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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 08624/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza in data 01/07/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, riducendo la pena, quella del Tribunale di Prato in data 19/06/2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 in relazione alla detenzione di g. 5 di hashish e alla cessione di g. 0,64 di cocaina.

2. Ha proposto ricorso Amine tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 62- bis cod. pen.

La Corte non aveva valorizzato la giovane età e la contenuta gravità della condotta in relazione alla qualità e quantità dello stupefacente.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen.

La Corte aveva erroneamente omesso di considerare che era maturato il termine di prescrizione, in quanto dopo l'atto interruttivo costituito dalla sentenza di primo grado, erano decorsi più di sei anni prima del decreto di citazione in appello emesso solo il 10/08/2023.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E' fondato e assume rilievo assorbente il secondo motivo.

Va infatti rilevato che dopo l'atto interruttivo, costituito dalla sentenza di condanna, pronunciata in primo grado il 19/06/2017, è per intero decorso il termine di prescrizione, pari ad anni sei, prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello, risalente al 10/08/2023.

Poiché la prescrizione era dunque maturata prima della sentenza di appello ed erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di rilevarla, risulta ammissibile in questa sede il motivo di ricorso, volto a far rilevare l'intervenuta estinzione del reato (sul punto Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

Da ciò discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

P. Q. M. G a n C e M i l a Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 23/01/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza in data 01/07/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, riducendo la pena, quella del Tribunale di Prato in data 19/06/2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 in relazione alla detenzione di g. 5 di hashish e alla cessione di g. 0,64 di cocaina. 2. Ha proposto ricorso Amine tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 62- bis cod. pen. La Corte non aveva valorizzato la giovane età e la contenuta gravità della condotta in relazione alla qualità e quantità dello stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen. La Corte aveva erroneamente omesso di considerare che era maturato il termine di prescrizione, in quanto dopo l'atto interruttivo costituito dalla sentenza di primo grado, erano decorsi più di sei anni prima del decreto di citazione in appello emesso solo il 10/08/2023. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E' fondato e assume rilievo assorbente il secondo motivo. Va infatti rilevato che dopo l'atto interruttivo, costituito dalla sentenza di condanna, pronunciata in primo grado il 19/06/2017, è per intero decorso il termine di prescrizione, pari ad anni sei, prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello, risalente al 10/08/2023. Poiché la prescrizione era dunque maturata prima della sentenza di appello ed erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di rilevarla, risulta ammissibile in questa sede il motivo di ricorso, volto a far rilevare l'intervenuta estinzione del reato (sul punto Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Da ciò discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. G a n C e M i l a Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23/01/2025
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