CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40670/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lir:é, &I) W1 t rWPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo -e.m.....t.th--tAA.LÀ_ 1,-2. De-‹ , S-r i u4it-e-i.1-44eRsore Trattazione scritta t Z.S D C 453/Lob [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 31 marzo 2'022 la Corte di Appello di Bari ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la decisione emessa in primo grado il 10 luglio 2013. 1.1 Con le due, conformi, decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di cui all'art. 75 comma 2 del d.lgs. n.159 del 2011. In fatto, si tratta di violazioni della specifica prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione in ore notturne, commesse tra il 15 ottobre 2012 e il 26 ottobre del 2012 (in otto occasioni). Le condotte sono contestate e ritenute in continuazione, con pena pari ad anni uno e mesi sei di reclusione. 1.2 La Corte di Appello, in riferimento ad uno dei motivi proposti, nega il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio e quelli già giudicati con le sentenze n.1433 del 2018 e 1547 del 2019. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della continuazione. 2.1 Il ricorrente, con un primo atto di ricorso a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta che la richiesta riguardava tre violazioni del tutto analoghe, oggetto di separati giudizi (e già unificate ai sensi dell'art.81 comma 2 cod.pen.), commesse il 21 settembre, 17 e 25 ottobre dei 2012. La identità delle condotte di reato e la prossimità temporale (due ricadono all'interno del periodo oggetto di unificazione nella decisione impugnata) rendevano palese la medesimezza del disegno criminoso, peraltro già riconosciuta nel diverso procedimento. 2.2 Di analogo tenore risultano le doglianze esposte nell'atto di ricorso a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], cui si aggiunge doglianza in punto di motivazione sulla commisurazione della pena. Vengono prodotte le decisioni emesse nei diversi procedimenti. 3. Il ricorso è fondato, sul tema del diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione. 3.1 La richiesta di riconoscimento della continuazione riguarda, in sostanza, altre condotte di violazione delle prescrizioni derivanti dal medesimo 'titolo' di prevenzione, avvenute a ridosso (e in due casi all'interno) del periodo in cui si sono manifestati i comportamenti già ritenuti espressivi del medesimo disegno criminoso. Ciò determina un profilo di contraddittorietà argomentativa e di complessiva incoerenza della motivazione espressa nella decisione impugnata, specie in riferimento ai fatti che risultano «ricompresi» nel periodo oggetto della decisione. Va rilevato che anche tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti (limitatamente al reato di cui all'art.75 d.lgs. n.159 del 2011) è stata riconosciuta l'esistenza del vincolo. 3.2 Ciò, peraltro, pone un profilo analogo a quello in più occasioni affrontato da questa Corte di legittimità in sede esecutiva, e relativo al rapporto tra decisioni emesse - sul medesimo punto - da giudici diversi. In particolare, è stato più volte affermato ( v. Sez. I n. 54106 del 24.3.2017, rv 271903) che in simili casi la motivazione della decisione reiettiva è incompleta ove non ricomprenda in modo espresso il 'confronto' con i contenuti della decisione che ha già ritenuto sussistente il vincolo ideativo tra fatti ricadenti nel medesimo arco temporale di consumazione. Anche sotto tale profilo si ravvisa, pertanto, incongruenza della motivazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari. Così deciso in data 4 luglio 202