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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 23120/2022

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 27277/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via F .

Corridoni n.23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi [OSCURATO:PERSONA] legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio R.G.N.27277/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gregorio, che l i rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Elena, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2136/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dallacons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] SPA in [OSCURATO:PERSONA] convenne avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] SRL, chiedendo la revoca ex art. 67, secondo comma, l. fall. del pagamento di euro 166.195,31 riscosso dalla convenuta nel cd. periodo sospetto,tramite incasso, il 29/1/2003, di un assegno bancario emesso in suo favore da [OSCURATO:PERSONA] in bonis, in corrispettivo di svariate forniture di articoli sportivi eseguite dal febbraio al luglio 2002, che avrebbero dovuto originariamente essere saldate a mezzo Ri.Ba. aventi scadenza a 120 - 150 f.m. dalla data di emissione delle fatture, a partire dal 31/7/2002.

Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo non dimostrata lascientia decoctionisdella creditrice.

L'appello proposto dall’A.

S. contro la decisione è stato accolto dalla Corte d’ a ppello di Bologna con sentenza depositata in data 14/10/2014.

Ilgiudice d'appello, ha premess o che [OSCURATO:PERSONA] apparteneva al cd.

Gruppo societario Giacomelli (che l’aveva acquisita nel luglio 2002) e che quindi gli indici presuntivi di conoscenza della crisi dell’intero gruppo da parte della creditrice valevano a connotare anche la più specifica conoscenza dell’insolvenza della partecipata.

Ha, a tal R.G.N.27277/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proposito,rilevato: che Roces aveva per clienti non solo [OSCURATO:PERSONA] , ma anche altre imprese del Gruppo e che, quanto ai rapporti commerciali con queste ultime,emergeva per tabulas una discrasia tra forniture e pagamenti, caratterizzati da un generalizzato e risalente ritardo, che era aumentato tra il 2001 ed il 2002, tanto da rappresentare un’anomalia economica non imputabile a una transitoria crisi di liquidità e costituente, piuttosto, tipico indice del difetto strutturale di risorse del Gruppo stesso; che in tale contesto andavano inquadrati ulteriori elementi presuntivi della scientia decoctionis, quali le dilazioni concordatefra le società del gruppo e la creditrice una volta tornate insolute le Ri.Ba programmate in fattura, la parzialità degli adempimenti effettuati, laperiodica sospensione delle forniture fino a che non fosse pervenuto un nuovo parziale adempimento, nonché la circostanza che anche [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stata acquisita da Giacomelli, aveva preso a manifestare una costante morosità che –al contrario – no n si era evidenziata in precedenza .

Ha osservato ulteriormente: che Roces aveva inviato un sollecito di pagamento a [OSCURATO:PERSONA] nell’agosto 2002 per due fatture scadute appena da una settimana; che vi era corrispondenza dalla quale si evinceva l’intenzione della creditrice di sospendere le forniture; che dal piano di rientro concordato nel marzo 2003 fra Roces e tutte le società del gruppo emergeva che al momento dell’atto solutorio ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) i residui crediti insoddisfatti dell’appellata superavano i 200.000 euro ; che la stampa nazionale aveva dato notizia sin dal luglio del 2002 della crisi dell'intero gruppo Giacomelli (il cui titolo aveva perso valore proprio dopo l'acquisizione dell'intero capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta ad un prezzo troppo elevato rispetto alla situazione economica deficitaria evidenziata dal bilancio consolidato al 28.2.2002 e mediante l'utilizzo della gran parte di un prestito obbligazionario che R.G.N.27277/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, piuttosto, dovuto servire per ripianare e ristrutturare l'esposizione debitoria a medio e lungo termine); che era ragionevole ritenere che Roces, azienda leader nel settore della distribuzione commerciale di abbigliamento ed articoli sportivi, monitorasse la situazione economica di una delle sue principali clienti.Ha, da ultimo, escluso che l’analisi e le valutazioni espresse dal prof.

Bastia nella perizia finalizzata alla verifica dei requisiti per l’ammissione delle società del gruppo alla procedura di [OSCURATO:PERSONA], che aveva preceduto quella di A.S., potessero supportare le difese della convenuta/appellata, dovendosene piuttosto trarre indicazioni di segno opposto.

Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi.

L’Amministrazione straordinaria ha replicato con controricorso, seguito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. Con tutti e cinque i motiv i Roces de nuncia violazione dell’art.67, secondo comma, l.fall. e degli artt. 2727 e 2729 cod.civ. ; con il primo anche illogica e insufficiente motivazione in merito ai documenti sub. 27, 28 e 36 prodotti dalla Procedura.

1.2. Con i motivi dal primo al quarto la ricorrente l amenta, nell’ordine, che la corte del merito abbia ritenuto element i idone i a fondare la prova per presunzioni della sua scientia decoctionis: i) l’asserito , ma non dimostrato , ritardo nei pagamenti da parte della debitrice e delle altre società del G ruppo, atteso che al cont rario, dal doc. 36 prodotto dalla Procedura, emergeva che le fatture emesse a carico di [OSCURATO:PERSONA] prese in considerazione dalgiudice d’appello, datate fra il settembre e il dicembre 2002, sarebbero scadute fra febbraio e maggio 2003 e che al momento dell’ i ncasso dell’assegno essa era esposta nei confronti del resto delle compagini appartenenti al Gruppo R.G.N.27277/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per un importo di poco superiore ai 2.000 euro, mentre la corrispondenza sui cui pureè stata fondata la decisione (docc. 27 e 28 di controparte) recava una data successiva a quella del pagamento revocato; ii)le notizie di stampa , di contenuto non univoco ; iii) i dati di bilanci o e di borsa del Gruppo, stante l’erroneità del presupposto secondo cui essa ricorrente avrebbe dovuto conoscerli in ragione della sua affermata, ma del tutto indimostrata, qualità di società di “ragguardevoli dimensioni”; iv) i fatti desunti dalla perizia redatta d a l Prof.

Bastia , solo parzialmente letta e malamente interpretata.

1.3. Con il quinto motivosi duole che il giudice d’appello non abbia ritenuto elemento sufficiente ad escludere la sussistenza della prova per presunzioni i fatti accertat i dal giudice penale nella sentenza di condanna emessa nei confronti degli amministratori del gruppo, i quali avevanofalsificato ripetutamente i bilanci, onde nascondere rilevanti perdite di esercizio, rendendo non conoscibile da un normale fornitore lo stato di dissesto finanziario delle società.

2.1. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

In primo luogo va rilevato che, ancorché tutti rubricati ai sensi del n. 3 dell'art. 360, primo comma, cod.proc.civ.,i motivi non ascrivono al giudice d’appello l’errata ricognizione delle astratte fattispecie normative disciplinate dalle disposizioni che si assumono violate, né sollevano un problema di interpretazione delle stesse, ma ne contestano l’applicabilità alla concreta fattispecie dedotta in giudizio in ragione dell’errata valutazione delle risultanze di causa e dunque censurano la sentenza esclusivamente sotto il diverso profilo del vizio di motivazione.R.G.N.27277/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sotto detto profilo, i motivi si risolvono peraltro nella richiesta di una completo riesame degli elementi istruttori, al fine di ottenere un accertamento in fatto, di insussistenza della prova presuntiva della scientia decoctionis, difforme da quell o operat o dal giudice del merito e a lui solo riservato, non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei ristretti limiti oggi contemplati dall’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.

Difetta, nei motivi, qualsivoglia specifica indicazione del fatto decisivo omesso, oggetto di discussione fra le parti, che ove considerato avrebbe determinato un esito diverso della controversia: persino la censura sviluppatanel primo mezzo ai sensi della predetta disposizione non risponde al modello legale del vizio dedotto,perché la ricorrente si limita a lamentare “l’insufficiente o illogica motivazione” in ordine a tre dei documenti prodotti dall ’ [OSCURATO:PERSONA], che la corte d’appello ha comunque esaminato.

Può aggiungersiche, anche nel caso in cui i dati evincibili dal doc. 36 fossero stati travisati dal giudice, epur dando per scontato che i docc. 27 e 28 rechino una data successiva a quella del pagamento revocato, la censura in esame risulterebbe inammissibile per difetto di decisività, in quanto attinente solo a due dei molteplici elementi presuntivi sui quali si fonda l’accertamento impugnato, richiamati dalla corte del merito a conforto di un quadro probatorio già ampiamente delineato e fondato anche su indici di rilevanza esterna.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass.

S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

R.G.N.27277/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -La Corte dichiara inammissibile il ricorso; -Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 7.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 27277/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via F . Corridoni n.23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi [OSCURATO:PERSONA] legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio R.G.N.27277/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gregorio, che l i rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Elena, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2136/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dallacons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] SPA in [OSCURATO:PERSONA] convenne avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] SRL, chiedendo la revoca ex art. 67, secondo comma, l. fall. del pagamento di euro 166.195,31 riscosso dalla convenuta nel cd. periodo sospetto,tramite incasso, il 29/1/2003, di un assegno bancario emesso in suo favore da [OSCURATO:PERSONA] in bonis, in corrispettivo di svariate forniture di articoli sportivi eseguite dal febbraio al luglio 2002, che avrebbero dovuto originariamente essere saldate a mezzo Ri.Ba. aventi scadenza a 120 - 150 f.m. dalla data di emissione delle fatture, a partire dal 31/7/2002. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo non dimostrata lascientia decoctionisdella creditrice. L'appello proposto dall’A. S. contro la decisione è stato accolto dalla Corte d’ a ppello di Bologna con sentenza depositata in data 14/10/2014. Ilgiudice d'appello, ha premess o che [OSCURATO:PERSONA] apparteneva al cd. Gruppo societario Giacomelli (che l’aveva acquisita nel luglio 2002) e che quindi gli indici presuntivi di conoscenza della crisi dell’intero gruppo da parte della creditrice valevano a connotare anche la più specifica conoscenza dell’insolvenza della partecipata. Ha, a tal R.G.N.27277/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proposito,rilevato: che Roces aveva per clienti non solo [OSCURATO:PERSONA] , ma anche altre imprese del Gruppo e che, quanto ai rapporti commerciali con queste ultime,emergeva per tabulas una discrasia tra forniture e pagamenti, caratterizzati da un generalizzato e risalente ritardo, che era aumentato tra il 2001 ed il 2002, tanto da rappresentare un’anomalia economica non imputabile a una transitoria crisi di liquidità e costituente, piuttosto, tipico indice del difetto strutturale di risorse del Gruppo stesso; che in tale contesto andavano inquadrati ulteriori elementi presuntivi della scientia decoctionis, quali le dilazioni concordatefra le società del gruppo e la creditrice una volta tornate insolute le Ri.Ba programmate in fattura, la parzialità degli adempimenti effettuati, laperiodica sospensione delle forniture fino a che non fosse pervenuto un nuovo parziale adempimento, nonché la circostanza che anche [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stata acquisita da Giacomelli, aveva preso a manifestare una costante morosità che –al contrario – no n si era evidenziata in precedenza . Ha osservato ulteriormente: che Roces aveva inviato un sollecito di pagamento a [OSCURATO:PERSONA] nell’agosto 2002 per due fatture scadute appena da una settimana; che vi era corrispondenza dalla quale si evinceva l’intenzione della creditrice di sospendere le forniture; che dal piano di rientro concordato nel marzo 2003 fra Roces e tutte le società del gruppo emergeva che al momento dell’atto solutorio ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) i residui crediti insoddisfatti dell’appellata superavano i 200.000 euro ; che la stampa nazionale aveva dato notizia sin dal luglio del 2002 della crisi dell'intero gruppo Giacomelli (il cui titolo aveva perso valore proprio dopo l'acquisizione dell'intero capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta ad un prezzo troppo elevato rispetto alla situazione economica deficitaria evidenziata dal bilancio consolidato al 28.2.2002 e mediante l'utilizzo della gran parte di un prestito obbligazionario che R.G.N.27277/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, piuttosto, dovuto servire per ripianare e ristrutturare l'esposizione debitoria a medio e lungo termine); che era ragionevole ritenere che Roces, azienda leader nel settore della distribuzione commerciale di abbigliamento ed articoli sportivi, monitorasse la situazione economica di una delle sue principali clienti.Ha, da ultimo, escluso che l’analisi e le valutazioni espresse dal prof. Bastia nella perizia finalizzata alla verifica dei requisiti per l’ammissione delle società del gruppo alla procedura di [OSCURATO:PERSONA], che aveva preceduto quella di A.S., potessero supportare le difese della convenuta/appellata, dovendosene piuttosto trarre indicazioni di segno opposto. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi. L’Amministrazione straordinaria ha replicato con controricorso, seguito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con tutti e cinque i motiv i Roces de nuncia violazione dell’art.67, secondo comma, l.fall. e degli artt. 2727 e 2729 cod.civ. ; con il primo anche illogica e insufficiente motivazione in merito ai documenti sub. 27, 28 e 36 prodotti dalla Procedura. 1.2. Con i motivi dal primo al quarto la ricorrente l amenta, nell’ordine, che la corte del merito abbia ritenuto element i idone i a fondare la prova per presunzioni della sua scientia decoctionis: i) l’asserito , ma non dimostrato , ritardo nei pagamenti da parte della debitrice e delle altre società del G ruppo, atteso che al cont rario, dal doc. 36 prodotto dalla Procedura, emergeva che le fatture emesse a carico di [OSCURATO:PERSONA] prese in considerazione dalgiudice d’appello, datate fra il settembre e il dicembre 2002, sarebbero scadute fra febbraio e maggio 2003 e che al momento dell’ i ncasso dell’assegno essa era esposta nei confronti del resto delle compagini appartenenti al Gruppo R.G.N.27277/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per un importo di poco superiore ai 2.000 euro, mentre la corrispondenza sui cui pureè stata fondata la decisione (docc. 27 e 28 di controparte) recava una data successiva a quella del pagamento revocato; ii)le notizie di stampa , di contenuto non univoco ; iii) i dati di bilanci o e di borsa del Gruppo, stante l’erroneità del presupposto secondo cui essa ricorrente avrebbe dovuto conoscerli in ragione della sua affermata, ma del tutto indimostrata, qualità di società di “ragguardevoli dimensioni”; iv) i fatti desunti dalla perizia redatta d a l Prof. Bastia , solo parzialmente letta e malamente interpretata. 1.3. Con il quinto motivosi duole che il giudice d’appello non abbia ritenuto elemento sufficiente ad escludere la sussistenza della prova per presunzioni i fatti accertat i dal giudice penale nella sentenza di condanna emessa nei confronti degli amministratori del gruppo, i quali avevanofalsificato ripetutamente i bilanci, onde nascondere rilevanti perdite di esercizio, rendendo non conoscibile da un normale fornitore lo stato di dissesto finanziario delle società. 2.1. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili. In primo luogo va rilevato che, ancorché tutti rubricati ai sensi del n. 3 dell'art. 360, primo comma, cod.proc.civ.,i motivi non ascrivono al giudice d’appello l’errata ricognizione delle astratte fattispecie normative disciplinate dalle disposizioni che si assumono violate, né sollevano un problema di interpretazione delle stesse, ma ne contestano l’applicabilità alla concreta fattispecie dedotta in giudizio in ragione dell’errata valutazione delle risultanze di causa e dunque censurano la sentenza esclusivamente sotto il diverso profilo del vizio di motivazione.R.G.N.27277/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sotto detto profilo, i motivi si risolvono peraltro nella richiesta di una completo riesame degli elementi istruttori, al fine di ottenere un accertamento in fatto, di insussistenza della prova presuntiva della scientia decoctionis, difforme da quell o operat o dal giudice del merito e a lui solo riservato, non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei ristretti limiti oggi contemplati dall’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. Difetta, nei motivi, qualsivoglia specifica indicazione del fatto decisivo omesso, oggetto di discussione fra le parti, che ove considerato avrebbe determinato un esito diverso della controversia: persino la censura sviluppatanel primo mezzo ai sensi della predetta disposizione non risponde al modello legale del vizio dedotto,perché la ricorrente si limita a lamentare “l’insufficiente o illogica motivazione” in ordine a tre dei documenti prodotti dall ’ [OSCURATO:PERSONA], che la corte d’appello ha comunque esaminato. Può aggiungersiche, anche nel caso in cui i dati evincibili dal doc. 36 fossero stati travisati dal giudice, epur dando per scontato che i docc. 27 e 28 rechino una data successiva a quella del pagamento revocato, la censura in esame risulterebbe inammissibile per difetto di decisività, in quanto attinente solo a due dei molteplici elementi presuntivi sui quali si fonda l’accertamento impugnato, richiamati dalla corte del merito a conforto di un quadro probatorio già ampiamente delineato e fondato anche su indici di rilevanza esterna. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. R.G.N.27277/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -La Corte dichiara inammissibile il ricorso; -Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 7.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific
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