CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \3-kRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena del 21 settembre 2022, che ha ritenuto l'imputato responsabile per il delitto di cui all'ad 482 cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. Invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - è manifestamente infondato perché non si riscontra la nullità circa il mancato esame dell'imputato assente, in quanto la difesa non ha richiesto né un rinvio in primo grado né, in appello, ha chiesto l'esame dell'imputato. Difatti, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta d'ufficio solo nel caso in cui il giudice la ritenga indispensabile, dovendo altrimenti essere espressamente chiesta dall'imputato il quale deve però provare di non poter essere comparso per caso fortuito o forza maggiore, ai sensi dell'art. 603, comma 3 e 4, cod. proc. pen. Inoltre, lo stesso motivo di ricorso sulla legittimità della motivazione "per re/ationem" della sentenza di condanna per violazione di legge, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: i) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; ii) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; iii) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'eserciziodella facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M