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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48251/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. (3i [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 ottobre 2021, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia 1'11 marzo 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai seguenti reati: - artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquistato e detenuto al fine di cessione a terzi, più di 120 grammi di sostanza contenente cocaina (percentuale media di principio attivo tra il 44,5% e il 43,6%) e gr. 1,8 di hashish (capo 1 dell'imputazione - fatti del 15 novembre 2016); - artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90 per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], detenuto al fine di cessione a terzi complessivi gr. 5 di cocaina, di cui gr. 4,5 (percentuale media di principio attivo del 78,71%) trovati indosso a Guarriello, gr. 0,5 (percentuale media di principio attivo del 96,95%) trovati indosso a Ceta (capo 3 dell'imputazione - fatti del 5 dicembre 2016).

Con la sentenza confermata in appello, Ceta è stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione ed C 52.000,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i reati, individuato quale reato più grave quello di cui al capo 1) ed applicata la contestata recidiva, reiterata ed infraquinquennale.

2. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore.

Il ricorso si articola in tre motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

2.1. Con il primo motivo - riferito al capo 1) dell'imputazione - il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale per essere stata affermata la penale responsabilità senza che mai sostanza stupefacente fosse stata rinvenuta nella disponibilità di Ceta.

2.2. Col secondo motivo - riferito al capo 3) dell'imputazione - il ricorrente si duole (lamentando anche in questo caso violazione di legge) che sia stata attribuita a Ceta la detenzione della sostanza rivenuta nella disponibilità di Guarriello e non si sia considerato che indosso a Ceta furono rinvenuti soltanto 0,5 grammi ,di cocaina, un quantitativo che ben poteva essere destinato ad esclusivo uso personale e in relazione al quale, in ogni caso, sarebbe stato possibile applicare l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

2.3. Col terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.3.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità.

2. Nel primo e nel secondo motivo il ricorrente formula censure che, pur fondate su una pretesa violazione di legge, investono in concreto la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Nel formulare tali censure, però, il ricorrente non si confronta con l'iter logico- giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale.

Si tratta dunque di motivi generici che non tengono in debito conto la motivazione del provvedimento impugnato e, per ciò solo, sono destinati all'inammissibilità.

Un ricorso così formulato, invero, fa venir meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento.

Un provvedimento il cui contenuto, nel caso in esame, è stato, in sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

2.1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che la responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata esclusivamente sulla base delle intercettazioni telefoniche, si tratterebbe quindi di un processo c.d. di "droga parlata" che impone ai giudici di merito un rigoroso onere motivazionale cui la sentenza impugnata non avrebbe assolto.

Il motivo ignora del tutto il contenuto della sentenza dalla quale risulta: - che, come emerso dalle conversazioni intercettate, [OSCURATO:PERSONA] si rivolse a Corradini per acquistare 120 kg di cocaina; - che [OSCURATO:PERSONA] fu incaricato di recarsi a Padova per ritirare la sostanza; - che, durante tutto il viaggio di ritorno, egli fu seguito dagli operanti a bordo di una «macchina civetta»; - che, giunto all'uscita autostradale di Monfalcone, avendo constatato che, subito dopo il casello, c'era una pattuglia di Carabinieri e temendo di essere controllato, [OSCURATO:PERSONA] si disfece della sostanza gettandola a terra a lato della strada; - che di ciò egli informò [OSCURATO:PERSONA], indicandogli il luogo nel quale la sostanza avrebbe potuto essere recuperata; - che, poco dopo, Ceta chiese a [OSCURATO:PERSONA] se fosse «successo qualcosa» e si recò da lui per incontrarlo di persona;- che la sostanza, recuperata dagli operanti, fu sequestrata e analizzata (risultano infatti la qualità, la quantità, la percentuale di principio attivo, le modalità di confezionamento); - che, poco dopo il sequestro, Ceta si recò sul posto e si mise a cercare senza, ovviamente, trovare nulla; - che comunicò per telefono a [OSCURATO:PERSONA] l'esito negativo della ricerca dicendogli: «zero, zero.

Ho girato e rigirato, zero... zero...».

Non si tratta dunque di "droga parlata" né si può sostenere - come fa il ricorrente - che il coinvolgimento di Ceta nella detenzione sia stato affermato con motivazione meramente congetturale.

2.2. Conclusioni analoghe si. impongono con riferimento al secondo motivo.

Il ricorrente si duole che sia stata ascritta a lui e ad [OSCURATO:PERSONA] la codetenzione di circa 5 grammi di cocaina ancorché solo 0,5 grammi di tale sostanza siano stati trovati indosso a lui e i restanti 4,5 grammi siano stati rinvenuti indosso a Guarriello.

Anche in questo caso, la sentenza impugnata fa puntuale riferimento alle emergenze istruttorie.

Sottolinea che Ceta e Guarriello viaggiavano sulla medesima autovettura, furono fermati, perquisiti e trovati in possesso della sostanza.

Sottolinea inoltre che, come accertato grazie alle intercettazioni in corso, prima del controllo, Guarriello era stato contattato da tal [OSCURATO:PERSONA] il quale gli aveva chiesto di «portare qualcosa» e lo aveva poi sollecitato dicendo che aveva già avuto alcune ordinazioni e doveva portare almeno «due birre e mezzo».

Riferisce che, nelle successive conversazioni (intercettate all'interno dell'autovettura), gli occupanti dell'auto parlarono di qualcosa che può essere pesato e venduto a prezzo elevato («Venti chili son centomila euro», dice Ceta, e aggiunge: «Dividiamo.

In quanti siamo? In quattro, Dividiamo, chi di più chi di meno... siamo in quattro ... 25.000 a testa , senza fare niente...»).

In sintesi, la sentenza impugnata dà conto, con motivazione non contraddittoria o manifestamente illogica, delle ragioni per le quali Ceta è stato ritenuto responsabile della detenzione, in concorso con Guarriello, di tutta la sostanza stupefacente che fu rinvenuta nelle perquisizioni personali.

La scelta di non ritenere applicabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è coerente con tali motivazioni perché tiene conto, oltre che della quantità della sostanza complessivamente detenuta, anche del ruolo svolto da Ceta, quale emerge dalle conversazioni sopra riportate e dall'imputazione di cui al capo 1).

3. Col terzo motivo la difesa si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena.Con riferimento all'applicazione delle attenuanti generiche si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto di escluderla in ragione dei rapporti intrattenuti da Ceta «con plurimi soggetti coinvolti a vario titolo nel traffico di sostanze», della gravità dei fatti e di un «precedente specifico in materia di stupefacenti» cui si accompagnano altre condanne, anche per un reato grave come la rapina.

Si deve ricordare allora che, per giurisprudenza costante, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).

Quanto, infine, alla dosimetria della pena, basta osservare che la stessa è stata determinata per il più grave reato di cui al capo 1) nella misura di anni sei di reclusione ed C 26.000,00 di multa, pari al minimo edittale previsto dall'art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90; è stata aumentata per la recidiva nella misura (obbligatoria per legge) di due terzi e ulteriormente aumentata, ai sensi dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen., nella misura di un terzo della pena base.

Si tratta, dunque, di una pena determinata nella misura minima prevista dalla legge nel caso di specie.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. (3i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2021, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia 1'11 marzo 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai seguenti reati: - artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquistato e detenuto al fine di cessione a terzi, più di 120 grammi di sostanza contenente cocaina (percentuale media di principio attivo tra il 44,5% e il 43,6%) e gr. 1,8 di hashish (capo 1 dell'imputazione - fatti del 15 novembre 2016); - artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90 per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], detenuto al fine di cessione a terzi complessivi gr. 5 di cocaina, di cui gr. 4,5 (percentuale media di principio attivo del 78,71%) trovati indosso a Guarriello, gr. 0,5 (percentuale media di principio attivo del 96,95%) trovati indosso a Ceta (capo 3 dell'imputazione - fatti del 5 dicembre 2016). Con la sentenza confermata in appello, Ceta è stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione ed C 52.000,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i reati, individuato quale reato più grave quello di cui al capo 1) ed applicata la contestata recidiva, reiterata ed infraquinquennale. 2. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Il ricorso si articola in tre motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Con il primo motivo - riferito al capo 1) dell'imputazione - il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale per essere stata affermata la penale responsabilità senza che mai sostanza stupefacente fosse stata rinvenuta nella disponibilità di Ceta. 2.2. Col secondo motivo - riferito al capo 3) dell'imputazione - il ricorrente si duole (lamentando anche in questo caso violazione di legge) che sia stata attribuita a Ceta la detenzione della sostanza rivenuta nella disponibilità di Guarriello e non si sia considerato che indosso a Ceta furono rinvenuti soltanto 0,5 grammi ,di cocaina, un quantitativo che ben poteva essere destinato ad esclusivo uso personale e in relazione al quale, in ogni caso, sarebbe stato possibile applicare l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 2.3. Col terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 2. Nel primo e nel secondo motivo il ricorrente formula censure che, pur fondate su una pretesa violazione di legge, investono in concreto la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel formulare tali censure, però, il ricorrente non si confronta con l'iter logico- giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale. Si tratta dunque di motivi generici che non tengono in debito conto la motivazione del provvedimento impugnato e, per ciò solo, sono destinati all'inammissibilità. Un ricorso così formulato, invero, fa venir meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento. Un provvedimento il cui contenuto, nel caso in esame, è stato, in sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). 2.1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che la responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata esclusivamente sulla base delle intercettazioni telefoniche, si tratterebbe quindi di un processo c.d. di "droga parlata" che impone ai giudici di merito un rigoroso onere motivazionale cui la sentenza impugnata non avrebbe assolto. Il motivo ignora del tutto il contenuto della sentenza dalla quale risulta: - che, come emerso dalle conversazioni intercettate, [OSCURATO:PERSONA] si rivolse a Corradini per acquistare 120 kg di cocaina; - che [OSCURATO:PERSONA] fu incaricato di recarsi a Padova per ritirare la sostanza; - che, durante tutto il viaggio di ritorno, egli fu seguito dagli operanti a bordo di una «macchina civetta»; - che, giunto all'uscita autostradale di Monfalcone, avendo constatato che, subito dopo il casello, c'era una pattuglia di Carabinieri e temendo di essere controllato, [OSCURATO:PERSONA] si disfece della sostanza gettandola a terra a lato della strada; - che di ciò egli informò [OSCURATO:PERSONA], indicandogli il luogo nel quale la sostanza avrebbe potuto essere recuperata; - che, poco dopo, Ceta chiese a [OSCURATO:PERSONA] se fosse «successo qualcosa» e si recò da lui per incontrarlo di persona;- che la sostanza, recuperata dagli operanti, fu sequestrata e analizzata (risultano infatti la qualità, la quantità, la percentuale di principio attivo, le modalità di confezionamento); - che, poco dopo il sequestro, Ceta si recò sul posto e si mise a cercare senza, ovviamente, trovare nulla; - che comunicò per telefono a [OSCURATO:PERSONA] l'esito negativo della ricerca dicendogli: «zero, zero. Ho girato e rigirato, zero... zero...». Non si tratta dunque di "droga parlata" né si può sostenere - come fa il ricorrente - che il coinvolgimento di Ceta nella detenzione sia stato affermato con motivazione meramente congetturale. 2.2. Conclusioni analoghe si. impongono con riferimento al secondo motivo. Il ricorrente si duole che sia stata ascritta a lui e ad [OSCURATO:PERSONA] la codetenzione di circa 5 grammi di cocaina ancorché solo 0,5 grammi di tale sostanza siano stati trovati indosso a lui e i restanti 4,5 grammi siano stati rinvenuti indosso a Guarriello. Anche in questo caso, la sentenza impugnata fa puntuale riferimento alle emergenze istruttorie. Sottolinea che Ceta e Guarriello viaggiavano sulla medesima autovettura, furono fermati, perquisiti e trovati in possesso della sostanza. Sottolinea inoltre che, come accertato grazie alle intercettazioni in corso, prima del controllo, Guarriello era stato contattato da tal [OSCURATO:PERSONA] il quale gli aveva chiesto di «portare qualcosa» e lo aveva poi sollecitato dicendo che aveva già avuto alcune ordinazioni e doveva portare almeno «due birre e mezzo». Riferisce che, nelle successive conversazioni (intercettate all'interno dell'autovettura), gli occupanti dell'auto parlarono di qualcosa che può essere pesato e venduto a prezzo elevato («Venti chili son centomila euro», dice Ceta, e aggiunge: «Dividiamo. In quanti siamo? In quattro, Dividiamo, chi di più chi di meno... siamo in quattro ... 25.000 a testa , senza fare niente...»). In sintesi, la sentenza impugnata dà conto, con motivazione non contraddittoria o manifestamente illogica, delle ragioni per le quali Ceta è stato ritenuto responsabile della detenzione, in concorso con Guarriello, di tutta la sostanza stupefacente che fu rinvenuta nelle perquisizioni personali. La scelta di non ritenere applicabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è coerente con tali motivazioni perché tiene conto, oltre che della quantità della sostanza complessivamente detenuta, anche del ruolo svolto da Ceta, quale emerge dalle conversazioni sopra riportate e dall'imputazione di cui al capo 1). 3. Col terzo motivo la difesa si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena.Con riferimento all'applicazione delle attenuanti generiche si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto di escluderla in ragione dei rapporti intrattenuti da Ceta «con plurimi soggetti coinvolti a vario titolo nel traffico di sostanze», della gravità dei fatti e di un «precedente specifico in materia di stupefacenti» cui si accompagnano altre condanne, anche per un reato grave come la rapina. Si deve ricordare allora che, per giurisprudenza costante, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). Quanto, infine, alla dosimetria della pena, basta osservare che la stessa è stata determinata per il più grave reato di cui al capo 1) nella misura di anni sei di reclusione ed C 26.000,00 di multa, pari al minimo edittale previsto dall'art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90; è stata aumentata per la recidiva nella misura (obbligatoria per legge) di due terzi e ulteriormente aumentata, ai sensi dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen., nella misura di un terzo della pena base. Si tratta, dunque, di una pena determinata nella misura minima prevista dalla legge nel caso di specie. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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