CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 15405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati; considerato che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4 della sentenza impugnata sulla ritenuta recidiva in ragione dei precedenti penali dell'imputato, di cui uno specifico per resistenza e lesioni, ritenuti indice di elevata pericolosità e persistente capacità a delinquere); ritenuto che anche il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 4 con riferimento alle modalità del fatto e al comportamento dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere-estensore [OSCURATO:PERSONA] uolo Angelo ostanzo [OSCURATO:PERSONA] mrE APR A oggi: - .............