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; (-) rigetta il ricorsoprincipale proposto dagli altri ricorrenti ; (-) decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa senza rinvio la sentenza di primo grado e quella d’appello, con riferimento alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], in quanto il giudizio non poteva essere introdotto né proseguito;(-)condanna i ricorrenti principali in solido, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.272,1, oltre spese prenotate a debito; (-) compensa le spese del primogrado di giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e la presidenza del Consiglio; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza del Consigliodelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 3.500, oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norm
Sentenza Cassazione n. 15567/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris