CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 20 maggio 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 1, e 223 L.F., ha ridotto ad anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari, con conferma nel resto; - che, con memoria in data 13 marzo 2023, il difensore della parte civile, Fallimento [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per la difesa nel giudizio di legittimità. Considerato: - che il proposto ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e 157 e 161 cod. pen., dolendosi del suo mancato proscioglimento in appello per estinzione del reato ascrittogli, per essere decorso il termine massimo di prescrizione (pari ad anni 12 e mesi 6) prima della pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di secondo grado, è manifestamente infondato, posto che, per quanto si desume dalle sentenze di primo e secondo grado, era stata ritenuta a suo carico la circostanza aggravante dell'avere cagionato un danno di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, L.F., contestatagli in fatto e mai da lui specificamente avversata, di modo che, trattandosi di circostanza aggravante ad effetto speciale - come tale rilevante ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, comma 2, cod. pen. -, il reato verrà ad estinguersi per il decorso del termine massimo di prescrizione 1'11 settembre 2025, compresi 204 giorni di sospensione. Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che nulla deve essere liquidato alla parte civile, non avendo la sua difesa effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere estensore I