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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 22309/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Crotone con provvedimento in data 20.11.2023, notificato il 21.11.2023, alle ore 10:15, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della

I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone con provvedimento depositato in data 24.11.2023, alle ore 09:14, convalidava il provvedimento del Questore.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla gradualità e congruità della sanzione, lamentando che il Giudice per le indagini preliminari non aveva giustificato la durata della misura fissata in anni dieci.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla necessità di imporre l'obbligo prescrittivo di cui all'art. 6, comma 2, I 401/1989, lamentando che, pur vero che il ricorrente è recidivo amministrativo, il Gip avrebbe, comunque, motivare in ordine ai presupposti legittimanti l'emissione della misura.

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, I 401/1989 e omessa motivazione, lamentando che il Giudice per le indagini preliminari non aveva argomentato in ordine alle ragioni per le quali l'interessato doveva presentarsi in Questura anche con riferimento alle partite amichevoli, difettando la predeterminazione e la conoscibilità delle stesse.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla attribuibilità delle singole condotte al ricorrente, lamentando che il Gip non aveva motivato in ordine ai presupposti sostanziali legittimanti l'emissione della misura.

Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla pericolosità del ricorrente, lamentando che il Gip non aveva motivato in ordine a tale presupposto legittimante l'emissione della misura.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va precisato, in diritto, che: 1) l'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo; cfr., sul punto, Sez.

U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia; Sez.

U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca; Sez. 3, n. 36276 del 04/905/2011, Ferretti); 2) l'obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione (la pericolosità del soggetto e le ragioni di necessità ed urgenza) e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. 3, Marchesini cit.; Sez U, Zito, cit; amplius Sez.

U, Labbia cit).

Deve, poi, rilevarsi che il divieto, disposto dal Questore, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal d.l. n. 119 del 2014, conv. in I. n. 146 del 2014 e, poi, dal d.l. n. 53/2019 con. in I. n. 77/2019 ) di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio ha contenuto obbligatorio, quanto alle prescrizioni, nei confronti del soggetto che sia già destinatario di altro, analogo, provvedimento del questore (Sez.3, n.33539 del 14/07/2016, Rv.267720); la norma è stata ritenuta compatibile con i principi di cui agli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione, atteso che il trattamento censurato è sorretto da una ragionevole giustificazione, in quanto attinge il soggetto recidivo che commetta ulteriori atti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ed in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della stessa legge, il rigore del trattamento sanzionatorio è suscettibile di attenuazione in funzione della condotta positiva osservata dal destinatario del provvedimento (Sez.3, n.44621 del 08/07/2016, Rv.269203; Sez.3, n.33539 del 14/07/2016, Rv.267720; Sez.3, n.5621 del 08/07/2016, dep.07/02/2017, Rv.269305); la predetta disposizione non esime, però, il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), e di valutare, altresì, la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (Sez.3, n.28067 del 03/11/2016, dep.07/06/2017, Rv.270329; Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286 - 01).3.

Nella specie, il Giudice per le indagini preliminari non ha fatto buon governo dei principi di diritto suesposti, essendosi limitato ad aderire alla richiesta del PM con motivazione meramente assertiva ed assolutamente carente in ordine alla valutazione dei presupposti di legittimità della misura di prevenzione.

Non ha, pertanto, congruamente svolto il ruolo di garanzia e di controllo (non solo formale, ma sostanziale ed esaustivo) che la legge gli demanda.

4. Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone deve essere, quindi, annullato con rinvio per nuovo esame sugli aspetti esposti, dovendo contestualmente dichiararsi sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore (Cfr SU n. 4443 del 29/11/2005 Rv. 232712, che hanno affermato che l'annullamento per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida della misura con cui il questore prescrive la comparizione periodica alla polizia, ai sensi dell'art. 6 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. modd., non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida, nè l'esistenza dei presupposti per l'esame del merito della misura.

Ne consegue che tale annullamento deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo; nonchè, in senso conforme, Sez.3, n.20783 del 15/04/2010, Rv.247184; Sez. 3, n. 21349 del 15/04/2010, Rv. 247607; Sez. 3 n. 16404 del 10/03/2010, Rv. 246763; Sez.3, n.44274 del 09/10/2013, Rv.257691 e, da ultimo, Sez.3,n.16468 del 28/03/2024,Rv. 286204 - 01).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Crotone del 20/11/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Crotone con provvedimento in data 20.11.2023, notificato il 21.11.2023, alle ore 10:15, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone con provvedimento depositato in data 24.11.2023, alle ore 09:14, convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla gradualità e congruità della sanzione, lamentando che il Giudice per le indagini preliminari non aveva giustificato la durata della misura fissata in anni dieci. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla necessità di imporre l'obbligo prescrittivo di cui all'art. 6, comma 2, I 401/1989, lamentando che, pur vero che il ricorrente è recidivo amministrativo, il Gip avrebbe, comunque, motivare in ordine ai presupposti legittimanti l'emissione della misura. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, I 401/1989 e omessa motivazione, lamentando che il Giudice per le indagini preliminari non aveva argomentato in ordine alle ragioni per le quali l'interessato doveva presentarsi in Questura anche con riferimento alle partite amichevoli, difettando la predeterminazione e la conoscibilità delle stesse. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla attribuibilità delle singole condotte al ricorrente, lamentando che il Gip non aveva motivato in ordine ai presupposti sostanziali legittimanti l'emissione della misura. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla pericolosità del ricorrente, lamentando che il Gip non aveva motivato in ordine a tale presupposto legittimante l'emissione della misura. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va precisato, in diritto, che: 1) l'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo; cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca; Sez. 3, n. 36276 del 04/905/2011, Ferretti); 2) l'obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione (la pericolosità del soggetto e le ragioni di necessità ed urgenza) e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. 3, Marchesini cit.; Sez U, Zito, cit; amplius Sez. U, Labbia cit). Deve, poi, rilevarsi che il divieto, disposto dal Questore, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal d.l. n. 119 del 2014, conv. in I. n. 146 del 2014 e, poi, dal d.l. n. 53/2019 con. in I. n. 77/2019 ) di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio ha contenuto obbligatorio, quanto alle prescrizioni, nei confronti del soggetto che sia già destinatario di altro, analogo, provvedimento del questore (Sez.3, n.33539 del 14/07/2016, Rv.267720); la norma è stata ritenuta compatibile con i principi di cui agli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione, atteso che il trattamento censurato è sorretto da una ragionevole giustificazione, in quanto attinge il soggetto recidivo che commetta ulteriori atti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ed in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della stessa legge, il rigore del trattamento sanzionatorio è suscettibile di attenuazione in funzione della condotta positiva osservata dal destinatario del provvedimento (Sez.3, n.44621 del 08/07/2016, Rv.269203; Sez.3, n.33539 del 14/07/2016, Rv.267720; Sez.3, n.5621 del 08/07/2016, dep.07/02/2017, Rv.269305); la predetta disposizione non esime, però, il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), e di valutare, altresì, la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (Sez.3, n.28067 del 03/11/2016, dep.07/06/2017, Rv.270329; Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286 - 01).3. Nella specie, il Giudice per le indagini preliminari non ha fatto buon governo dei principi di diritto suesposti, essendosi limitato ad aderire alla richiesta del PM con motivazione meramente assertiva ed assolutamente carente in ordine alla valutazione dei presupposti di legittimità della misura di prevenzione. Non ha, pertanto, congruamente svolto il ruolo di garanzia e di controllo (non solo formale, ma sostanziale ed esaustivo) che la legge gli demanda. 4. Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone deve essere, quindi, annullato con rinvio per nuovo esame sugli aspetti esposti, dovendo contestualmente dichiararsi sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore (Cfr SU n. 4443 del 29/11/2005 Rv. 232712, che hanno affermato che l'annullamento per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida della misura con cui il questore prescrive la comparizione periodica alla polizia, ai sensi dell'art. 6 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. modd., non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida, nè l'esistenza dei presupposti per l'esame del merito della misura. Ne consegue che tale annullamento deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo; nonchè, in senso conforme, Sez.3, n.20783 del 15/04/2010, Rv.247184; Sez. 3, n. 21349 del 15/04/2010, Rv. 247607; Sez. 3 n. 16404 del 10/03/2010, Rv. 246763; Sez.3, n.44274 del 09/10/2013, Rv.257691 e, da ultimo, Sez.3,n.16468 del 28/03/2024,Rv. 286204 - 01). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Crotone del 20/11/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria