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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08822/2026

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per insussistenza del fatto.

Uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso e per annullamento del provvedimento impugnato; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria depositata insistendo per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato dell'8 gennaio 2025, il Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai delitti di diffamazione e di rivelazione di atti coperti da segreto ascritti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per essere gli stessi estinti per prescrizione.

Secondo la rubrica, gli imputati - nelle rispettive qualità di direttori responsabili ed estensori di articoli di stampa pubblicati su diverse testate nazionali nel novembre 2015 - offendevano la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti magistrato in servizio presso il Tribunale civile di Napoli, facendo riferimento a conversazioni intercettate nell'ambito di un'inchiesta, coordinata dalla Procura di Napoli, che attribuivano alla persona offesa la frase "abbiamo finita.

È fatta", registrata nel corso di una conversazione telefonica (del 17 luglio 2015) intercorsa con il marito, [OSCURATO:PERSONA], all'esito della camera di consiglio avente ad oggetto il ricorso avverso la sospensione di [OSCURATO:PERSONA] dall'incarico di Presidente della Regione Campania.

Negli articoli di stampa, siffatta affermazione veniva posta in correlazione con le iniziative attuate dal marito della persona offesa, volte ad ottenere una decisione favorevole al [OSCURATO:PERSONA] in cambio di un incarico dirigenziale per il [OSCURATO:PERSONA] stesso presso la Regione Campania, poiché la persona offesa aveva partecipato al giudizio, in qualità di giudice relatore.

Nei medesimi articoli si riferiva, inoltre, alla stessa persona offesa altra conversazione, intercorsa il 2 agosto 2015 con il coniuge, nel corso della í quale si discuteva dei possibili incarichi in Regione Campania che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto, avendo egli stesso favorito il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Napoli, laddove, invece, il colloquio era intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] e sua sorella [OSCURATO:PERSONA].

2. Nel giudizio, celebrato davanti al Tribunale di Roma, le difese degli imputati avevano prodotto copiosa documentazione, relativa al procedimento nel cui ambito le intercettazioni menzionate erano state autorizzate, e, segnatamente, copie dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche, informative della Questura di Napoli, avviso all'indagata della conclusione di indagini preliminari, oltre alle dichiarazioni rese in udienza dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata assolta dal reato di corruzione in atti giudiziari, in concorso con latri, solo nel 2022.

Le difese producevano, inoltre, dapprima il dispositivo e - all'esito del rinvio disposto all'uopo dal giudice del Tribunale di Roma - la sentenza di questa Sezione n. 20091 del 24 gennaio 2024, con la quale è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna deliberata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente ad articoli di stampa, del medesimo tenore di quelli oggetto del presente giudizio, pubblicati sul Corriere della Sera.

3. Preso atto del decorso del termine di prescrizione, il Tribunale di Roma ha ritenuto di non poter accedere alla richiesta di assoluzione nel merito, come richiesto dalle difese degli imputati, non apparendo evidente, in termini di mera constatazione, la ricorrenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca, assumendo l'esito decisorio richiamato.

2. Avverso la sentenza indicata del Tribunale di Roma hanno proposto ricorso gli imputati, con atti a firma dei rispettivi difensori, articolando i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il ricorso, proposto a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalli avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deduce - in termini sostanzialmente sovrapponibili - violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla denegata pronuncia liberatoria nel merito, a fronte dell'evidenza della sussistenza della causa di giustificazione del legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria alla stregua non solo delle produzioni documentali e dell'esame reso dalla persona offesa nel procedimento a suo carico, ma anche della motivazione resa da questa Corte nella sentenza richiamata, per la cui acquisizione il Tribunale di Roma aveva disposto rinvio reputandola, in tal guisa, decisiva.

3. All'odierna udienza, celebrata - su richiesta delle difese degli imputati - nel contraddittorio orale delle parti, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e i difensori degli imputati hanno illustrato le conclusioni, chiedendo il medesimo epilogo decisorio. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

1. La decisione impugnata ha prosciolto gli imputati per essere i reati ai medesimi ascritti estinti per prescrizione, maturata in data anteriore alla deliberazione della sentenza di primo grado.

1.1. Nella descritta situazione processuale, l'ambito di intervento del giudice di legittimità è assai limitato, poiché la declaratoria di proscioglimento oggetto di impugnazione può essere posta nel nulla soltanto in ragione di elementi suscettibili di comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato.

E siffatta condizione si verifica nei soli casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere appartiene più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

1.2. In riferimento alla possibilità di difendersi nel merito dell'accusa, è sufficiente ricordare come, anche rispetto a un reato prescritto, l'ordinamento italiano consenta di "difendersi nel merito" attraverso la rinuncia alla prescrizione; rinuncia che - come risulta espressamente dalla sentenza impugnata - nessun imputato ha inteso esprimere.Il tema della compatibilità costituzionale dell'art. 129, comma 2 cod. proc. pen. è stato reiteratamente affrontato, invero, dal giudice delle leggi che lo ha sempre risolto positivamente, proprio facendo leva sulla rinunciabilità della causa estintiva.

In particolare, con l'ordinanza n. 362 del 1991, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 129 comma 2 in rapporto alla declaratoria di prescrizione.

La decisione richiama quanto già osservato nell'ordinanza n. 300 del 1991, in tema di amnistia, a proposito del fatto che la regola della prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del reato è razionalmente contemperata, anche a fini di economia processuale, con l'esigenza che appaia del tutto evidente dalle risultanze probatorie che "il fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso" o che "il fatto non costituisce reato" o "non è previsto dalla legge come reato".

E si evidenzia come l'applicazione dell'amnistia (e, per le medesime ragioni, della prescrizione), non concreta violazione del principio di eguaglianza, attesa la rinunciabilità della causa estintiva che — costituendo esplicazione del diritto di difesa — è posto a tutela del diritto «di chi sia perseguito penalmente ad ottenere non già solo una qualsiasi sentenza che lo sottragga alla irrogazione della pena, ma precisamente quella sentenza che nella sua formulazione documenti la non colpevolezza».

1.3. Nel quadro così delineato, la violazione di legge denunciata non si rivela sussistente, poiché il giudice del merito ha correttamente applicato il canone di giudizio enunciato, che impone la presa d'atto della causa estintiva non appena la stessa si consolidi, ove gli imputati non vi abbiano rinunciato.

2. Corrisponde al vero, invece, che la motivazione sulla complessità ostativa al proscioglimento nel merito è stata resa in astratto.

2.1. A fronte dell'avanzato stato dell'istruttoria e del sopravvenuto annullamento senza rinvio della doppia conforme sentenza di condanna deliberata per fatti del tutto sovrapponibili a quelli all'odierno vaglio - sentenza reputata decisiva dal giudice procedente, tanto da accordare il rinvio del dibattimento per renderne possibile la produzione - la sentenza impugnata non svolge alcuna argomentazione riguardo la concludenza o meno degli esiti della prova rispetto al parametro della "constatazione", sì da giustificare la prevalenza della causa estintiva sul riconoscimento della causa di giustificazione prospettata dagli imputati.

In altri termini, del tutto assertivamente il Tribunale ha, implicitamente, reputato che l'analisi documentale implicasse valutazioni e approfondimenti tali da non poter essere ricondotti all'evidente constatazione del legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria.2.2.

Il vulnus della motivazione, tuttavia, non può essere dedotto in cassazione perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., gravante sul giudice di legittimità.

2.2.1. E, in questa prospettiva, il Collegio non può che aderire alle argomentazioni rassegnate nella sentenza di questa Sezione n. 20091 del 24 gennaio 2024 richiamata, che ha - nella stessa fattispecie concreta - censurato la valutazione postuma del contenuto diffamatorio degli articoli di stampa pubblicati in merito ai fatti all'odierno vaglio, da riguardarsi, invece, alla stregua dello stadio delle investigazioni oggetto delle notizie.

Siffatta statuizione è stata resa all'esito della piena esplicazione della progressione processuale, che ha visto consolidarsi il giudizio di responsabilità attraverso una duplice, conforme, statuizione.

Nondimeno, la ratio decidendi esplicata nella sentenza n. 20091 del 24 gennaio 2024, resa accessibile al Tribunale di Roma nel presente giudizio, consente di riguardare nitidamente i tratti dell'invocata scriminante.

In tale ottica, risulta evidente dagli atti come, all'atto della pubblicazione degli articoli contestati, effettivamente la persona offesa fosse era indagata dalla Procura di Roma per corruzione in atti giudiziari, alla stregua di intercettazioni fedelmente riportate, nel loro tenore semantico, con conseguente applicazione del principio per cui la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria, né conferire rilievo a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale.

Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca concernente la fase delle indagini preliminari, il criterio della verità postula, invero, la necessaria coerenza della notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nel quadro del complessivo contesto investigativo, purchè siffatti dati siano propalati attraverso una narrazione asettica, senza gratuite enfasi o indebite anticipazioni di responsabilità, non essendo consentite al giornalista aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale della presunzione di innocenza dell'imputato e, "a fortiori", dell'indagato fino alla sentenza definitiva (Sez. 5, n. 19102 del 15/04/2025, Milosa, Rv.288130 - 01; Sez. 5, n. 43382 del 16/11/2010, Lilla, Rv. 248950 - 01; Sez. 1, n. 36244 del 08/07/2004, Calabrese, Rv. 229841 - 0).

Tale criterio, carne già illustrato, deve essere tuttavia riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già retrospettivamente valutato secondo quanto quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale.

E, nel caso in esame, il principio di verità, nei termini indicati, va letto al lume della contestualità delle notizie rispetto alla divulgazione del contenuto delle intercettazioni, risultando tutte perfettamente calibrate sull'ipotesi accusatoria già formulata dall'autorità giudiziaria, a nulla rilevando che, ex post, le stesse non siano state reputate dimostrative del reato per il quale la persona offesa era già indagata.

2.2.2. Sotto altro profilo, non emergono - in temini di constatazione - prima facie infedeltà descrittive rispetto ai termini della contestazione provvisoriamente elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del tenore testuale incontestato delle intercettazioni riportate.

Gli articoli, invero, non esibiscono deduzioni soggettive dagli atti di indagine in corso, ma si limitano a riportare il contenuto di intercettazioni che, opportunamente contestualizzate, giustificano l'esercizio del diritto di cronaca nei limiti previsti dall'ordinamento (v. art. 21 Cast., art. 10 Cedu, art. 2,

I. 69/1963, che obbliga i giornalisti al "rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede"), precisati dalla giurisprudenza costituzionale (v., ad es., 7 Corte cast. n. 175 del 1971) e di legittimità (ex plur., Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789); un diritto che è, al tempo stesso, un potere e, si aggiunge, un dovere (di informare), dato l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia e alla sua attitudine a contribuire alla formazione della pubblica opinione, (si veda, ad es., Sez. 5, n. 51235 del 09/10/2019, Marincola, Rv. 278299; Sez. 5, n. 38096 del 07/10/2010, Patruno, Rv. 248902 - 0).

Quanto all'imprecisione della notizia relativa all'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] nella seconda telefonata menzionata (quella del 2 agosto 2015, intercorsa non già tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], bensì tra quest'ultimo e sua sorella [OSCURATO:PERSONA]), l'omonimia dell'interlocutrice rende la stessa del tutto giustificabile, posto che in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'operatività dell'esimente «dell'esercizio del diritto di cronaca, non determinano il superamento della verità del fatto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale» (Sez. 5, n. 28258 del 08/04/2009, Frignani, Rv. 244200 - 01).3.

Per le ragioni fin qui esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per insussistenza del fatto. Uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso e per annullamento del provvedimento impugnato; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria depositata insistendo per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato dell'8 gennaio 2025, il Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai delitti di diffamazione e di rivelazione di atti coperti da segreto ascritti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per essere gli stessi estinti per prescrizione. Secondo la rubrica, gli imputati - nelle rispettive qualità di direttori responsabili ed estensori di articoli di stampa pubblicati su diverse testate nazionali nel novembre 2015 - offendevano la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti magistrato in servizio presso il Tribunale civile di Napoli, facendo riferimento a conversazioni intercettate nell'ambito di un'inchiesta, coordinata dalla Procura di Napoli, che attribuivano alla persona offesa la frase "abbiamo finita. È fatta", registrata nel corso di una conversazione telefonica (del 17 luglio 2015) intercorsa con il marito, [OSCURATO:PERSONA], all'esito della camera di consiglio avente ad oggetto il ricorso avverso la sospensione di [OSCURATO:PERSONA] dall'incarico di Presidente della Regione Campania. Negli articoli di stampa, siffatta affermazione veniva posta in correlazione con le iniziative attuate dal marito della persona offesa, volte ad ottenere una decisione favorevole al [OSCURATO:PERSONA] in cambio di un incarico dirigenziale per il [OSCURATO:PERSONA] stesso presso la Regione Campania, poiché la persona offesa aveva partecipato al giudizio, in qualità di giudice relatore. Nei medesimi articoli si riferiva, inoltre, alla stessa persona offesa altra conversazione, intercorsa il 2 agosto 2015 con il coniuge, nel corso della í quale si discuteva dei possibili incarichi in Regione Campania che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto, avendo egli stesso favorito il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Napoli, laddove, invece, il colloquio era intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] e sua sorella [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nel giudizio, celebrato davanti al Tribunale di Roma, le difese degli imputati avevano prodotto copiosa documentazione, relativa al procedimento nel cui ambito le intercettazioni menzionate erano state autorizzate, e, segnatamente, copie dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche, informative della Questura di Napoli, avviso all'indagata della conclusione di indagini preliminari, oltre alle dichiarazioni rese in udienza dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata assolta dal reato di corruzione in atti giudiziari, in concorso con latri, solo nel 2022. Le difese producevano, inoltre, dapprima il dispositivo e - all'esito del rinvio disposto all'uopo dal giudice del Tribunale di Roma - la sentenza di questa Sezione n. 20091 del 24 gennaio 2024, con la quale è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna deliberata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente ad articoli di stampa, del medesimo tenore di quelli oggetto del presente giudizio, pubblicati sul Corriere della Sera. 3. Preso atto del decorso del termine di prescrizione, il Tribunale di Roma ha ritenuto di non poter accedere alla richiesta di assoluzione nel merito, come richiesto dalle difese degli imputati, non apparendo evidente, in termini di mera constatazione, la ricorrenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca, assumendo l'esito decisorio richiamato. 2. Avverso la sentenza indicata del Tribunale di Roma hanno proposto ricorso gli imputati, con atti a firma dei rispettivi difensori, articolando i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il ricorso, proposto a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalli avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deduce - in termini sostanzialmente sovrapponibili - violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla denegata pronuncia liberatoria nel merito, a fronte dell'evidenza della sussistenza della causa di giustificazione del legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria alla stregua non solo delle produzioni documentali e dell'esame reso dalla persona offesa nel procedimento a suo carico, ma anche della motivazione resa da questa Corte nella sentenza richiamata, per la cui acquisizione il Tribunale di Roma aveva disposto rinvio reputandola, in tal guisa, decisiva. 3. All'odierna udienza, celebrata - su richiesta delle difese degli imputati - nel contraddittorio orale delle parti, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e i difensori degli imputati hanno illustrato le conclusioni, chiedendo il medesimo epilogo decisorio. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. 1. La decisione impugnata ha prosciolto gli imputati per essere i reati ai medesimi ascritti estinti per prescrizione, maturata in data anteriore alla deliberazione della sentenza di primo grado. 1.1. Nella descritta situazione processuale, l'ambito di intervento del giudice di legittimità è assai limitato, poiché la declaratoria di proscioglimento oggetto di impugnazione può essere posta nel nulla soltanto in ragione di elementi suscettibili di comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato. E siffatta condizione si verifica nei soli casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere appartiene più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 1.2. In riferimento alla possibilità di difendersi nel merito dell'accusa, è sufficiente ricordare come, anche rispetto a un reato prescritto, l'ordinamento italiano consenta di "difendersi nel merito" attraverso la rinuncia alla prescrizione; rinuncia che - come risulta espressamente dalla sentenza impugnata - nessun imputato ha inteso esprimere.Il tema della compatibilità costituzionale dell'art. 129, comma 2 cod. proc. pen. è stato reiteratamente affrontato, invero, dal giudice delle leggi che lo ha sempre risolto positivamente, proprio facendo leva sulla rinunciabilità della causa estintiva. In particolare, con l'ordinanza n. 362 del 1991, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 129 comma 2 in rapporto alla declaratoria di prescrizione. La decisione richiama quanto già osservato nell'ordinanza n. 300 del 1991, in tema di amnistia, a proposito del fatto che la regola della prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del reato è razionalmente contemperata, anche a fini di economia processuale, con l'esigenza che appaia del tutto evidente dalle risultanze probatorie che "il fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso" o che "il fatto non costituisce reato" o "non è previsto dalla legge come reato". E si evidenzia come l'applicazione dell'amnistia (e, per le medesime ragioni, della prescrizione), non concreta violazione del principio di eguaglianza, attesa la rinunciabilità della causa estintiva che — costituendo esplicazione del diritto di difesa — è posto a tutela del diritto «di chi sia perseguito penalmente ad ottenere non già solo una qualsiasi sentenza che lo sottragga alla irrogazione della pena, ma precisamente quella sentenza che nella sua formulazione documenti la non colpevolezza». 1.3. Nel quadro così delineato, la violazione di legge denunciata non si rivela sussistente, poiché il giudice del merito ha correttamente applicato il canone di giudizio enunciato, che impone la presa d'atto della causa estintiva non appena la stessa si consolidi, ove gli imputati non vi abbiano rinunciato. 2. Corrisponde al vero, invece, che la motivazione sulla complessità ostativa al proscioglimento nel merito è stata resa in astratto. 2.1. A fronte dell'avanzato stato dell'istruttoria e del sopravvenuto annullamento senza rinvio della doppia conforme sentenza di condanna deliberata per fatti del tutto sovrapponibili a quelli all'odierno vaglio - sentenza reputata decisiva dal giudice procedente, tanto da accordare il rinvio del dibattimento per renderne possibile la produzione - la sentenza impugnata non svolge alcuna argomentazione riguardo la concludenza o meno degli esiti della prova rispetto al parametro della "constatazione", sì da giustificare la prevalenza della causa estintiva sul riconoscimento della causa di giustificazione prospettata dagli imputati. In altri termini, del tutto assertivamente il Tribunale ha, implicitamente, reputato che l'analisi documentale implicasse valutazioni e approfondimenti tali da non poter essere ricondotti all'evidente constatazione del legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria.2.2. Il vulnus della motivazione, tuttavia, non può essere dedotto in cassazione perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., gravante sul giudice di legittimità. 2.2.1. E, in questa prospettiva, il Collegio non può che aderire alle argomentazioni rassegnate nella sentenza di questa Sezione n. 20091 del 24 gennaio 2024 richiamata, che ha - nella stessa fattispecie concreta - censurato la valutazione postuma del contenuto diffamatorio degli articoli di stampa pubblicati in merito ai fatti all'odierno vaglio, da riguardarsi, invece, alla stregua dello stadio delle investigazioni oggetto delle notizie. Siffatta statuizione è stata resa all'esito della piena esplicazione della progressione processuale, che ha visto consolidarsi il giudizio di responsabilità attraverso una duplice, conforme, statuizione. Nondimeno, la ratio decidendi esplicata nella sentenza n. 20091 del 24 gennaio 2024, resa accessibile al Tribunale di Roma nel presente giudizio, consente di riguardare nitidamente i tratti dell'invocata scriminante. In tale ottica, risulta evidente dagli atti come, all'atto della pubblicazione degli articoli contestati, effettivamente la persona offesa fosse era indagata dalla Procura di Roma per corruzione in atti giudiziari, alla stregua di intercettazioni fedelmente riportate, nel loro tenore semantico, con conseguente applicazione del principio per cui la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria, né conferire rilievo a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale. Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca concernente la fase delle indagini preliminari, il criterio della verità postula, invero, la necessaria coerenza della notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nel quadro del complessivo contesto investigativo, purchè siffatti dati siano propalati attraverso una narrazione asettica, senza gratuite enfasi o indebite anticipazioni di responsabilità, non essendo consentite al giornalista aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale della presunzione di innocenza dell'imputato e, "a fortiori", dell'indagato fino alla sentenza definitiva (Sez. 5, n. 19102 del 15/04/2025, Milosa, Rv.288130 - 01; Sez. 5, n. 43382 del 16/11/2010, Lilla, Rv. 248950 - 01; Sez. 1, n. 36244 del 08/07/2004, Calabrese, Rv. 229841 - 0). Tale criterio, carne già illustrato, deve essere tuttavia riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già retrospettivamente valutato secondo quanto quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale. E, nel caso in esame, il principio di verità, nei termini indicati, va letto al lume della contestualità delle notizie rispetto alla divulgazione del contenuto delle intercettazioni, risultando tutte perfettamente calibrate sull'ipotesi accusatoria già formulata dall'autorità giudiziaria, a nulla rilevando che, ex post, le stesse non siano state reputate dimostrative del reato per il quale la persona offesa era già indagata. 2.2.2. Sotto altro profilo, non emergono - in temini di constatazione - prima facie infedeltà descrittive rispetto ai termini della contestazione provvisoriamente elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del tenore testuale incontestato delle intercettazioni riportate. Gli articoli, invero, non esibiscono deduzioni soggettive dagli atti di indagine in corso, ma si limitano a riportare il contenuto di intercettazioni che, opportunamente contestualizzate, giustificano l'esercizio del diritto di cronaca nei limiti previsti dall'ordinamento (v. art. 21 Cast., art. 10 Cedu, art. 2, I. 69/1963, che obbliga i giornalisti al "rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede"), precisati dalla giurisprudenza costituzionale (v., ad es., 7 Corte cast. n. 175 del 1971) e di legittimità (ex plur., Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789); un diritto che è, al tempo stesso, un potere e, si aggiunge, un dovere (di informare), dato l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia e alla sua attitudine a contribuire alla formazione della pubblica opinione, (si veda, ad es., Sez. 5, n. 51235 del 09/10/2019, Marincola, Rv. 278299; Sez. 5, n. 38096 del 07/10/2010, Patruno, Rv. 248902 - 0). Quanto all'imprecisione della notizia relativa all'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] nella seconda telefonata menzionata (quella del 2 agosto 2015, intercorsa non già tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], bensì tra quest'ultimo e sua sorella [OSCURATO:PERSONA]), l'omonimia dell'interlocutrice rende la stessa del tutto giustificabile, posto che in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'operatività dell'esimente «dell'esercizio del diritto di cronaca, non determinano il superamento della verità del fatto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale» (Sez. 5, n. 28258 del 08/04/2009, Frignani, Rv. 244200 - 01).3. Per le ragioni fin qui esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Sentenza Cassazione n. 08822/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris