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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 26079/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11979-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SOVRAINDEBITAMENTO N. 848/2014 [OSCURATO:PERSONA] TERAMO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso il decreto n. 17348/2015 del T ribunale di Teramo, depositato il 10/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniugi non legalmente separati, chiedono con ricorso notificato in data 4 maggio 2016 la cassazione del decreto emesso il 10 novembre 2015 con cui il Tribunale di Teramo non ha omologato la proposta di accordo di composizione della crisi ex art. 9 della legge 27 gennaio 2012, n. 3,

2. Con il decreto impugnato, infatti, l’adito tribunale ha disposto la non omologazione della proposta depositata dagli odierni ricorrenti, nonostante avesse ritenuto che la stessa soddisfacesse i requisiti previsti dagli artt. 7 e 8 della l. n. 3/2012, e nonostante avesse accertato che l’accordo de quo aveva raggiunto le maggioranze di cui all’art. 11, comma 2 della citata legge, avendo votato in favore il 60,31% dei creditori.

3. Ad avviso del tribunale, la durata della procedura risultava incompatibile con la l.n.89/2001 c.d. legge Pinto (che prevede una durata massima di 5-7 anni) e in definitiva con la causa concreta dell’istituto del sovraindebitamento, in quanto, a livello cronoprogrammatico, era previsto il pagamento rateizzato ai creditori privilegiati in 25 anni a far tempo dal dodicesimo mese successivo all’omologa dell’accordo, mentre per i creditori chirografari il pagamento rateizzato avrebbe avuto addirittura inizio dopo 5 anni e 6 mesi dall’omologa e si sarebbe concluso dopo 20 anni.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione del predetto decreto, affidato a tre motivi.

5. Non ha svolto attività difensiva l’intimata massa dei creditori. considerato che

6. Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art.12, comma 2, l. n. 3/2012, nonché degli artt. 50-bis, ultimo capoverso, cod. proc. civ., e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) i ricorrenti deducono la violazione di legge, per aver il Tribunale di Teramo emesso il decreto in composizione collegiale, anziché in composizione monocratica.

6.1. Ad avviso dei ricorrenti, se da un lato è vero che l’art. 50 bis, cod. proc. civ. ha previsto la competenza del tribunale in composizione collegiale nei procedimenti di cui agli artt. 737 e ss., cod. proc. civ., è altrettanto vero che, dall’altro, la medesima norma fa salva la competenza del giudice monocratico nei casi in cui ciò sia previsto da specifiche disposizioni di legge.

6.2. E sarebbe proprio l’art. 12, comma 2, l. n. 3/2012 a fondare la competenza del tribunale in composizione monocratica, laddove dispone: “Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2 (…).

Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento”.

6.3. Sostengono dunque i ricorrenti che, dal tenore letterale della summenzionata norma, risulterebbe evidente che a doversi pronunciare sulla omologa dell’accordo avrebbe dovuto essere necessariamenteil tribunale monocratico, ossia il giudice delegato, designato a governare la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

7. Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art.8, l. n. 3/2012 e della legge 24 marzo 2001, n. 89, cd. legge Pinto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si lamenta l’erroneità del decreto impugnato, in quanto ha disposto la non omologazione della proposta in base ad un improprio e irragionevole richiamo alla cd. legge Pinto.

7.1. A giudizio dei ricorrent i , il richiamo operato dal tribunale alla cd. legge Pinto, quale norma imperativa asseritamente violata dall’accordo proposto dai debitori, sarebbe improprio, in quanto del tutto inconferente ed incompatibile con la ratio che so ggiace alla disciplina introdotta con la l. n. 3/2012, oltre che contrastante con il suo stesso dettato normativo.

7.2. Se la legge Pinto trova la sua ratio nel principio di ragionevole durata del processo e prevede il diritto ad un’equa riparazione per coloro i quali risultino pregiudicati in conseguenza della irragionevole durata del giudizio, la legge n. 3/2012 appresta una disciplina per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento di persone fisiche e piccole partite IVA. 7.3.Una simile disciplina, a giudizio dei ricorrenti, può ben contemplare e prevedere, al fine del superamento della crisi da sovraindebitamento, anche soluzioni di lunga durata, ad esempio quando le risorse del debitore coincidano con crediti futuri derivanti da redditi da lavoro, la cui maturazione avverrà necessariamente in un periodo coincidente.

7.4. L’inconciliabilità tra le finalità perseguite, da un lato, dalla legge Pinto, dall’altro, dalla l. 3/2012 trasparirebbe, secondo i ricorrenti, dall’art. 8 della l. 3/2012, a mente del quale “la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri”.

7.5. Dal tenore della citata disposizione, a giudizio dei ricorrenti, si desumerebbe la chiara intenzione del legislatore di non prevedere alcun limite di durata del cd. accordo di continuità, di cui al citato art. 8, limite, invece, previsto per l’alternativa procedura di liquidazione di cui all’art. 14, l. n. 3/2012-

7.6. Ad avviso dei ricorrenti, la differenza tra i due istituti risiederebbe nel fatto che il primo presenterebbe connotati negoziali, mentre solo il secondo avrebbe natura propriamente giudiziaria e, in quanto tale, l’unico ad essere ancorato al rispetto dei parametri di ragionevole durata dei processi.

8. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.6, l. 3/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si deduce l’ingiustizia del decreto impugnato, laddove ha ritenuto che la durata dell’accordo proposto dai coniugi odierni ricorrenti fosse incompatibile con la causa concreta dell’istituto del sovraindebitamento.

8.1. Per i ricorrenti, infatti, la finalità perseguita dalla l. 3/2012 sarebbe quella di accordare ai piccoli operatori economici (lavoratori, consumatori, artigiani) la possibilità di ricondurre il proprio indebitamento a livelli di guardia, in linea con le proprie capacità reddituali prospettabili nell’arco dell’intera vita lavorativa. 9.Preliminarmente all’esame del merito delle doglianze svolte dai ricorrenti, rileva il collegio che il ricorso è inammissibile.

9.1. Se è vero che il provvedimento di diniego della omologa doveva essere assunto dal tribunale in composizione monocratica e non collegiale (art.12 comma 3 L.n.3/12), tale violazione, che comporta la nullità del provvedimento e si converte in motivo di impugnazione ex art. 161 cod. proc. civ., doveva per l’appunto essere dedotta con il mezzo di impugnazione previsto dalla legge stessa, cioè il reclamo al tribunale (ex art. 12 l.n. 3/12), non con ricorso per cassazione.

Nè era proponibile il ricorso ex art.111 Cost. visto che si tratta di provvedimento impugnabile in sede di merito.

9.2. In tal senso depone il principio dell’affidamento processuale, secondo cui la scelta fra i mezzi, i termini ed il regime di impugnazione astrattamente esperibili va compiuta in base al tipo di procedimento effettivamente svoltosi, a prescindere dalla congruenza delle relative forme rispetto alla materia controversa (cfr.ad es.

Cass.n.9694/2010; id. 25553/2016; 23052/2017). 9.3.Nella specie, la ricorrente ha inteso impugnare per cassazione un provvedimento assunto dal tribunale non in sede di reclamo, bensì di prima istanza, ed il fatto che erroneamente sia stato adottato in composizione collegiale non toglie che si tratta di provvedimento reclamabile secondo la legge speciale. 9.5.Quindi doveva proporsi il reclamo. 10.In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. 11.Nulla va disposto sulle spese non avendo parte intimat a svolto attività difensiva. 12.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11979-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SOVRAINDEBITAMENTO N. 848/2014 [OSCURATO:PERSONA] TERAMO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso il decreto n. 17348/2015 del T ribunale di Teramo, depositato il 10/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniugi non legalmente separati, chiedono con ricorso notificato in data 4 maggio 2016 la cassazione del decreto emesso il 10 novembre 2015 con cui il Tribunale di Teramo non ha omologato la proposta di accordo di composizione della crisi ex art. 9 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, 2. Con il decreto impugnato, infatti, l’adito tribunale ha disposto la non omologazione della proposta depositata dagli odierni ricorrenti, nonostante avesse ritenuto che la stessa soddisfacesse i requisiti previsti dagli artt. 7 e 8 della l. n. 3/2012, e nonostante avesse accertato che l’accordo de quo aveva raggiunto le maggioranze di cui all’art. 11, comma 2 della citata legge, avendo votato in favore il 60,31% dei creditori. 3. Ad avviso del tribunale, la durata della procedura risultava incompatibile con la l.n.89/2001 c.d. legge Pinto (che prevede una durata massima di 5-7 anni) e in definitiva con la causa concreta dell’istituto del sovraindebitamento, in quanto, a livello cronoprogrammatico, era previsto il pagamento rateizzato ai creditori privilegiati in 25 anni a far tempo dal dodicesimo mese successivo all’omologa dell’accordo, mentre per i creditori chirografari il pagamento rateizzato avrebbe avuto addirittura inizio dopo 5 anni e 6 mesi dall’omologa e si sarebbe concluso dopo 20 anni. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione del predetto decreto, affidato a tre motivi. 5. Non ha svolto attività difensiva l’intimata massa dei creditori. considerato che 6. Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art.12, comma 2, l. n. 3/2012, nonché degli artt. 50-bis, ultimo capoverso, cod. proc. civ., e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) i ricorrenti deducono la violazione di legge, per aver il Tribunale di Teramo emesso il decreto in composizione collegiale, anziché in composizione monocratica. 6.1. Ad avviso dei ricorrenti, se da un lato è vero che l’art. 50 bis, cod. proc. civ. ha previsto la competenza del tribunale in composizione collegiale nei procedimenti di cui agli artt. 737 e ss., cod. proc. civ., è altrettanto vero che, dall’altro, la medesima norma fa salva la competenza del giudice monocratico nei casi in cui ciò sia previsto da specifiche disposizioni di legge. 6.2. E sarebbe proprio l’art. 12, comma 2, l. n. 3/2012 a fondare la competenza del tribunale in composizione monocratica, laddove dispone: “Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2 (…). Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento”. 6.3. Sostengono dunque i ricorrenti che, dal tenore letterale della summenzionata norma, risulterebbe evidente che a doversi pronunciare sulla omologa dell’accordo avrebbe dovuto essere necessariamenteil tribunale monocratico, ossia il giudice delegato, designato a governare la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. 7. Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art.8, l. n. 3/2012 e della legge 24 marzo 2001, n. 89, cd. legge Pinto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si lamenta l’erroneità del decreto impugnato, in quanto ha disposto la non omologazione della proposta in base ad un improprio e irragionevole richiamo alla cd. legge Pinto. 7.1. A giudizio dei ricorrent i , il richiamo operato dal tribunale alla cd. legge Pinto, quale norma imperativa asseritamente violata dall’accordo proposto dai debitori, sarebbe improprio, in quanto del tutto inconferente ed incompatibile con la ratio che so ggiace alla disciplina introdotta con la l. n. 3/2012, oltre che contrastante con il suo stesso dettato normativo. 7.2. Se la legge Pinto trova la sua ratio nel principio di ragionevole durata del processo e prevede il diritto ad un’equa riparazione per coloro i quali risultino pregiudicati in conseguenza della irragionevole durata del giudizio, la legge n. 3/2012 appresta una disciplina per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento di persone fisiche e piccole partite IVA. 7.3.Una simile disciplina, a giudizio dei ricorrenti, può ben contemplare e prevedere, al fine del superamento della crisi da sovraindebitamento, anche soluzioni di lunga durata, ad esempio quando le risorse del debitore coincidano con crediti futuri derivanti da redditi da lavoro, la cui maturazione avverrà necessariamente in un periodo coincidente. 7.4. L’inconciliabilità tra le finalità perseguite, da un lato, dalla legge Pinto, dall’altro, dalla l. 3/2012 trasparirebbe, secondo i ricorrenti, dall’art. 8 della l. 3/2012, a mente del quale “la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri”. 7.5. Dal tenore della citata disposizione, a giudizio dei ricorrenti, si desumerebbe la chiara intenzione del legislatore di non prevedere alcun limite di durata del cd. accordo di continuità, di cui al citato art. 8, limite, invece, previsto per l’alternativa procedura di liquidazione di cui all’art. 14, l. n. 3/2012- 7.6. Ad avviso dei ricorrenti, la differenza tra i due istituti risiederebbe nel fatto che il primo presenterebbe connotati negoziali, mentre solo il secondo avrebbe natura propriamente giudiziaria e, in quanto tale, l’unico ad essere ancorato al rispetto dei parametri di ragionevole durata dei processi. 8. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.6, l. 3/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si deduce l’ingiustizia del decreto impugnato, laddove ha ritenuto che la durata dell’accordo proposto dai coniugi odierni ricorrenti fosse incompatibile con la causa concreta dell’istituto del sovraindebitamento. 8.1. Per i ricorrenti, infatti, la finalità perseguita dalla l. 3/2012 sarebbe quella di accordare ai piccoli operatori economici (lavoratori, consumatori, artigiani) la possibilità di ricondurre il proprio indebitamento a livelli di guardia, in linea con le proprie capacità reddituali prospettabili nell’arco dell’intera vita lavorativa. 9.Preliminarmente all’esame del merito delle doglianze svolte dai ricorrenti, rileva il collegio che il ricorso è inammissibile. 9.1. Se è vero che il provvedimento di diniego della omologa doveva essere assunto dal tribunale in composizione monocratica e non collegiale (art.12 comma 3 L.n.3/12), tale violazione, che comporta la nullità del provvedimento e si converte in motivo di impugnazione ex art. 161 cod. proc. civ., doveva per l’appunto essere dedotta con il mezzo di impugnazione previsto dalla legge stessa, cioè il reclamo al tribunale (ex art. 12 l.n. 3/12), non con ricorso per cassazione. Nè era proponibile il ricorso ex art.111 Cost. visto che si tratta di provvedimento impugnabile in sede di merito. 9.2. In tal senso depone il principio dell’affidamento processuale, secondo cui la scelta fra i mezzi, i termini ed il regime di impugnazione astrattamente esperibili va compiuta in base al tipo di procedimento effettivamente svoltosi, a prescindere dalla congruenza delle relative forme rispetto alla materia controversa (cfr.ad es. Cass.n.9694/2010; id. 25553/2016; 23052/2017). 9.3.Nella specie, la ricorrente ha inteso impugnare per cassazione un provvedimento assunto dal tribunale non in sede di reclamo, bensì di prima istanza, ed il fatto che erroneamente sia stato adottato in composizione collegiale non toglie che si tratta di provvedimento reclamabile secondo la legge speciale. 9.5.Quindi doveva proporsi il reclamo. 10.In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. 11.Nulla va disposto sulle spese non avendo parte intimat a svolto attività difensiva. 12.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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