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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:380
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995CJ0078_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-78/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]

e [OSCURATO:PERSONA] & Verlag GmbH, domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 27, punti 1 e 2, e 29 della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e pag. 77 per il testo modificato), LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori J.C.

Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O.

Edward, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per il signor [OSCURATO:PERSONA] e la signora [OSCURATO:PERSONA], dall' avv.

W. Heemskerk, del foro dell' Aia; ° per il governo ellenico, dal signor

V. Kontolaimos, consigliere giuridico aggiunto presso l' Avvocatura dello Stato, e dalla signora S. Chala, collaboratrice scientifica specializzata del servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti; ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del governo tedesco, rappresentato dal signor J. Pirrung, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dal signor

V. Kontolaimos e dalla signora S. Chala, e della Commissione, rappresentata dal signor P. [OSCURATO:PERSONA], all' udienza del 23 maggio 1996, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 luglio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 10 marzo 1995, pervenuta in cancelleria il 16 marzo successivo, lo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte, a norma del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 27, punti 1 e 2, e 29 di detta Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e pag. 77 per il testo modificato; in prosieguo: la "Convenzione"). 2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e la signora [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i "coniugi [OSCURATO:PERSONA]"), residenti all' Aia, e la società tedesca [OSCURATO:PERSONA] & Verlag GmbH (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), con sede in Krefeld, Germania.

Tale controversia riguarda l' esecuzione, nei [OSCURATO:PERSONA], di una sentenza pronunciata il 2 aprile 1991 dal Landgericht di Krefeld e di un Kostenfestsetzungsbeschluss (decreto di liquidazione delle spese) emanato il 12 luglio 1991 dall' Amstgericht di Nettetal (Germania) nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA].

Queste due decisioni sono state loro notificate il 17 settembre 1991. 3 Con ordinanza 14 gennaio 1992, il presidente facente funzione dell' [OSCURATO:PERSONA] dell' Aia ha autorizzato l' esecuzione di queste decisioni nei [OSCURATO:PERSONA].

Nell' opposizione proposta contro tale autorizzazione, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] hanno invocato l' art. 27, punti 1 e 2, della Convenzione, facendo valere di non aver mai ricevuto gli atti introduttivi del giudizio e di non essere stati validamente rappresentati dinanzi ai giudici tedeschi. 4 Ai sensi dell' art. 27 della Convenzione, "Le decisioni non sono riconosciute: 1 se il riconoscimento è contrario all' ordine pubblico dello Stato richiesto; 2 se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese; 3 se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto; (...)". 5 Secondo i coniugi [OSCURATO:PERSONA], il giudizio conclusosi con le due decisioni è stato instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] in Germania a loro insaputa.

Esso avrebbe riguardato il pagamento di un ordine di carta da lettere dato per conto dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] da due persone che non erano a ciò autorizzate.

E' ugualmente senza autorizzazione che le stesse persone avrebbero conferito mandato ad alcuni avvocati, in nome dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], a rappresentare questi ultimi nel giudizio. 6 Con sentenza 2 febbraio 1994, l' [OSCURATO:PERSONA] dell' Aia ha dichiarato l' opposizione infondata, ritenendo che l' art. 29 della Convenzione, ai sensi del quale "in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito", le impedisse di valutare se il giudice tedesco potesse considerare valido il patrocinio in giudizio degli avvocati in questione. 7 [OSCURATO:PERSONA] dell' Aia ha inoltre considerato che l' art. 27, punto 1, può applicarsi solo se la legge del paese d' origine non offre alcun rimedio giurisdizionale a una parte che non sia venuta a conoscenza di un giudizio instaurato nei suoi confronti e che non fosse validamente rappresentata, o se la detta parte non potesse, in pratica, avvalersi di un tale rimedio.

Nel caso di specie, il combinato disposto degli artt. 579, n. 4, e 586 della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco, in prosieguo: la "ZPO"), avrebbe consentito ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] di proporre un ricorso d' annullamento per difetto di rappresentanza entro un mese dalla notificazione.

Ora, gli interessati non si sarebbero avvalsi di questo rimedio giurisdizionale. 8 Infine, secondo l' [OSCURATO:PERSONA] dell' Aia, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] non potevano invocare l' art. 27, punto 2, della Convenzione, poiché, nel caso di specie, non si trattava di una decisione resa nei confronti di un convenuto contumace. 9 I coniugi [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] contro tale decisione. 10 [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se l' art. 29 della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato richiesto sia tenuto ad astenersi da qualsivoglia accertamento in merito alla questione se il convenuto sia stato validamente rappresentato nell' ambito di un giudizio, svoltosi nello Stato d' origine, anche nell' ipotesi in cui il giudice di quest' ultimo Stato non si sia pronunciato in ordine a tale punto. 2 a) Se l' art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento di una decisione emanata in un altro Stato contraente, qualora il convenuto nel giudizio in questione non sia stato validamente rappresentato e non sia stato messo al corrente dell' esistenza di tale giudizio, anche nell' ipotesi in cui, avendo egli successivamente ricevuto notificazione della decisione adottata, abbia omesso di impugnare quest' ultima avvalendosi dei rimedi giurisdizionali predisposti dalle norme processuali dello Stato di origine. 2 b) Se, al riguardo, abbia rilevanza la circostanza che il termine assegnato per la detta impugnazione sia solo di un mese a decorrere dalla data della notificazione della decisione al convenuto. 3) Se l' art. 27 , punto 2, della Convenzione di Bruxelles vada interpretato nel senso che esso si applica del pari in un caso nel quale il convenuto, pur non essendo contumace, non abbia ricevuto regolare e tempestiva notificazione o comunicazione dell' atto di citazione o di altro atto equivalente, con la conseguenza che egli non sia stato validamente rappresentato nell' ambito di quel giudizio". 11 Occorre anzitutto sottolineare che, poiché il giudice a quo non ha descritto molto precisamente i fatti che considera provati, le soluzioni della Corte saranno pertinenti solo se le circostanze allegate dai ricorrenti nella causa principale si dimostrino effettivamente verificate. 12 E' necessario cominciare con l' esame della terza questione.

Sulla terza questione 13 Con la terza questione, il giudice di rinvio domanda in sostanza se l' art. 27, punto 2, della Convenzione si applichi alle decisioni pronunciate nei confronti di un convenuto a cui non sia stata notificata o comunicata regolarmente ed in tempo utile la domanda giudiziale e che non sia stato validamente rappresentato nel giudizio qualora, a seguito della comparizione, dinanzi al giudice di origine, di un preteso rappresentante del convenuto, le decisioni non siano state pronunciate in contumacia. 14 Occorre in primo luogo sottolineare che, ai sensi dell' art. 27, punto 2, il giudice richiesto può rifiutare il riconoscimento di una decisione solo in presenza di diverse condizioni: che la domanda giudiziale non sia stata comunicata o notificata al convenuto regolarmente ed in tempo utile e che il convenuto sia stato contumace nel giudizio svoltosi dinanzi al giudice d' origine.

Il giudice a quo ha interpellato la Corte solo in relazione a questa seconda condizione. 15 Si deve poi rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, l' art. 27, punto 2, della Convenzione ha lo scopo di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine (sentenze 16 giugno 1981, causa 166/80, Klomps, Racc. pag. 1593, punto 9, e 21 aprile 1993, causa C-172/91, Sonntag, Racc. pag.

I-1963, punto 38). 16 Secondo il governo tedesco, il diritto alla difesa è rispettato se un avvocato, anche privo di mandato, compare in nome dei convenuti, poiché il giudice deve prestar fede alle dichiarazioni dell' avvocato finché non sia accertato che un tale mandato non esiste. 17 Questa tesi non può essere accolta. 18 Infatti, un convenuto che ignori il giudizio instaurato nei suoi confronti e per il quale compare, dinanzi al giudice di origine, un avvocato cui egli non ha conferito mandato, si trova nell' impossibilità assoluta di difendersi.

Egli deve di conseguenza essere considerato contumace, ai sensi dell' art. 27, punto 2, anche se il procedimento dinanzi al giudice di origine ha assunto un carattere in contraddittorio.

Spetta al giudice richiesto verificare se sussistono queste circostanze eccezionali. 19 Questa conclusione non è invalidata dal fatto che il combinato disposto degli artt. 579, n. 4, e 586 della ZPO abbia consentito ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] di proporre un ricorso d' annullamento per difetto di rappresentanza entro il termine di un mese dalla notificazione. 20 Infatti, il momento pertinente affinché il convenuto possa presentare le proprie difese è quello della proposizione della domanda.

La possibilità di impugnare successivamente una sentenza contumaciale, già resa esecutiva, non può costituire un rimedio equivalente ad una difesa prima della decisione (sentenza 12 novembre 1992, causa C-123/91, Minalmet, Racc. pag.

I-5661, punto 19). 21 Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che l' art. 27, punto 2, della Convenzione si applica alle decisioni pronunciate nei confronti di un convenuto a cui non sia stata notificata o comunicata regolarmente ed in tempo utile la domanda giudiziale e che non sia stato validamente rappresentato nel giudizio qualora, a seguito della comparizione, dinanzi al giudice di origine, di un preteso rappresentante del convenuto, le decisioni non siano state pronunciate in contumacia.

Sulla prima e sulla seconda questione 22 Data la soluzione fornita alla terza questione, non occorre risolvere la prima. 23 Per quanto riguarda la seconda questione, occorre ricordare che il ricorso alla clausola dell' ordine pubblico di cui all' art. 27, punto 1, della Convenzione "deve applicarsi soltanto in casi eccezionali" (Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; GU 1979, C 59, pagg. 1 e 44).

Esso è in ogni caso escluso allorché il problema che si pone dev' essere risolto in base ad una disposizione specifica come quella dall' art. 27, punto 2 (v., a proposito dell' art. 27, punto 3, sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann, Racc. pag. 645, punto 21). 24 Alla luce delle considerazioni che precedono, non occorre risolvere la seconda questione.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 25 Le spese sostenute dai governi tedesco ed ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 10 marzo 1995, dichiara: L' art. 27, punto 2, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, si applica alle decisioni pronunciate nei confronti di un convenuto a cui non sia stata notificata o comunicata regolarmente ed in tempo utile la domanda giudiziale e che non sia stato validamente rappresentato nel giudizio qualora, a seguito della comparizione, dinanzi al giudice di origine, di un preteso rappresentante del convenuto, le decisioni non siano state pronunciate in contumacia.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0078_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-78/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & Verlag GmbH, domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 27, punti 1 e 2, e 29 della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e pag. 77 per il testo modificato), LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per il signor [OSCURATO:PERSONA] e la signora [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. W. Heemskerk, del foro dell' Aia; ° per il governo ellenico, dal signor V. Kontolaimos, consigliere giuridico aggiunto presso l' Avvocatura dello Stato, e dalla signora S. Chala, collaboratrice scientifica specializzata del servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti; ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del governo tedesco, rappresentato dal signor J. Pirrung, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dal signor V. Kontolaimos e dalla signora S. Chala, e della Commissione, rappresentata dal signor P. [OSCURATO:PERSONA], all' udienza del 23 maggio 1996, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 luglio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 10 marzo 1995, pervenuta in cancelleria il 16 marzo successivo, lo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte, a norma del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 27, punti 1 e 2, e 29 di detta Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e pag. 77 per il testo modificato; in prosieguo: la "Convenzione"). 2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e la signora [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i "coniugi [OSCURATO:PERSONA]"), residenti all' Aia, e la società tedesca [OSCURATO:PERSONA] & Verlag GmbH (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), con sede in Krefeld, Germania. Tale controversia riguarda l' esecuzione, nei [OSCURATO:PERSONA], di una sentenza pronunciata il 2 aprile 1991 dal Landgericht di Krefeld e di un Kostenfestsetzungsbeschluss (decreto di liquidazione delle spese) emanato il 12 luglio 1991 dall' Amstgericht di Nettetal (Germania) nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]. Queste due decisioni sono state loro notificate il 17 settembre 1991. 3 Con ordinanza 14 gennaio 1992, il presidente facente funzione dell' [OSCURATO:PERSONA] dell' Aia ha autorizzato l' esecuzione di queste decisioni nei [OSCURATO:PERSONA]. Nell' opposizione proposta contro tale autorizzazione, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] hanno invocato l' art. 27, punti 1 e 2, della Convenzione, facendo valere di non aver mai ricevuto gli atti introduttivi del giudizio e di non essere stati validamente rappresentati dinanzi ai giudici tedeschi. 4 Ai sensi dell' art. 27 della Convenzione, "Le decisioni non sono riconosciute: 1 se il riconoscimento è contrario all' ordine pubblico dello Stato richiesto; 2 se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese; 3 se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto; (...)". 5 Secondo i coniugi [OSCURATO:PERSONA], il giudizio conclusosi con le due decisioni è stato instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] in Germania a loro insaputa. Esso avrebbe riguardato il pagamento di un ordine di carta da lettere dato per conto dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] da due persone che non erano a ciò autorizzate. E' ugualmente senza autorizzazione che le stesse persone avrebbero conferito mandato ad alcuni avvocati, in nome dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], a rappresentare questi ultimi nel giudizio. 6 Con sentenza 2 febbraio 1994, l' [OSCURATO:PERSONA] dell' Aia ha dichiarato l' opposizione infondata, ritenendo che l' art. 29 della Convenzione, ai sensi del quale "in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito", le impedisse di valutare se il giudice tedesco potesse considerare valido il patrocinio in giudizio degli avvocati in questione. 7 [OSCURATO:PERSONA] dell' Aia ha inoltre considerato che l' art. 27, punto 1, può applicarsi solo se la legge del paese d' origine non offre alcun rimedio giurisdizionale a una parte che non sia venuta a conoscenza di un giudizio instaurato nei suoi confronti e che non fosse validamente rappresentata, o se la detta parte non potesse, in pratica, avvalersi di un tale rimedio. Nel caso di specie, il combinato disposto degli artt. 579, n. 4, e 586 della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco, in prosieguo: la "ZPO"), avrebbe consentito ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] di proporre un ricorso d' annullamento per difetto di rappresentanza entro un mese dalla notificazione. Ora, gli interessati non si sarebbero avvalsi di questo rimedio giurisdizionale. 8 Infine, secondo l' [OSCURATO:PERSONA] dell' Aia, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] non potevano invocare l' art. 27, punto 2, della Convenzione, poiché, nel caso di specie, non si trattava di una decisione resa nei confronti di un convenuto contumace. 9 I coniugi [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] contro tale decisione. 10 [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se l' art. 29 della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato richiesto sia tenuto ad astenersi da qualsivoglia accertamento in merito alla questione se il convenuto sia stato validamente rappresentato nell' ambito di un giudizio, svoltosi nello Stato d' origine, anche nell' ipotesi in cui il giudice di quest' ultimo Stato non si sia pronunciato in ordine a tale punto. 2 a) Se l' art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento di una decisione emanata in un altro Stato contraente, qualora il convenuto nel giudizio in questione non sia stato validamente rappresentato e non sia stato messo al corrente dell' esistenza di tale giudizio, anche nell' ipotesi in cui, avendo egli successivamente ricevuto notificazione della decisione adottata, abbia omesso di impugnare quest' ultima avvalendosi dei rimedi giurisdizionali predisposti dalle norme processuali dello Stato di origine. 2 b) Se, al riguardo, abbia rilevanza la circostanza che il termine assegnato per la detta impugnazione sia solo di un mese a decorrere dalla data della notificazione della decisione al convenuto. 3) Se l' art. 27 , punto 2, della Convenzione di Bruxelles vada interpretato nel senso che esso si applica del pari in un caso nel quale il convenuto, pur non essendo contumace, non abbia ricevuto regolare e tempestiva notificazione o comunicazione dell' atto di citazione o di altro atto equivalente, con la conseguenza che egli non sia stato validamente rappresentato nell' ambito di quel giudizio". 11 Occorre anzitutto sottolineare che, poiché il giudice a quo non ha descritto molto precisamente i fatti che considera provati, le soluzioni della Corte saranno pertinenti solo se le circostanze allegate dai ricorrenti nella causa principale si dimostrino effettivamente verificate. 12 E' necessario cominciare con l' esame della terza questione. Sulla terza questione 13 Con la terza questione, il giudice di rinvio domanda in sostanza se l' art. 27, punto 2, della Convenzione si applichi alle decisioni pronunciate nei confronti di un convenuto a cui non sia stata notificata o comunicata regolarmente ed in tempo utile la domanda giudiziale e che non sia stato validamente rappresentato nel giudizio qualora, a seguito della comparizione, dinanzi al giudice di origine, di un preteso rappresentante del convenuto, le decisioni non siano state pronunciate in contumacia. 14 Occorre in primo luogo sottolineare che, ai sensi dell' art. 27, punto 2, il giudice richiesto può rifiutare il riconoscimento di una decisione solo in presenza di diverse condizioni: che la domanda giudiziale non sia stata comunicata o notificata al convenuto regolarmente ed in tempo utile e che il convenuto sia stato contumace nel giudizio svoltosi dinanzi al giudice d' origine. Il giudice a quo ha interpellato la Corte solo in relazione a questa seconda condizione. 15 Si deve poi rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, l' art. 27, punto 2, della Convenzione ha lo scopo di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine (sentenze 16 giugno 1981, causa 166/80, Klomps, Racc. pag. 1593, punto 9, e 21 aprile 1993, causa C-172/91, Sonntag, Racc. pag. I-1963, punto 38). 16 Secondo il governo tedesco, il diritto alla difesa è rispettato se un avvocato, anche privo di mandato, compare in nome dei convenuti, poiché il giudice deve prestar fede alle dichiarazioni dell' avvocato finché non sia accertato che un tale mandato non esiste. 17 Questa tesi non può essere accolta. 18 Infatti, un convenuto che ignori il giudizio instaurato nei suoi confronti e per il quale compare, dinanzi al giudice di origine, un avvocato cui egli non ha conferito mandato, si trova nell' impossibilità assoluta di difendersi. Egli deve di conseguenza essere considerato contumace, ai sensi dell' art. 27, punto 2, anche se il procedimento dinanzi al giudice di origine ha assunto un carattere in contraddittorio. Spetta al giudice richiesto verificare se sussistono queste circostanze eccezionali. 19 Questa conclusione non è invalidata dal fatto che il combinato disposto degli artt. 579, n. 4, e 586 della ZPO abbia consentito ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] di proporre un ricorso d' annullamento per difetto di rappresentanza entro il termine di un mese dalla notificazione. 20 Infatti, il momento pertinente affinché il convenuto possa presentare le proprie difese è quello della proposizione della domanda. La possibilità di impugnare successivamente una sentenza contumaciale, già resa esecutiva, non può costituire un rimedio equivalente ad una difesa prima della decisione (sentenza 12 novembre 1992, causa C-123/91, Minalmet, Racc. pag. I-5661, punto 19). 21 Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che l' art. 27, punto 2, della Convenzione si applica alle decisioni pronunciate nei confronti di un convenuto a cui non sia stata notificata o comunicata regolarmente ed in tempo utile la domanda giudiziale e che non sia stato validamente rappresentato nel giudizio qualora, a seguito della comparizione, dinanzi al giudice di origine, di un preteso rappresentante del convenuto, le decisioni non siano state pronunciate in contumacia. Sulla prima e sulla seconda questione 22 Data la soluzione fornita alla terza questione, non occorre risolvere la prima. 23 Per quanto riguarda la seconda questione, occorre ricordare che il ricorso alla clausola dell' ordine pubblico di cui all' art. 27, punto 1, della Convenzione "deve applicarsi soltanto in casi eccezionali" (Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; GU 1979, C 59, pagg. 1 e 44). Esso è in ogni caso escluso allorché il problema che si pone dev' essere risolto in base ad una disposizione specifica come quella dall' art. 27, punto 2 (v., a proposito dell' art. 27, punto 3, sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann, Racc. pag. 645, punto 21). 24 Alla luce delle considerazioni che precedono, non occorre risolvere la seconda questione. Decisione relativa alle spese Sulle spese 25 Le spese sostenute dai governi tedesco ed ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 10 marzo 1995, dichiara: L' art. 27, punto 2, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, si applica alle decisioni pronunciate nei confronti di un convenuto a cui non sia stata notificata o comunicata regolarmente ed in tempo utile la domanda giudiziale e che non sia stato validamente rappresentato nel giudizio qualora, a seguito della comparizione, dinanzi al giudice di origine, di un preteso rappresentante del convenuto, le decisioni non siano state pronunciate in contumacia.
Sentenza Corte di giustizia UE/1996 — Fons Iuris — Fons Iuris